Geloso in modo ossessivo dell’ex compagna: condannato per stalking

Accertati i comportamenti tenuti dall’uomo. Inequivocabili le ripercussioni subite dalla donna, costretta, tra l’altro, a cambiare numero di cellulare, e ritrovatasi disoccupata perché non poteva andare a lavorare a causa dell’ex compagno.

Coi suoi comportamenti ossessivi e con la sua asfissiante gelosia costringe l'ex compagna a cambiare numero di cellulare e a trasferirsi dal Piemonte in Puglia e le fa perdere il lavoro. Sacrosanta la sua condanna per stalking . Irrilevante il richiamo difensivo alla altrettanto forte gelosia manifestata negli anni dalla donna. Concordi il GUP del Tribunale e i giudici della Corte d'Appello l'uomo sotto processo va condannato per gli atti persecutori messi in atto ai danni della donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Secondario, e non decisivo, il dato rappresentato dalla «reciproca conflittualità e gelosia» che ha caratterizzato il rapporto tra l'uomo e la donna. Su quest'ultimo elemento però sofferma col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l'uomo, provando così a ridimensionare il peso specifico riconosciuto alla condotta tenuta dal suo cliente. Per i giudici di terzo grado, però, la versione fornita dall'uomo e «tendente a sminuire i fatti e a ricondurli nell'ambito di un rapporto sentimentale fortemente conflittuale» è smentita da altri elementi istruttori. E il riferimento è innanzitutto alla causa scatenante della condotta tenuta dall'uomo, causa individuata nella sua «asfissiante gelosia» e nel suo «desiderio di possesso, manifestatosi attraverso condotte ossessive e minacce anche di morte, fino alla lite con il nuovo compagno della donna». Altro dato decisivo è rappresentato, chiariscono i giudici, da «stato di ansia, preoccupazione e condizione di prostrazione» in cui, si è appurato, «era caduta la donna a seguito della condotta petulante, molesta, asfissiante dell'ex compagno», condotta connotata anche da angherie, come quando «la donna si vide costretta a chiudersi in auto per sfuggire alle minacce dell'uomo, armato di un coltello». Inequivocabile, poi, il cambiamento di abitudini subito dalla persona offesa. A certificarlo sono «il cambio del numero di cellulare, il trasferimento presso amici e parenti e finanche la perdita del lavoro, quale conseguenza della condotta dell'uomo che le impediva di andare a lavorare».

Presidente Palla – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato M.R. colpevole di atti persecutori ai danni di A.S., con cui aveva avuto una relazione sentimentale, condannandolo alla pena di giustizia, con le statuizioni in favore della parte civile. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione nella affermazione di responsabilità. Sostiene che la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato l'evento del reato, omettendo di replicare alle doglianze dell'appellante, e fornendo una motivazione contraddittoria, laddove ha individuato nella persona offesa la vittima di atti persecutori, pur dando atto della reciproca conflittualità e gelosia. Considerato in diritto 1.II ricorso è inammissibile, vuoi perché finalizzato a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reiterativo di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l' articolo 581 c.p.p. , risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso Sez. U. numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 conf. Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell' articolo 591 c.p.p. , comma 1 lett. c all'inammissibilità ex plurimis, Sez. 5, numero 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568 Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . 2. Omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha ben spiegato le ragioni per cui la versione dell'imputato - tendente a sminuire i fatti e a ricondurli nell'ambito di un rapporto sentimentale fortemente conflittuale - sia smentita dagli altri risultati istruttori. La Corte di appello ha individuato la causa scatenante della condotta dell'imputato nella asfissiante gelosia dell'uomo, e nel desiderio di possesso manifestatosi attraverso condotte ossessive e minacce anche di morte fino alla lite con il nuovo compagno della donna, a seguito della quale M. venne arrestato. 3.Parimenti puntuale lo scrutinio dell'evento del reato, in relazione al quale la sentenza impugnata ha posto in luce lo stato di ansia, la preoccupazione, la condizione di prostrazione nel quale era caduta la persona offesa a seguito della condotta petulante, molesta, asfissiante dell'imputato, anche connotata da angherie, come quando la donna si vide costretta a chiudersi nell'auto per sfuggire alle minacce del ricorrente, armato di un coltello. D'altro canto, la Corte di appello ha anche dato atto del cambiamento di abitudini della persona offesa, in tal senso venendo in rilievo il cambio del numero di utenza cellulare, il trasferimento presso amici e parenti, anche in omissis , da omissis , e finanche la perdita del lavoro, quale conseguenza della condotta dell'imputato che impediva alla persona offesa di andare a lavorare. Non è superfluo ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, trattandosi di delitto che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ognuno di essi è idonea ad integrarlo, e che la prova dell'evento non può che essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, atteso che non può scandagliarsi diversamente il foro interno della vittima. Assumono allora importanza, ai fini della prova, sia le dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posti in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 5, numero 14391 del 28/02/2012, Rv. 252314 . 4.Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, numero 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425 Sez. 5, numero 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568 Sez. 2, numero 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, numero 42046 del 17/7/2019, Boutartour . A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall' articolo 192, c.p.p. , che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, numero 10642, rv. 192157 , le doglianze difensive sul punto peraltro di natura prevalentemente fattuale , non colgono nel segno, laddove fanno riferimento alla gelosia della persona offesa e a un suo atteggiamento ambivalente, e non si rivelano idonee a scardinare la ratio decidendi della sentenza, che ha tratto la sussistenza del delitto previsto dall' articolo 612 bis c.p. da una compiuta ricostruzione della condotta dell'imputato, prendendo in considerazione la condizione della persona offesa e il contesto di riferimento. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si stima equo liquidare in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 in quanto imposto dalla legge.