Confermata la condanna a 8 mesi di reclusione per l’esponente anarchico che ha capeggiato due differenti raduni ‘NO TAV’ con relativi cortei e strade bloccate dai manifestanti.
Autobus fermo a causa di una manifestazione e passeggeri costretti a scendere e a proseguire a piedi. Legittimo parlare di interruzione di pubblico servizio. Riflettori puntati su un uomo, referente del movimento anarchico, che ha capeggiato due distinti raduni ‘NO TAV' – uno non autorizzato né preannunciato, l'altro autorizzato ma non debitamente preannunciato – e in entrambe le occasioni ha «bloccato il traffico in un orario di punta», mettendo in difficoltà non solo gli automobilisti ma anche i conducenti degli autobus cittadini. Ricostruiti i due episodi contestati all'uomo, i giudici di merito ritengono sacrosanta, sia in primo che in secondo grado, la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il legale dell'esponente anarchico contesta però in Cassazione questa visione. Egli riconosce che in occasione del primo episodio, verificatosi a metà febbraio del 2014, «vi è stato effettivamente un'interruzione a un pubblico servizio, quello degli autobus della linea pubblica» ma, aggiunge, essa «è stata penalmente irrilevante perché protrattasi solo per il tempo ridotto di quindici minuti». Poi, con riferimento al secondo episodio, verificatosi a fine marzo del 2014, il legale sostiene che la condotta del suo cliente «ha avuto come unico risultato quello di ostacolare il traffico privato» mentre «non è stata data la prova del passaggio di un autobus della linea pubblica al momento del transito del corteo, con la conseguenza che non vi è stato nessun turbamento del servizio pubblico». Per i Giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive sono fragili e poco efficaci. Consequenziale, quindi, la conferma della condanna a carico dell'esponente anarchico. I magistrati ricordano, in premessa, che la normativa penale «sanziona non solo la condotta che ha comportato l'interruzione del servizio pubblico, bensì anche il comportamento che ha inciso semplicemente sul regolare svolgimento del servizio pubblico». E in questa ottica è rilevante «un'alterazione anche temporanea del servizio» ma «essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività». Di conseguenza, non è sanzionabile la condotta che si risolve «nell'interruzione o nell'alterazione della regolarità di un singolo atto» senza incidere «in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio». Chiaro, quindi, il quadro il giudice deve valutare l'effettiva offensività della condotta e «deve considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio», soprattutto quando si riferimento a «servizi di ampio respiro, come il trasporto pubblico». Applicando questa prospettiva ai due episodi contestati all'esponente anarchico, perciò, emergono le conseguenze provocate dalla sua condotta. Sia a metà febbraio che a fine marzo, difatti, «le strade percorse dai cortei erano bloccate, tanto da impedire la circolazione dei mezzi pubblici e da costringere i passeggeri di un autobus di linea a scendere dal veicolo per proseguire a piedi». E proprio tale ultima circostanza, ossia il fatto che «alcuni passeggeri abbiano dovuto abbandonare il bus e proseguire a piedi», «esclude l'irrilevanza dell'interruzione del servizio di linea, che, al contrario, è stato evidentemente compromesso», concludono i giudici.
Presidente Petruzzellis – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara che condannava M.F. alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli articolo 340 c.p. e 18 TULPS capo a commessi il 15.02.2014 e per il reato di cui all'articolo 340 capo c commesso il 30.03.2014. Si contesta, in particolare, all'imputato di avere, in concorso con altri, in occasione di un raduno NO TAV non autorizzato nè preannunciato, composto di circa 80 persone e capeggiato dallo stesso M. referente del movimento anarchico omissis , bloccato il traffico in omissis in orario di punta capo a , nonché, in qualità di portavoce e referente del movimento anarchico omissis e di referente del corteo seppure autorizzato non debitamente preannunciato , al quale partecipavano 100 persone, di avere bloccato il traffico per 30 minuti in omissis , nei pressi del carcere capo c . Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei testi operanti. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'avvenuta decorrenza del termine prescrizionale relativamente al reato di cui all' articolo 18 TULPS . Segnatamente, il ricorrente evidenzia che i fatti risalgono al 15/02/2014 e che, alla data della celebrazione dell'udienza d'appello 19/01/2021 , il termine prescrizionale era ormai decorso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la carenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all' articolo 340 c.p. . Con riferimento ai fatti occorsi in omissis nella giornata del 30/03/2014 il ricorrente evidenzia, da un lato, che la condotta del condannato ha avuto come unico risultato quello di ostacolare il traffico privato e, dall'altro, che non sarebbe stata data la prova del passaggio di un autobus della linea pubblica al momento del transito del corteo, con la conseguenza che nessun turbamento del servizio pubblico sarebbe intervenuto. Con riferimento ai fatti del 15/02/2014 occorsi in omissis , invece, si sostiene che, sebbene in questo caso effettivamente un'interruzione a un pubblico servizio precisamente al servizio degli autobus della linea pubblica via sia stata, questa sarebbe stata penalmente irrilevante perché protrattasi solo per il tempo ridotto di quindici minuti. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in relazione alla ridotta gravità del fatto di reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo relativo al decorso del termine prescrizionale non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, perché non risulta, nè il ricorso si duole della mancata corretta sintesi dei motivi di appello, che tale questione sia stata specificamente sviluppata nell'impugnazione di merito. 3.11 secondo motivo è generico. 3.1. Occorre osservare che, dall'esame del dato testuale della norma incriminatrice, che, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico cfr., in particolare, Sez. 6, numero 46461 del 30.10.2013, Giannotti, Rv. 257452 , la giurisprudenza di legittimità ha sempre puntualizzato che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata - giusta la terminologia usualmente adottata - si sia risolta nell'interruzione o nell'alterazione della regolarità di un singolo atto , senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio così Sez. 6, numero 36404 del 28.05.2014, Pippia, Rv. 259901 . Il giudice, quindi, nella doverosa valutazione dell'effettiva offensività del facere del soggetto agente, deve considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro - come nel caso del trasporto pubblico qui in esame - ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all'affermazione della rilevanza penale della condotta medesima Sez. 6, numero 1334 del 12/12/2018 -dep. 11/01/2019-, Carannante, Rv. 274836 - 01 . 3.2. Ciò posto, la Corte d'appello, nel motivare la propria decisione, richiamando puntualmente le dichiarazioni dei testimoni, evidenzia, con riferimento a quanto accaduto sia in omissis che in omissis , che le strade percorse dai cortei erano bloccate , tanto da impedire la circolazione di mezzi pubblici e da costringere i passeggeri di un autobus di linea a scendere dal veicolo per proseguire a piedi . Rileva il Collegio che, alla luce del principio sopra enunciato, la circostanza che i passeggeri abbiano dovuto abbandonare il veicolo e proseguire a piedi, esclude l'irrilevanza dell'interruzione del servizio di linea, il quale, al contrario, è stato evidentemente compromesso. 4. Il terzo motivo non è consentito in questa Sede, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articolo 132 e 133 c.p. ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico Sez. 5, numero 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 , ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, numero 186 , e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.