In caso di rigetto della c.t.u. l’avvocato ha diritto al compenso?

Accolto il ricorso di un legale a cui era stato negato il compenso per la fase istruttoria e decisoria del giudizio. L’avvocato ha diritto agli onorari per la fase istruttoria della lite anche se la richiesta di c.t.u. è respinta.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato da un avvocato al fine di ottenere il pagamento dei propri onorari per l'attività prestata a favore di una banca. A conclusione del giudizio, tuttavia, il legale si era visto liquidare una somma notevolmente inferiore a quella richiesta, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria. Da qui, il ricorso in Cassazione dell'avvocato, che lamenta di non aver ricevuto alcun corrispettivo per la fase istruttoria e decisoria benché fosse stata richiesta una c.t.u. contabile e il giudizio fosse stato definito con sentenza. L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire che anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'articolo 4, comma 5, lett. d ,  D.M. numero 55/2014, che include, oltre alle semplici richieste di prova e agli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u. Inoltre, al professionista deve essere riconosciuta anche la parcella relativa alla fase decisoria il rigetto della domanda del cliente con sentenza, infatti, consente al legale di incassare la parcella per tutte le attività fino alla conclusione del processo. A sostegno di ciò, i Giudici evidenziano che il Tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda, «non poteva negare il compenso per tali attività», essendo indiscusso che l'avvocato avesse patrocinato fino alla conclusione del processo. Di qui, l'accoglimento del ricorso.

Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. L'avv. L.P. ha adito il Tribunale di Velletri, esponendo di aver ricevuto incarico da I.G. di convenire in giudizio la Banca popolare di Commercio e industria s.p.a., per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi usurari. Conclusosi il giudizio con il rigetto della domanda, il difensore ha chiesto il pagamento di Euro 19.595,18 a titolo di competenze professionali. Il convenuto ha eccepito di nulla dovere, instando per la condanna del difensore per responsabilità professionale, dato l'esito sfavorevole della causa. Il Tribunale, dichiarata l'infondatezza della riconvenzionale di risarcimento del danno, ha liquidato un compenso di Euro 1999,00, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. numero 55 del 2014, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. L.P. con ricorso in tre motivi. I.G. resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in Camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.M. numero 55 del 2014, articolo 1, 2, 4,19, e 20, articolo 2333 c.c., della L. numero 247 del 2012, articolo 13 bis, lamentando che il Tribunale non abbia riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l'espletamento di una c.t.u. contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza. Secondo il ricorrente non era consentito derogare ai minimi tabellari, né decurtare i compensi per le singole fasi o disapplicare i valori medi in assenza di motivazione. Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 1188 c.c., sostenendo che la parcella, in mancanza di contestazioni, costituiva prova delle singole attività svolte, giustificando l'integrale accoglimento della domanda. Il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 1175 c.c., censurando la pronuncia per non aver tenuto conto della violazione dei doveri di correttezza da parte del cliente, che non aveva contestato tempestivamente la spettanza del compenso secondo i valori indicati nella parcella. 3. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. L'assunto del Tribunale, secondo cui nessun compenso poteva esser riconosciuto per l'istruttoria, essendo la causa documentale e essendo stata respinta la richiesta di c.t.u., non può essere condiviso. Anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lett. d . Detta elencazione include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u Nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione - quale quello incardinato dal ricorrente nell'interesse di I.G. - è indubbiamente contemplata la fase decisoria il tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda non poteva negare il compenso per tali attività, essendo indiscusso che l'avv. L. abbia patrocinato fino alla conclusione del processo. Quanto alla congruità degli importi liquidati, premesso che il tribunale ha applicato i minimi, occorre considerare che la quantificazione del compenso è attività discrezionale del giudice di merito che, ove contenuta nei minimi o nei massimi , non esige una specifica motivazione cfr. anche Cass. numero 23677/2012 Cass. numero 270/2006 Cass. numero 11583/2004 . Peraltro, il giudice ha dato conto del criterio adottato, avendo valorizzato l'esito sfavorevole del giudizio e l'impegno profuso dal difensore. 3.1. Il secondo motivo e il terzo motivo sono assorbiti, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione, riconoscendo il compenso anche per la fase decisoria e istruttoria. E' accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L'ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.