Le valutazioni penali non fanno stato nel giudizio di prevenzione, purché le due ricostruzioni non siano incompatibili

Nell’ambito di un ricorso particolarmente complesso contro un decreto di confisca operato in base alla disciplina in materia di misure di prevenzione, la Corte di Cassazione, oltre a ribadire una serie di principi piuttosto consolidati tra i quali il fatto che il ricorso di legittimità è ammissibile solo per “violazione di legge” e non anche per illogicità della motivazione , ha avuto modo di chiarire come i rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione siano piuttosto complessi e non possano essere sovrapposti, avendo finalità ed ambiti diversi.

Con la sentenza numero 22732/2022, la Suprema Corte ha chiarito come anche a seguito di assoluzione nel merito, si possa applicare una misura di prevenzione allorché i fatti considerati nelle due decisioni non siano incompatibili. In sostanza, è ben possibile che il giudice del merito “assolva” con riguardo ad una determinata imputazione, ma ciò non esclude che, avendo riguardo a fatti connessi ma diversi da quelli presi in considerazione nel giudizio di merito, si possa comunque addivenire all'adozione di una misura di prevenzione , ovviamente sussistendone tutti i presupposti di legge. Nella specie è accaduto che i ricorrenti erano stati assolti da una imputazione, ma ciò non di meno, si era applicata una confisca , quale misura di prevenzione, poiché i fatti erano “anteriori” a quelli giudicati nel merito stando così le cose e mancando una allegazione di incompatibilità tra i giudicati, la Corte non ha potuto che rigettare il ricorso. Il tutto sulla base del principio, ancora una volta enunciato, secondo cui «l' autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini dell'adizione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità». Ciò detto, in linea di principio, l'impostazione assunta dalla Corte di Cassazione è condivisibile, ma deve essere accolta con estrema cautela, poiché non si può neppure ammettere che l'assoluzione pronunciata non abbia alcun valore o incidenza nel procedimento di prevenzione. Il punto di equilibrio, quindi, non va trovato in formule astratte ma nella concretezza dei casi e nella verifica, pur sempre giurisdizionale e quindi “terza ed imparziale” nel contraddittorio delle parti , dell'effettiva autonomia dei fatti e dei giudizi. Diversamente, si potrebbe svuotare di valore qualsiasi assoluzione, che a questo punto potrebbe anche apparire come una sorta di “tragica beffa giuridica”.

Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 07/09/2021, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto di confisca di alcuni beni immobili pronunziato dal Tribunale di Napoli in data 10/12/2018-28/02/2019 nei confronti di M.L., A.F., M.G., M.A., Ma.Ma. e omissis in persona del legale rappresentante pro tempore P.F 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di M.L., A.F., M.G., P.F. e Ma.Ma. vengono proposti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso nell'interesse di M.L Lamenta il ricorrente - Primo motivo violazione di legge in relazione all' articolo 597 c.p.p. , numero 1, articolo 520,521 e 522 c.p.p. , e con ulteriore riferimento agli articolo 24 e 111 Cost. , nonché all'articolo 6 CEDU . Il provvedimento impugnato ha confermato quello di primo grado ponendo a fondamento di tale determinazione elementi di addebito nuovi, mai prima contestati e neppure approfonditi. La confisca del patrimonio accumulato dai coniugi M.- A. con i legittimi profitti della gestione per oltre trent'anni del loro autoparco, sono stati ricondotti ad una scaturigine da illecito, indicata per la prima volta solo nel decreto della Corte territoriale, nei cospicui investimenti iniziali che il ricorrente avrebbe effettuato con provvista asseritamente proveniente da illecito. Parimenti, la confisca della omissis e della omissis s.r.l. risultano motivati per la prima volta dal provvedimento impugnato, rispettivamente, l'una, con l'argomento della pretesa provenienza da illecito delle risorse investite dal proposto per dar vita all'azienda in parola, l'altra, con la pretesa dazione della provvista solo assai più di recente utilizzata per l'acquisto della porzione dell'immobile alberghiero di omissis del proposto, non più dalla Ma. bensì al P. ed in epoca imprecisata ma ancor più risalente. La decisione del giudice di appello che ha confermato il provvedimento di primo grado per motivi