Accertati i comportamenti poco urbani tenuti dal lavoratore, che ha espresso i propri biasimi senza il rispetto dei limiti di continenza e utilizzando espressioni ingiuriose. Ciò però non è sufficiente, secondo i Giudici, per ritenere legittimo il provvedimento adottato dall’azienda.
Censurato il licenziamento del lavoratore che, seppur in modo poco urbani, esprime ad alta voce il proprio disappunto per la scoperta che alcuni colleghi sono pagati più di lui. Passaggio decisivo in Appello in quel contesto, difatti, viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento disciplinare subito nell'agosto del 2017 da un dipendente di una officina. E la società viene condannata a «riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli una indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto». I giudici prendono in esame le condotte attribuite al lavoratore, condotte consistite nel «nell'avere sottratto un documento riservato previo ingresso in un ufficio privato dell'azienda nell'avere sventolato tale documento ai colleghi, diffondendo notizie non veritiere in merito nell'avere degenerato in urla e biasimi diffondendo malumore e stupore». Nello specifico è ritenuta non dimostrata la sottrazione di un documento riservato, mentre «lo sventolamento del documento risulta effettivamente accertato» ma «è non veritiera la diffusione di notizie». Infine, è provato che «il lavoratore ha espresso disappunto a voce alta » per avere scoperto che «altri dipendenti erano pagati più di lui». Per i giudici, comunque, i fatti contestati al lavoratore non sono così gravi da legittimare il licenziamento, anche perché, contratto alla mano, «tra le possibili cause di licenziamento disciplinare non è previsto sia sufficiente che si verifichi un diverbio litigioso, ma occorre che questo sia seguito da vie di fatto e che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale». Invece, «le condotte poste in essere dal lavoratore» messo alla porta dall'azienda «non sono state espressamente contemplate dalle parti sociali tra le mancanze che giustificano il licenziamento» e, comunque, «esse appaiono oggettivamente» non particolarmente gravi. A questo proposito, i giudici sottolineano che «il licenziamento è stato irrogato a fronte di un singolo episodio consistito, sostanzialmente, nelle intemperanze verbali conseguenti alla scoperta di essere trattato in modo deteriore rispetto agli altri dipendenti», ma tale episodio «non ha determinato nessuna ulteriore conseguenza, non essendo sfociato in vie di fatto, né avendo causato un qualsivoglia danno alla società». Tirando le somme, per i giudici d'Appello, «tenuto conto delle particolari circostanze che hanno determinato la reazione del lavoratore e del grado di affidamento richiesto dalle mansioni da lui svolte e, soprattutto, del fatto che il rapporto lavorativo si è svolto in modo regolare per circa sette anni, senza dar luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, il licenziamento deve ritenersi sproporzionato e, dunque, illegittimo in quanto carente della giusta causa». Inutile il ricorso proposto in Cassazione dall'azienda. Anche i Giudici di terzo grado, difatti, confermano il ragionamento seguito in Appello e ribadiscono quindi l'illegittimità del licenziamento. I magistrati sottolineano in particolare che è vero che «il lavoratore ha espresso i propri biasimi senza il rispetto dei limiti di continenza e utilizzando espressioni ingiuriose», e che «non vi è dubbio che tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare», ma è comunque logico escludere, come fatto in Appello, la massima sanzione espulsiva nei confronti del lavoratore, soprattutto considerando «le particolari circostanze che avevano determinato la sua reazione, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni da lui svolte e, soprattutto, la mancanza di sanzioni disciplinari per circa sette anni». Sacrosanto, quindi, ritenere sproporzionato , in questa vicenda, il licenziamento deciso dall'azienda.
