Il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell’ambito della propria famiglia impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, e va considerato come extrema ratio a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza.
Il caso. Il Tribunale dei Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di due minori sospendendo la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e nominava il tutore nella persona del Sindaco vietando ogni contatto dei minori con i genitori ed i parenti. Avverso tale provvedimento veniva proposto appello dalla madre dei minori ma il giudice del gravame, dopo aver sentito i figli, confermava la sentenza resa dal tribunale di primo grado ribadendo l'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l'inutilizzabilità dei parenti come risorsa evidenziava una seria situazione di fragilità ed immaturità psicofisica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale e l'insussistenza di un legame dei bambini con la nonna materna Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso principale per cassazione dall'appellante e veniva depositato controricorso dall'appellata restava contumace il padre. Disamina dei motivi di censura. Con il primo motivo di ricorso principale, la ricorrente deduceva la violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe motivato adeguatamente sullo stato di abbandono dei minori. Tale motivo veniva ritenuto infondato dalla Suprema Corte. Si evidenziava che l'articolo 1, l. numero 184/1983, attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine è possibile sacrificare tale esigenza solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave l'equilibrio psico-fisico del minore stesso. L'adozione del minore costituisce, pertanto, una misura eccezionale cui è possibile ricorrere ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Ciò posto la Corte di Appello all'esito dell'istruttoria compiuta ha valutato attentamente la condotta genitoriale della ricorrente pervenendo, così, ad una valutazione di inadeguatezza di entrambi i genitori e di inutilizzabilità dei parenti come risorsa per la difficile situazione di fragilità dei genitori emersa anche in sede di colloquio con i minori. Il giudice di secondo grado, dunque, con una motivazione non solo esistente, ma anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, aveva formulato una valutazione di inadeguatezza genitoriale della madre mettendo in evidenza l'incuria materiale ed emotivo-affettiva dimostrata verso i minori, la discontinuità relazionale e l'incapacità di comprendere le necessità e i bisogni di legame e di attaccamento dei bambini e, soprattutto, la mancanza di significativi progressi nelle gravi carenze riscontrate durante l'arco di un triennio in cui le era stata data la possibilità di sperimentare la genitorialità in forma autonoma. Tali considerazioni valevano anche con riferimento alla richiesta di accertamento tecnico e di indagini familiari formulata dalla madre che era stata attentamente valutata dalla Corte d'Appello e respinta con adeguata motivazione nell'esercizio dei poteri discrezionali che spettano al giudice di merito. Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli articolo 112 e 132, numero 4 c.p.c., per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale in cui viveva la madre. Il motivo veniva ritenuto infondato, atteso che, ancora una volta, il giudice del gravame con diffuso percorso motivazionale, aveva preso atto non solo dei momenti di maggiore collaborazione mostrata dalla madre nell'arco del triennio di riferimento, oltre che della condizione lavorativa, migliorata da tempo e della prospettiva di una autonomia di vita rispetto al nucleo familiare di origine, ma aveva ritenuto che gli elementi rappresentati dalla madre non erano da soli sufficienti ad esprimere il contenuto della genitorialità vista la mancata consapevolezza delle proprie capacità, cognitive, emotive, educative, di vigilanza, di tutela e di protezione, che aveva esposto i minori a ripetuti episodi di abbandono, oltre l'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli che si era manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, con la conseguenza che il legame affettivo era del tutto insufficiente a supportare i minori nella crescita. In conclusione, il ricorso veniva rigettato, e viste le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, si disponeva la compensazione delle spese processuali.
Presidente Bisogni – Relatore Caradonna Rilevato in fatto che 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da M.S., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma numero 21/19, pubblicata il 22 gennaio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori B.A., nato a omissis , e B.S., nata a omissis ed aveva confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando il tutore nella persona del Sindaco del Comune di omissis e vietando ogni contatto dei minori con i genitori e i parenti. 2. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di accertamento tecnico richiesta dalla madre, poiché risultavano agli atti elementi sufficienti per la valutazione della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei parenti. 3. I giudici di secondo grado, dopo avere sentito i minori, all'udienza del 15 ottobre 2019, hanno affermato, condividendo sul punto le statuizioni di primo grado, l'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l'inutilizzabilità dei parenti come risorsa, e ciò per la persistente, attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di fragilità e immaturità psicologica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale l'insussistenza di un legame dei bambini con la nonna materna, già sperimentata con esito negativo quale affidataria dei nipoti l'indifferibile necessità dei minori, all'epoca di anni 11 e 9 di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dall'esigenza di costruzione di un rapporto di attaccamento che era stato loro negato per effetto delle gravi carenze dei genitori naturali. 4. M.S., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 5. P.T., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma, dei minori B.A. e B.S., ha depositato controricorso. 6. Be.Az. non ha svolto difese. 7. Con ordinanza interlocutoria numero 24437/2021 del 10 settembre 2021, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Be.Az., padre naturale dei minori, litisconsorte necessario nel procedimento di adottabilità dei minori e appellato contumace in secondo grado. 8. La ricorrente ha provveduto alla notifica, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione dell'Aja del 1965, mediante il servizio postale con raccomandata ed avviso di ricevimento dell'8 ottobre 2021 e ha depositato memoria. Considerato in diritto che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, per avere motivato in maniera apparente sullo stato di abbandono dei minori. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2 Va premesso che la L. numero 184 del 1983, articolo 1, attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine, esigenza ribadita con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche apportate alla predetta norma. Ed infatti, mentre il testo originario dell'articolo 1, con il quale si apriva il titolo I, Dell'affidamento dei minori , della citata L. numero 184 del 1983, si limitava ad affermare il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia , la riformulazione della stessa disposizione ne ha arricchito il testo, introducendo, tra i Principi generali così mutata la rubrica del titolo I, ella L. numero 184 del 1983, per effetto della L. numero 149 del 2001 , anche quello relativo al diritto di crescere nella famiglia naturale, nonché quello, enunciato nell'articolo 1, comma 2, aggiunto dalla stessa L. numero 149, secondo il quale mai la condizione di indigenza dei genitori naturali può portare alla dichiarazione di adottabilità del minore , essendo affidato alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei servizi sociali, in caso di difficoltà della famiglia d'origine, il compito di rimuovere le cause che possono precludere una crescita serena. Una esigenza, quella appena evidenziata, della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psico - fisico del minore stesso Cass., 14 maggio 2005, numero 10126 . Il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell'ambito della propria famiglia, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio a causa della irreversibile incapacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza Cass., 25 gennaio 2021, numero 1476 Cass., 30 giugno 2016, numero 13435 Cass. 24 novembre 2015, numero 23979 . L'adozione del minore, alla quale la dichiarazione dello stato di abbandono è prodromica, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce, dunque, una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici e della sua famiglia di origine , ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento coni genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio Cass., 14 aprile 2016, numero 7391 . Ed ancora posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema , il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali Cass., 27 marzo 2018, numero 7559 . In siffatta ottica, l'accertamento dello stato di abbandono del minore non può essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante - alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo circa la scarsa idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo. 1.3 Ciò posto, la Corte territoriale non si è affatto sottratta a tale compito scrutinando attentamente, all'esito dell'istruttoria compiuta, la condotta genitoriale della ricorrente e pervenendo ad una valutazione di inadeguatezza di entrambi i genitori e di inutilizzabilità dei parenti come risorsa, per la persistente ed attuale e difficilmente recuperabile situazione di fragilità ed immaturità psicofisica dei genitori e per l'indifferibile necessità, emersa anche in sede di colloquio, per i figli minori, di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, prima fra tutti l'esigenza di costruzione di un rapporto fondamentale e privilegiato di attaccamento. 1.4 I giudici di secondo grado hanno messo in evidenza come il piccolo A. era stato portato dal padre alla nonna materna, all'età di sei anni, e che era stato trovato dalla Polizia di Stato in lacrime davanti lo stabile dell'abitazione della nonna E.A. , in orario pomeridiano inoltrato, perché la nonna si era rifiutata di accoglierlo mentre la sorellina si trovava allocata presso dei vicini di casa della nonna la madre aveva raccontato una serie di risultanze che non erano risultate veritiere, così come era già successo al momento della nascita di A., allorquando la madre era stata collocata in casa famiglia per le condizioni disagiate del nucleo familiare e per il rifiuto dei parenti della madre di dare ospitalità alla congiunta il piccolo A. nel 2010 era stato poi lasciato in omissis nell'estate del 2010, dove i genitori si erano recati, presso la nonna paterna, ed era rientrato in Italia solo nel marzo 2014 era stato, poi, accertato, in sede di procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale che A. aveva un sospetto ritardo cognitivo, mentre S., viveva di fatto accudita da vicini di casa della nonna la M., che non si era presentata alle convocazioni del Tribunale di luglio, settembre e ottobre 2015, aveva confermato che S. viveva dai vicini di casa della madre e che A. viveva con lei, con notevoli difficoltà, come era stato riscontrato nella relazione del gennaio 2016 redatta dal Servizio Sociale e, in relazione alla quale, le insegnanti avevano riferito di condizioni igieniche precarie, confermato la condotta oppositiva e disturbante e le intenzioni della M. di volere inserire il bambino in una struttura disposto l'allontanamento dei minori con decreto del Tribunale del 10 febbraio 2016, la relazione del 2016 del Servizio Sociale dava atto che la M. risultava collaborativa con il tutore, anche se i minori riferivano di maltrattamenti ricevuti dallo zio materno, quali bruciature, minacce, percosse e sottrazioni di denaro alla nonna e alla mamma, noti alla M., ma non disvelati per timore di ripercussione sul collocamento dei bambini i minori venivano inseriti in casa famiglia il 25 ottobre 2016, dimostrandosi entusiasti dell'ambiente e della sistemazione, distaccandosi tranquillamente dalla madre, alternando tuttavia momenti di disagio per la lontananza della madre veniva iniziato un periodo di riunificazione dei minori con la madre, a partire dal 2 novembre 2016, in un percorso di autonomia della madre veniva diagnosticata una marcata quota di ansia alla madre, presente nella componente fisica e psichica e un disturbo depressivo con rigidità caratteriale e indisponibilità al cambiamento, mentre i minori manifestavano un'estrema sofferenza connessa alla relazione con la madre, che colpevolizzava i figli per l'inserimento in struttura e si mostrava del tutto inaffidabile ed inattendibile, raccontando di avere trovato un lavoro circostanza non vera e allontanandosi dalla struttura dicendo di andare a lavorare, ma in realtà per incontrarsi con tale Mirko, il quale poi, finita la relazione, si era scoperto, essersi appropriato delle indennità dei bambini depositate su libretti al portatore consegnatigli dalla M. la M., peraltro, aveva imposto ai bambini di mentire sulla nuova relazione, usava nei loro confronti un linguaggio inappropriato ed inoffensivo e si era dimostrata del tutto inadeguata nella gestione dei momenti di difficoltà dei figli, con la tendenza a reprimerne l'autonomia così costringendo S. ad indossare il pannolino di notte e inibendo loro il gioco per mantenere l'ordine e la pulizia , con atteggiamenti fisici violenti ed incapace nell'accoglienza emotiva ed affettiva la decisione di trasferire i minori in una diversa struttura, il 19 agosto 2017, aveva trovato origine nella volontà della madre di non volere fare rientro nella struttura dopo un intervento di ernia discale, a cui aveva fatto seguito una sua reazione aggressiva con minacce al Servizio Sociale e agli operatori sociali dopo l'inizio del procedimento per la verifica dello stato di abbandono, la M. si era dimostrata più collaborativa con gli operatori e disponibile ad accoglierne i suggerimenti educativi, ma, all'udienza del 19 aprile 2018, il tutore e il Servizio Sociale avevano riportato la situazione invariata della madre oltre che della nonna di scarsa consapevolezza delle necessità dei bambini e delle loro problematiche nella relazione del maggio 2018 del TSMREE, la M. si era presentata con le abituali modalità ansiose, ma più curata nell'aspetto e più determinata nella difesa della situazione dei figli, mentre nella relazione del 12 ottobre 2018 la casa famiglia aveva riferito del comportamento ambiguo della M., che aveva allarmato la comunità circa la possibile sottrazione dei minori ad opera del padre, pur prospettando ai figli come prossimi gli incontri con il padre. 1.5 La Corte territoriale ha, poi, es A.ato le risultanze della consulenza tecnica sui profili di personalità dei genitori e sulla capacità genitoriale della M., oltre che sulla condizione psicofisica dei minori, che aveva concluso per la presenza di scarse capacità intellettive, frazionamento dell'io scarso e scadente, bassissime capacità riflessive, umore depresso, bassa capacità di leggere il dato della realtà, scarsa capacità introspettiva e di responsabilizzazione, utilizzo di difese primitive scarsa capacità empatica spirito critico assente pensiero confuso, con una personalità disturbata, che non le consentiva di comprendere la condizione di disabilità e di malattia dei figli, con una condizione psichica generale che le impediva di assumere e di svolgere il ruolo di genitore. 1.6 La Corte di appello, dunque, con una motivazione, non solo esistente, ma anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico secondo quanto in precedenza diffusamente rilevato , ha formulato una valutazione di inadeguatezza genitoriale della M., mettendo in evidenza l'incuria materiale ed emotivo-affettiva dimostrata verso i minori, la discontinuità relazionale e l'incapacità di comprendere le necessità e i bisogni di legame e di attaccamento dei bambini e, soprattutto, la mancanza di significativi progressi nelle gravi carenze riscontrate durante l'arco di un triennio in cui le era stata data la possibilità di sperimentare la genitorialità in forma autonoma. 1.7 Le considerazioni esposte valgono anche con riferimento alla richiesta di accertamento tecnico e di indagini familiari formulata dalla M., che è stata specificamente valutata dalla Corte di appello e respinta con adeguata motivazione nell'esercizio dei poteri discrezionali che spettano al giudice del merito, ritenendo che agli atti vi fossero sufficienti elementi di valutazione della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei parenti, quali l'osservazione della relazione madre/figli prolungatasi per oltre tre anni, le valutazioni cliniche effettuate dalla A.S.L. e la consulenza tecnica svolta anche sui profili di personalità dei genitori e sulla capacità genitoriale cfr. pag. 15 della sentenza impugnata . 1.8 In proposito, va ribadito il principio secondo cui in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze Cass., 7 maggio 2019, numero 12013 Cass., 26 giugno 2019, numero 17165 . 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., numero 4, per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale, come il fatto che la signora aveva deciso di ricorrere anche al supporto psicologico ed aveva affittato, a partire dall'estate, una casa a Velletri, dove si era trasferita e dove vi era una cameretta per bambini, già arredata. 2.1 Il motivo è infondato perché la Corte di appello, ancora una volta con un diffuso percorso motivazionale, ha preso atto, non solo di momenti di maggiore collaborazione mostrata dalla madre nell'arco del triennio di riferimento, oltre che della condizione lavorativa, migliorata da tempo, e della prospettiva di un'autonomia di vita rispetto al nucleo familiare di origine, ma ha ritenuto che gli elementi rappresentati dalla M. non erano da soli sufficienti ad esprimere il contenuto della genitorialità, tenuto conto della mancata consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, di vigilanza, di tutela e di protezione, che aveva esposto i minori a ripetuti vissuti abbandonici, all'ipostimolazione delle singole capacità, al trasferimento dal genitore ai figli di comportamenti psichici di disadattamento, che richiedevano un'opera di riparazione lunga e costante che la M. non era in grado di assicurare l'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli si era manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, con la conseguenza che il legame affettivo era del tutto insufficiente a supportare i minori nella crescita, in assenza della capacità di trasferire sui figli contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettiti e, soprattutto, riparativi. I giudici di secondo grado, a supporto di tali considerazioni, hanno anche messo in evidenza la necessità dei figli di una relazione di accudimento e dedizione esclusivi che soltanto una genitorialità sana poteva loro garantire e che i propositi materni si erano tradotti nella realtà in un quadro di carenze genitoriali che, a loro volta, avevano originato carenze di esigenze primarie che dovevano, invece, trovare soddisfacimento nei minori, a pena di seri rischi psicoevolutivi che non consentivano più indugi o ulteriori tentativi. 3. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata giustificano la compensazione delle spese processuali. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52.