Nel caso in cui la violazione del codice della strada venga commessa da un minore di diciotto anni, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza, con un apposito verbale redatto nei loro confronti.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 19619/2022. La vicenda trae origine dal rigetto da parte del Tribunale di Aosta dell'opposizione ad un verbale della polizia stradale, emesso nei confronti del figlio minore di una donna, indicato come il trasgressore di una norma del codice della strada. La madre proponeva ricorso per Cassazione lamentando che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto destinatario della sanzione amministrativa il figlio, dovendo invece essere comminata nei suoi confronti, in quanto soggetto deputato alla sua sorveglianza, essendo il ragazzo minore di diciotto anni. Il motivo è fondato e il ricorso accolto. La Corte di Cassazione ha infatti già in passato stabilito che «in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde … colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo» Cass. numero 17189/2009 . Per questi motivi, il Collegio ha accolto il ricorso.
Presidente Orilia - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di U.M. avverso la sentenza che aveva, a sua volta, respinto l'opposizione proposta dalla stessa nei confronti del verbale della polizia stradale che, a fronte di un fatto commesso dal figlio minore F.M., aveva indicato quale trasgressore quest'ultimo e non, invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori esercenti la potestà sul medesimo. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato il principio per cui, in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione, ha ritenuto che l'indicazione quale trasgressore del figlio minore dell'appellante e non di quest'ultima non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa della stessa, peraltro neppure allegata, emergendo per tabulas che il verbale di contestazione in questione è stato notificato alla U. in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore. L'opponente, infatti, ha aggiunto il tribunale, ha potuto compiutamente difendersi tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, per cui l'eventuale vizio del verbale risulta del tutto irrilevante. 1.3. U.M., con ricorso notificato il 21/10/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4. Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. numero 689 del 1981, articolo 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto senza, tuttavia, considerare che, quando il fatto è commesso da un minore, il verbale di contestazione dev'essere elevato nei confronti dei genitori i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma, ove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale. 2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma della L. numero 689 del 1981, articolo 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti ai sensi dell'articolo 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo Cass. numero 17189/2009 . 2.3. In caso dio violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, invero, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo Cass. numero 26171/2013 . 2.4. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Aosta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Aosta che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.