Si configura il dolo iniziale di truffa per il venditore online che pubblicizza un bene, ne aumenta il prezzo, ma non provvede mai a spedirlo al compratore.
Un uomo, dopo avere pubblicizzato su un sito di vendita online un condizionatore, incrementando il prezzo, non consegnava il bene venduto, rendendosi successivamente irreperibile. L'imputato era stato pertanto condannato prima per il reato di insolvenza fraudolenta, riqualificato poi in sede di Appello in truffa contrattuale. L'uomo proponeva pertanto ricorso per Cassazione e con il principale motivo di doglianza lamentava la mancanza di elementi volti a raggirare la vittima, configurando il fatto come un mero inadempimento di tipo civilistico. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione ha specificato che la vendita online si fonda sull'affidamento del compratore nei confronti della serietà dell'offerta e proprio per questa caratteristica determina la natura del raggiro nell'aver messo in vendita un oggetto, senza averlo consegnato. In tale condotta secondo il Collegio sarebbe presente il dolo iniziale di truffa, dal momento in cui era palese l'assenza di una reale volontà di procedere alla vendita da parte dell'imputato. Ricorda a tal proposito la Corte di Cassazione che in tema di truffa contrattuale «l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto» Cass. numero 4849/1974 e numero 5046/2020 . Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Presidente Imperiali – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11/02/2019 il G.U.P. del Tribunale di Trento riteneva responsabile G.M. del reato di insolvenza fraudolenta - così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'articolo 640 c.p. - e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 14/10/2020, pronunziando sull'appello proposto dall'imputato, riqualificato il fatto quale ipotesi di truffa contrattuale, confermava la sentenza di primo grado. 1.1. La corte territoriale riteneva integrata, nei termini anzi cennati, la responsabilità dell'imputato il quale, dopo avere pubblicizzato sul sito omissis un condizionatore per il prezzo di Euro 249,00 aveva incamerato il corrispettivo senza consegnare il bene, rendendosi successivamente di fatto irreperibile. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore deducendo due motivi a. nullità della sentenza per inosservanza di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullità ex articolo 606 c.p.p., lett. c e d in relazione agli articolo 521 comma 2 in ragione dell'intervenuta condanna per un fatto diverso pur in difetto di impugnazione del P.M. Assume che, nel caso in esame, era stato pregiudicato il suo diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio in quanto nel corso del giudizio di appello l'imputato si era difeso in relazione ad un diverso reato ed aveva potuto conoscere la diversa qualificazione dei fatti solo all'esito del giudizio di appello b. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli articolo 640 e 641 c.p. non avendo la corte territoriale considerato che difettavano gli estremi di una condotta penalmente rilevante. Assume che, nella specie, non era configurabile il reato di cui all'articolo 640 c.p. in quanto erano mancati elementi volti a raggirare la vittima ed era configurabile un mero inadempimento civilistico posto che, peraltro, non era stato indicato ab origine in modo fraudolento un prezzo assai conveniente nè un falso luogo di residenza e il venditore era rimasto rintracciabile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva la Corte che il primo motivo è manifestamente privo di fondamento. 2.1. Occorre premettere che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, e vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato si vedano ex multis S.U. numero 36551/2010, rv. 248051 Sez. 2, numero 18868 del 10/2/2012, rv. 252822 Sez. 2 numero 34969 del 10/5/2013, rv. 257782 . In altri termini la nozione strutturale di fatto contenuta nelle disposizioni in questione va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, in quanto il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata oggetto di un potere del P.M. e decisione giurisdizionale oggetto del potere del giudice risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi sussiste perciò violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato Sez. 6, numero 6346 del 9/11/2012, rv. 254888 . Infatti deve ritenersi che si verifica la violazione dell'articolo 521 c.p.p. solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa Cass. sez. 6, 5 marzo 2009 numero 12156, Renda , mentre nel caso di specie la condotta è rimasto immutata nei suoi aspetti fattuali quali risultavano dal capo di imputazione ed è mutata solo la qualificazione giuridica, peraltro in linea con quella che era la contestazione originaria. Il nucleo dell'accusa è, invero, rimasto immutato e non può configurarsi un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione tale da far ritenere che sia stata menomato il diritto di difesa dell'imputato. 3. Le doglianze difensive formulate con il secondo motivo sono generiche, aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. Va premesso che la vendita on line, come è dato di comune esperienza, è fondata sull'affidamento del compratore nella serietà dell'offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che l'acquirente non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, delle qualità del prodotto e del prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore sulla cui affidabilità finisce, necessariamente, per contare appieno. Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo, comunque, appetibile per il mercato e senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la consegna, rifiuti la restituzione della somma ed, altresì, ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alla descrizione del bene, nella indicazione di un prezzo conveniente ovvero comunque appetibile,che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo. L'applicazione dei sopra esposti principi comporta l'infondatezza manifesta dei motivi di censura poiché i giudici di merito hanno proprio evidenziato l'avvenuta cessione di un bene ad un prezzo sicuramente conveniente per l'acquirente che non veniva seguita nè dalla restituzione del prezzo nè da alcuna giustificazione sulla mancata consegna. In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. Conf. Sez. 2 numero 4849 del 1974, Rv. 127456 . Sez. 2 -, Sentenza numero 5046 del 17/11/2020 Ud. dep. 09/02/2021 Rv. 280563 - 02. Questa Corte Sez. 2, numero 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689 ha avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'articolo 640 c.p. Si è precisato che l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria Sez. 2, numero 5801 dell'8/11/2013, Rv. 258203 . 3.2. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente che prevalentemente si muovono nell'ottica di accreditare una lettura alternativa degli accadimenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila Euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.