Il contributo unificato non influisce sul valore della causa per il compenso dell’avvocato

Il compenso del professionista non è determinato dalla dichiarazione fatta per il pagamento del contributo unificato, ma dall’ammontare della sua parcella.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato per ottenere il rimborso del compenso relativo alle prestazioni professionali maturate nei confronti di un suo cliente. Il Tribunale di Nuoro in prima battuta aveva erroneamente rigettato la domanda del professionista attribuendo alle controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle, adducendo un valore ai giudizi, senza considerare che la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato era del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda. Nell'accogliere il ricorso dell'avvocato, il Collegio ha ricordato che «la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda” nel senso cui vi allude l'art 10 c.p.c., comma 1 … » Cass. numero 15714/2007, numero 4994/2008 e numero 6765/2012 . Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Presidente Bertuzzi - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'articolo 702 bis c.p.c., l'avv. A.G.P. aveva chiesto la condanna di L.M. al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti dello stesso per le prestazioni professionali da lui rese con la proposizione di due ricorsi per cassazione e di un controricorso. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che alla luce della documentazione prodotta e della mancanza di contestazioni era risultato che l'istante aveva effettivamente rappresentato e difeso il resistente nei tre procedimenti indicati, ha ritenuto che - le prestazioni professionali rese dal ricorrente, secondo ciò che risulta dai documenti prodotti , si erano esaurite nella predisposizione degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, tutti di valore dichiarato di C 20.000,00 - il compenso professionale dovuto al difensore, considerato che l'attività difensiva si è estrinsecata nello studio della controversia e nella fase introduttiva dei giudizi , doveva essere quantificato, sulla base dei parametri medi indicati dal D.M. numero 55 del 2014, nell'importo complessivo di Euro 6.275,00, oltre accessori - la maggior somma richiesta dal ricorrente è stata, per contro, determinata considerando un valore per ciascun singolo procedimento, quale risulta dalle parcelle allegate, che fanno riferimento ad un valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, che non trova alcun riscontro ma risulta anzi smentito dai documenti prodotti in giudizio. 1.3. L'avv. A.G.P., con ricorso notificato il 3/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.4. L.M. è rimasto intimato. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'articolo 2233 c.c., in relazione al D.M. numero 55 del 2014, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di attribuire alla controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle sul rilievo che tutti i relativi giudizi avevano un valore dichiarato pari ad Euro 20.000,00, senza, tuttavia, considerare che la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato è del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda, che va, per contro, individuato alla luce delle norme del codice di procedura civile. 2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda Cass. numero 15714 del 2007 Cass. numero 4994 del 2008 Cass. numero 6765 del 2012 in motiv. . La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude l'articolo 10 c.p.c., comma 1, quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti . 3. Gli altri motivi sono assorbiti. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nuoro che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa, in relazione a motivo accolto, l'ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nuoro che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio.