Dalle SSUU in arrivo una nuova informazione provvisoria

Misura di sicurezza dell’espulsione nei confronti di immigrati stranieri questo il tema affrontato dalle Sezioni Unite Penali.

Con l'informazione provvisoria numero 10/2022, le Sezioni Unite Penali hanno risposto a due quesiti sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti degli immigrati stranieri, ovvero se l'impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, d.P.R. numero 309/1990, la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell'appello al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 579, comma 2, c.p.p. se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 680, comma 2, c.p.p.   Per quanto attiene la prima questione, le SSUU hanno chiarito che «la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'articolo 86, comma 1, d.P.R. numero 309/1990 non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza ex articolo 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 608 c.p.p. Relativamente al secondo quesito, invece, le Sezioni Unite Penali affermano che «se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza della espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lett. d , c.p.p.».

Informazione provvisoria del 13 giugno 2022, numero 10