La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di omessa dichiarazione dell’imposta sul reddito, illustrando la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dall’articolo 10 d.lgs. numero 74/2000.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato exarticolo 10 d.lgs. numero 74/2000, per aver distrutto e occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, alcune fatture da lui emesse nel 2012, quale medico professionista, nei confronti di due società. L'imputato, tuttavia, era stato assolto in secondo grado, in quanto, a detta dei Giudici, la condotta, pur essendo stata posta in essere, non era stata animata dal dolo di evasione. Da qui, il ricorso in Cassazione del Procuratore Generale della Repubblica avverso la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte accoglie il ricorso, in quanto la mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito e/o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento/distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, «condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo». Sarebbe del tutto illogico, infatti, ritenere da un lato la sussistenza materiale del reato e dall'altro la mancanza di dolo, in quanto lo smarrimento non voluto dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione incide sull'elemento materiale, e dunque sulla sussistenza del reato di cui all'articolo 10 d.lgs. numero 74/2000, non sull'elemento soggettivo, che presume, invece, la sussistenza del reato.
Presidente Rosi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza del 28/05/2019 del GUP del Tribunale di Genova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, ha assolto quest'ultimo dal reato a lui ascritto D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 perché il fatto non costituisce reato. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, e la contraddittorietà della motivazione in punto di dolo. Quanto al primo aspetto rileva che ai fini del dolo specifico è sufficiente la prova della produzione di un reddito e della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto al secondo aspetto denunzia la contraddittorietà della motivazione che, al fine di ritenere il dolo specifico, pretende, in buona sostanza, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferiscono le fatture occultate/distrutte. Si tratta di affermazione che vuole provare troppo e che non si misura con il dato, del tutto pacifico, che il reato in questione ben può concorrere con i reati dichiarativi di cui agli D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 3 e 5. 2. Il ricorso è fondato. 3. Osserva il Collegio 3.1. L'imputato risponde del reato a lui ascritto perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o comunque occultava alcune fatture attive da lui emesse nel 2012, quale medico professionista, nei confronti della società omissis e della società omissis 3.2.1a Corte di appello lo ha assolto ritenendo che la condotta, pur materialmente posta in essere, non fosse animata, nel dubbio, dal dolo di evasione ciò sul triplice rilievo che a la preordinazione della mancata conservazione delle fatture all'evasione fiscale dovrebbe ritenersi senz'altro sussistente se l'imputato avesse presentato una dichiarazione infedele contenente una sotto-rappresentazione dei suoi redditi, convalidata dall'occultamento/distruzione delle fatture in oggetto b il fatto, invece, che l'imputato avesse conservato la maggior parte delle fatture emesse nell'anno 2012 e avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa a quell'anno appare indicativo della negligenza con cui aveva adempiuto gli obblighi tributari c la dichiarazione dell'imputato di aver smarrito le 13 fatture nel corso di un trasloco avvenuto nel 2014 è perciò intrinsecamente credibile 3.3. tanto premesso, lo smarrimento non voluto dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione incide sull'elemento materiale e dunque sulla sussistenza del reato di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10, non sull'elemento soggettivo che la sussistenza del reato, invece presume , sì che costituisce un vero e proprio cortocircuito logico-giuridico ritenere da un lato la h-Oussistenza materiale del reato e dall'altro la mancanza di dolo 3.4. sotto altro profilo, la valorizzazione, a fini assolutori, dell'omessa presentazione di una delle dichiarazioni relative proprio all'anno di imposta di riferimento, costituisce un ulteriore profilo di contraddizione logica della motivazione che contrasta, oltretutto, con la possibilità, costantemente riconosciuta dalla Corte di cassazione, che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 5 e di occultamento o distruzione di documenti contabili D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 concorrano tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l'applicazione dell'articolo 15 c.p. Sez. 3, numero 32054 del 06/02/2013, Rv. 256895 - 01 Sez. 3, numero 30934 del 22/09/2020, numero m. Sez. 3, numero 166 del 09/10/2019, dep. 2020 Sez. 3, numero 40342 del 28/06/2016, numero m. 3.5.1a mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito e/o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento/distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo, essendo manifestamente illogico l'argomento che affermi il contrario 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.