nuovi e diversi da quelli posti a fondamento della decisione impugnata ha comportato un vulnus irreparabile all'inviolabilità del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del diritto dell'imputato/proposto di essere previamente informato degli argomenti di addebito formulati a suo carico per disporre al meglio le proprie difese. - Secondo motivo violazione di legge in relazione all'obbligo di motivazione, nella fattispecie del tutto omessa o comunque apparente, sui presupposti della confisca di prevenzione L. numero 575 del 1965, ex articolo 2 ter , con riferimento alla pretesa natura illecita della provvista con cui sarebbe stata avviata dal proposto l'attività dell'autoparco. - Terzo motivo violazione di legge in relazione all'obbligo di motivazione, nella fattispecie del tutto omessa o comunque apparente, sui presupposti della confisca di prevenzione L. numero 575 del 1965, ex articolo 2 ter , con riferimento alla pretesa scaturigine da illecito della provvista utilizzata per l'acquisto della porzione immobiliare dell'hotel omissis , asseritamente finanziata da M.L. al cugino P. nonché per la costituzione e l'avvio della omissis s.r.l 4. Ricorso nell'interesse di A.F. e di M.G. a firma avv.ti [ .] . Lamentano i ricorrenti - Primo motivo violazione di legge per carenza dei presupposti giustificativi della confisca motivazione omessa violazione di legge con riferimento agli articolo 177,521 e 522 c.p.p. , articolo 24 Cost. , per avere la Corte territoriale affidato il percorso giustificativo della decisione ad un fatto diverso da quello con riferimento al quale era stata approntata ed articolata la difesa della terza interessata A.F Ci si duole del fatto che la Corte territoriale, dopo aver condiviso le difese degli appellanti secondo cui non potesse convalidarsi il ragionamento del Tribunale secondo cui le entrate del nucleo familiare M.- A. provenissero dagli utili conseguiti all'esercizio dell'impresa omissis s.a.s. che, peraltro, la Corte riconosce essere stata costituita mediante risorse lecite , afferma - per la prima volta - che vi fosse stata continuità d'impresa tra la ditta A. costituita il 15/01/1992 e quella esercitata dal coniuge M.L., costituita il 02/05/1990 e formalmente cessata il 31/12/1991. Anche a voler superare questa prima obiezione, rimane il tema del finanziamento illecito che avrebbe caratterizzato l'impresa del M., dato documentalmente smentito dagli atti, avendo lo stesso una disponibilità finanziaria lecita di origine familiare da cui era possibile e del tutto coerente immaginare che lo stesso vi avesse attinto per le spese di avviamento dell'iniziativa imprenditoriale. -Secondo motivo violazione di legge per carenza dei presupposti giustificativi della confisca motivazione del tutto omessa in ordine alla confisca della omissis s.r.l. L'assoluzione in secondo grado di M.L. e del figlio M.G. dal reato di interposizione fittizia è stato ritenuto elemento del tutto ininfluente. Peraltro, il provvedimento impugnato non tiene conto che la ditta era stata costituita da più soci M.A. con il 45% del capitale, C.N. con il 45% e M.G. con il 10% , che il capitale sociale versato ammontava a soli 2.500 Euro e che l'attività era stata intrapresa per motivi familiari e professionali e non con scopo elusivo. Inoltre, alla data di costituzione della omissis s.r.l. 23/11/2012 , l'impresa individuale esercente l'attività di parcheggio di cui si discute impresa A. era già cessata da tempo cancellazione dal registro delle imprese datata 03/01/2008 . 4 bis. Ricorso nell'interesse di A.F Lamenta il ricorrente - Primo motivo violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b e c , per difetto di correlazione tra accusa e decisione, per violazione del diritto alla prova della difesa e per eccesso di presunzione in riferimento alla ritenuta illiceità dei redditi d'impresa di A.F. in quanto frutto della precedente attività della ditta individuale di M.L La Corte territoriale ha confermato la confisca di tutti i beni acquistati dalla ricorrente, ritenendo che i redditi d'impresa da lei prodotti siano illeciti in virtù dell'illiceità della prima attività di parcheggio esercitata sul terreno in Afragola nel 1989 dalla ditta individuale di M.L., che non ritiene essere mai effettivamente cessata, bensì proseguita anche se formalmente a nome della moglie A.F In realtà, né il Questore, né l'Ufficio di Procura e nemmeno il Tribunale hanno mai dubitato della liceità della