In un contesto regionale caratterizzato da forte disoccupazione va riconosciuto il mantenimento alla moglie

Respinte le obiezioni proposte dall’uomo. Palesi, secondo i giudici, le difficoltà per la donna di reperire occasioni di lavoro. Ciò alla luce della sua età, della mancanza di titoli di studio e di esperienza lavorativa e, soprattutto, della difficile situazione del mercato del lavoro nel contesto regionale.

Assegno di mantenimento alla moglie che, ufficializzata la separazione dal marito, è destinata ad avere grosse difficoltà nel cercare un impiego, anche a causa del contesto territoriale regionale, caratterizzato da una forte disoccupazione e da una larga diffusione del precariato Cassazione, ordinanza numero 18820/2022 . Mantenimento. In Tribunale viene pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Allo stesso tempo, viene revocato «il contributo, posto a carico dell'uomo, al mantenimento a favore dei due figli, ormai maggiorenni, e a favore della moglie». In Appello, invece, i giudici riconoscono alla donna il diritto di ottenere un sostegno economico, seppure minimo – 150 euro al mese –, dal marito. Ciò perché, innanzitutto, «non vi è prova che ella lavori ‘in nero' e che conviva stabilmente con un altro uomo», e poi perché «non è emersa la possibilità di una sua effettiva capacità lavorativa». Su quest'ultimo punto i giudici sottolineano che la signora ha quasi 50 anni, «non ha mai lavorato ed è priva di titoli di studio». Ella ha diritto al mantenimento, quindi, anche perché «è migliore la condizione economica» del marito. Disoccupazione. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che rappresenta il marito. Inutili le obiezioni alla considerazione, compiuta in Appello, secondo cui «la donna non ha una concreta attitudine lavorativa». I magistrati di terzo grado sottolineano i dettagli della vicenda. In particolare, viene ritenuto palese come la donna non abbia «una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro». Ciò alla luce di alcuni fattori inequivocabili, ossia «la sua età anagrafica, la sua inesperienza lavorativa» e, soprattutto, «l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro in omissis , situazione caratterizzata da una elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato negli impieghi». Tirando le somme, per i giudici non vi sono dubbi la moglie ha dato prova della esistenza di «una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita». Ecco perché non è contestabile l'obbligo del marito di versarle ogni mese 150 euro.

Presidente Scotti – Relatore Caiazzo Rilevato che Su ricorso di R.A. , il Tribunale di Crotone, con sentenza del 13.12.17, così statuiva pronunciava la separazione personale dei coniugi R. -G. revocava il contributo al mantenimento a carico di G.C. a favore dei due figli, ormai maggiorenni, e a favore della R. revocava l’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale osservava, inoltre, che entrambe le domande di addebito erano infondate. La R. proponeva appello resisteva G. , proponendo appello incidentale sull’addebito. Con sentenza del 17.12.19, la Corte territoriale accoglieva l’appello principale, ponendo a carico del G. la somma mensile di Euro 150,00 a titolo di mantenimento della R. , dichiarando inammissibile il ricorso incidentale, osservando che l’incidentale configurava domanda nuova perché basata su fatti diversi e generici non era stato provato che l’appellante lavorasse in nero non era stata provata una stabile convivenza della donna con terza persona non era emersa la possibilità di un’effettiva capacità lavorativa dell’appellante, la quale non aveva mai lavorato, priva di titoli di studi, e consideratane l’età di 48 anni quest’ultima aveva diritto al mantenimento poiché la condizione economica complessiva dell’appellato era migliore. G.C. ricorre in cassazione con unico motivo. R.A. resiste con controricorso. Ritenuto che L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e dell’articolo 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la R. non avesse una concreta attitudine lavorativa, tenuto conto anche del dato notorio della difficoltà di trovare lavoro in Calabria, in quanto non emergevano fatti di comune esperienza sulla questione lavorativa, mentre la stessa appellante aveva diritto di ricevere il reddito di cittadinanza. Il motivo è infondato. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sussistere il diritto dell’ex-moglie di ricevere l’assegno di mantenimento, senza una prova positiva dell’impossibilità di quest’ultima di procurarsi i mezzi adeguati per vivere autonomamente, per ragioni oggettive, avendo escluso la effettiva attitudine lavorativa della R. con un richiamo al fatto notorio, di cui però non vi sarebbe riscontro, all’età e alla mancanza di titolo di studio. Va osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche Cass., numero 5817 del 2018 . In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’articolo 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo Cass., numero 20866 del 2021 . È stato altresì rilevato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche Cass., numero 24049 del 2021 . Ora, nel caso concreto, la sentenza impugnata, dopo aver escluso in fatto sia il lavoro in nero ascritto alla donna, sia la convivenza con altro uomo ritenute in primo grado , ha negato con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede, che la donna avesse una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro basandosi su una pluralità di fattori età, inesperienza lavorativa, l’attuale e notoria situazione del mercato del lavoro in Calabria, caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi . Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la R. avesse assolto l’onere della prova su di lei incombente circa la sussistenza di una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, alla luce dei vari elementi probatori acquisiti, come suesposto. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell’articolo 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., numero 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della valutazione delle prove Cass., numero 5009 del 2017 Cass. numero 6231 del 2018 . Inoltre, la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito Cass., numero 17313 del 2020 Cass. numero 26769 del 2018 Cass. numero 13395 del 2018 Cass. numero 26366 del 2017 . Infine, va evidenziato che la doglianza afferente al fatto che la controricorrente potesse aver diritto al reddito di cittadinanza, quale elemento preclusivo dell’assegno di mantenimento, è inammissibile in quanto avente ad oggetto questione nuova, che risulta dagli atti introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 1500,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Dispone che ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.