Presidente Raimondi – Relatore Amendola Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 22 luglio 2019, nell'ambito di un procedimento ex lege numero 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 19 agosto 2017 dalla omissis srl a A.G. con condanna della società a riassumerlo entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. 2. La Corte, esaminando la contestazione disciplinare del 29 giugno 2017, ha ritenuto che le condotte addebitate all'A. consistessero nell'avere sottratto un documento riservato previo ingresso in un ufficio privato dell'azienda nell'avere sventolato tale documento ai colleghi diffondendo notizie non veritiere in merito nell'avere degenerato in urla e biasimi diffondendo malumore e stupore . La Corte, quindi, valutando il materiale istruttorio ha considerato accertato che i fatti contestati rispetto alla prima condotta addebitata non potessero ritenersi provati quanto alla seconda condotta, ha rilevato che lo sventolamento del documento risultava effettivamente provato, ma che la diffusione di notizie non veritiera è smentita dalle stesse difese della società infine, ha ritenuto provato che A. avesse espresso disappunto a voce alta circa il fatto che altri dipendenti fossero pagati più di lui , ma ha considerato che la pronuncia di frasi ingiuriose non potesse ritenersi compresa nella contestazione originaria in ogni caso, anche ammettendo che la contestazione degenerava in urli e biasimi fosse idonea a comprendere le ingiurie indicate dalla società con la memoria di costituzione del primo quadro grado di giudizio , la Corte ha considerato che i fatti come giudizialmente accertati erano sicuramente meno gravi di quelli contestati. Procedendo alla verifica del se i fatti contestati, nella misura in cui sono stati accertati, possa integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento, la Corte genovese ha esaminato la contrattazione collettiva di riferimento CCNL metalmeccanici artigiani , argomentando che, secondo detta disciplina, tra le possibili cause di licenziamento disciplinare non è previsto sia sufficiente che si verifichi un diverbio litigioso, ma occorre che questo sia seguito da vie di fatto e che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale ha evidenziato che, da un lato, le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dall'odierno reclamante non sono state espressamente contemplate dalle parti sociali tra le mancanze che giustificano il licenziamento dall'altro, esse appaiono oggettivamente meno gravi rispetto alle ipotesi espressamente considerate a tale fine ha sottolineato che il licenziamento è stato irrogato a fronte di un singolo episodio consistito, sostanzialmente, nelle intemperanze verbali conseguenti alla scoperta di essere trattato in modo deteriore rispetto agli altri dipendenti episodio che non ha determinato nessuna ulteriore conseguenza non essendo sfociato in vie di fatto, nè avendo causato un qualsivoglia danno alla società . Pertanto, secondo la Corte di Appello, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno determinato la reazione del lavoratore, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni da lui svolte e, soprattutto, del fatto che il rapporto lavorativo si è svolto in modo regolare per circa sette anni senza dar luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, il licenziamento deve ritenersi sproporzionato e, dunque, illegittimo in quanto carente della giusta causa. Non ravvisando, dal punto di vista della tutela, presupposti per la tutela reale di cui alla L. numero 300 del 1970, articolo 18, la Corte ha applicato la tutela prevista dalla L. numero 604 del 1966, articolo 8 . 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con 3 motivi non ha svolto attività difensiva l'intimato. 4. In prossimità dell'udienza pubblica del 6 aprile 2022 il P.G. ha comunicato, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, inserito nella 1. di conv. numero 176 del 2020, le sue conclusioni di rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 2119 c.c. , a mente dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato il proprio convincimento sulla reale portata dell'episodio, ritenuta erroneamente minima, e per avere omesso di considerare un profilo decisivo dell'addebito accertato, ossia che l'intrinseca gravità dell'imputazione derivasse non solo dal danno della sottrazione del bene, bensì dalla particolare delicatezza del documento sottratto e dal conseguente particolare disvalore insito nell'illecito contestato, desumibile da circostanze rilevanti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo a sostegno si invocano testimonianze da considerare attendibili e genuine Il motivo è inammissibile. Esso denuncia sotto la veste formale dell'errore di diritto ciò che è un diverso apprezzamento di merito in ordine alla gravità dei fatti contestati, peraltro proponendo una diversa ricostruzione della vicenda storica come conclamato dal riferimento alle deposizioni testimoniali, non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità. Invero l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all' articolo 2119 c.c. , compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, mentre chi ricorre per cassazione non può limitarsi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata v., per tutte, Cass. numero 13534 del 2019 più di recente, Cass. numero 12789 del 2022 . 2. Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2016 e 2109 c.c. , della L. numero 300 del 1970, articolo 7, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 e numero 4 si critica la Corte territoriale per avere ritenuto che le frasi ingiuriose non fossero state oggetto di contestazione e che i biasimi manifestati dall'A. fossero da valutare come critiche all'operato dell'azienda , senza considerare che, nella specie, erano state espresse con modalità esorbitanti l'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti . Anche tali censure non sono meritevoli di accoglimento. La prima è inammissibile per difetto di decisiva rilevanza, atteso che - come riportato nello storico della lite - la Corte territoriale ha anche motivato superando la questione del difetto di contestazione rispetto ai fatti posti, poi, a fondamento del licenziamento. Per quanto riguarda la seconda critica essa non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha esplicitamente considerato che il lavoratore aveva espresso i propri ‘biasimì senza il rispetto dei limiti di continenza utilizzando espressioni ingiuriose, e non vi è dubbio - continua la Corte - che tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare . Pur tuttavia, i giudici liguri hanno poi verificato se tale illecito meritasse la massima sanzione espulsiva e, considerando una serie di elementi le particolari circostanze che avevano determinato la reazione del lavoratore, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni da lui svolte e, soprattutto, la mancanza di sanzioni disciplinari per circa sette anni , ha ritenuto il licenziamento sproporzionato. Sicché la censura nella sostanza si traduce in una critica al giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato compiuto dalla Corte territoriale, ma, come questa Corte insegna da tempo risalente, detto giudizio è devoluto al giudice di merito ex pluribus Cass. numero 8293 del 2012 Cass. numero 7948 del 2011 Cass. numero 24349 del 2006 Cass. numero 3944 del 2005 Cass. numero 444 del 2003 , per cui tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimità oramai nei soli ristretti limiti in cui può essere suscettibile di sindacato in questa sede il difetto di motivazione cfr. Cass. SS.UU. nnumero 8053 e 8054 del 2014 . 3. Per analoghe ragioni deve essere respinto anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 2109 c.c. , oltre che degli articolo 139 e 146 CCNL Metalmeccanici Artigiani da un lato si invoca il principio per il quale la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo dall'altro si eccepisce che i fatti contestati sono quindi sussumibili nell'ambito delle previsioni della contrattazione collettiva che puniscono l'illecito considerato con il licenziamento nella sostanza si sostiene che la massima sanzione appare giustificata e proporzionata . Invero, la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie da ultimo, Cass. numero 33811 del 2021 . Infatti, dalla natura legale della nozione deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore Cass. numero 2830 del 2016 Cass. numero 4060 del 2011 Cass. numero 5372 del 2004 v. pure Cass. numero 27004 del 2018 Cass. numero 13412 del 2020 . Inoltre, la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell' articolo 2119 c.c. tra molte Cass. numero 17321 del 2020 Cass. numero 16784 del 2020 . Nella specie, la Corte territoriale ha preliminarmente scrutinato le previsioni della contrattazione collettiva, escludendo che i fatti, così come ritenuti accertati, fossero previsti dalla stessa come punibili con la massima sanzione espulsiva e poi non ha ravvisato in tutte le circostanze del caso concreto gli estremi della giusta causa di recesso secondo i canoni legali. Pertanto, il percorso seguito dai giudici d'appello è metodologicamente corretto secondo i principi espressi da questa Corte e le censure del motivo in esame non enucleano un errore di diritto, bensì palesano un apprezzamento circa la gravità degli addebiti secondo una valutazione diversa da quella operata dai giudici del merito ai quali compete, invocando, in tal modo, un sindacato che esorbita dai poteri di questo giudice di legittimità. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell'intimato. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis cfr. Cass. SS.UU. numero 4315 del 2020 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.