ditta individuale di M.L., iniziata nel 1990 e chiusa nel 1991, attesa l'incontestata irrilevanza di quell'attività e dei suoi redditi rispetto alle successive capacità reddituali e alle successive spese per investimenti della A Il decreto impugnato è andato ben oltre il provvedimento di primo grado e delle proposte doglianze difensive avendo introdotto per la prima volta una contestazione mai formulata da alcuno. - Secondo motivo violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , per difetto dei presupposti legittimanti la confisca in danno di A.F. e per inesistenza della motivazione in riferimento al giudizio sulla illiceità della ditta individuale di M.L., esercitata negli anni 1990-1991. Il provvedimento impugnato viene censurato perché omette di valutare che il perito nominato dal Tribunale accertò che M.L. ebbe a presentare per gli anni 1989-1991 dichiarazioni fiscali con l'indicazione di reddito complessivo netto sempre positivo, composto per gli anni 1990 e 1991 anche da redditi d'impresa. La Corte territoriale, sul punto, avrebbe dovuto confrontarsi con i dati acquisiti e valutare l'adeguatezza della capacità reddituale del proposto anche rispetto all'ammontare delle spese presumibilmente effettuate nell'anno 1989 o nei due esercizi effettivi d'impresa 1990 e 1991 . - Terzo motivo violazione dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , per difetto dei presupposti legittimanti la confisca in danno di A.F. e per inesistenza della motivazione in riferimento al giudizio sull'illiceità dei redditi d'impresa dell' A. in conseguenza del nesso di continuità tra l'impresa ritenuta illecita di M.L., esercitata negli anni 1990-1991, e l'attività d'impresa della ricorrente. Il provvedimento impugnato è viziato perché non tiene conto del fatto che l'impresa del M. è stata chiusa il 31/12/1991 e quella dell' A. costituita il 15/01/1992 non vi è stata un'unica impresa, bensì due distinte imprese che, seppure succedutesi nell'esercizio della medesima attività, non necessariamente hanno dovuto condividere l'azienda, arricchendosi la seconda della struttura organizzativa della prima e del suo patrimonio. Inoltre, la A. non si è avvalsa del terreno già affittato dalla ditta del M. per esercitare la sua attività, subentrando a quest'ultimo nel contratto di locazione registrato il 12/04/1990, ma ha stipulato due nuovi e diversi contratti di locazione in data 04/02/1992 e in data 20/10/1992. Infine, andava evidenziato come la partecipazione del marito alla gestione dell'attività, quale collaboratore non occasionale, rende ragione della trasparenza della gestione e rimane neutra rispetto al tema degli investimenti, in assenza di ulteriori indicatori circa la presenza di flussi finanziari introdotti proprio da M.L 5. Ricorso nell'interesse di P.F. e di Ma.Ma Lamentano i ricorrenti - Primo motivo inosservanza del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 24, comma 2, articolo 27, comma 6, articolo 117, comma 1, in relazione all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. c inefficacia del provvedimento di confisca nella parte relativa agli immobili siti in Napoli alla via omissis numero 18 di proprietà della omissis . Se è vero che l'originaria proposta di prevenzione nei confronti di M.L. era stata depositata in data 12/06/2001, tuttavia l'acquisto degli immobili di Napoli via OMISSIS numero 18 da parte di OMISSIS non poteva essere ricondotto a quella proposta atteso che lo stesso era avvenuto in data 17/07/2013 in tal modo, l'ulteriore proposta di sequestro e di confisca di prevenzione avente ad oggetto gli immobili in parola formulata dalla Questura di Napoli in data 20/04/2016 non poteva considerarsi una mera integrazione della originaria proposta, ma rappresentava nella sostanza una nuova proposta , con conseguente mancato rientro della fattispecie nell'ambito di esclusione previsto dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 117, comma 1, ed applicazione del disposto di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 27, comma 6, in base al quale, in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di appello - come verificatosi nella fattispecie - non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. - Secondo motivo inosservanza della L. numero 356 del 1992 , articolo 12 quinquies, L. numero 575 del 1965, articolo 2 ter , D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 24 e 29, articolo 192 c.p.p. , comma 2, e articolo 530 c.p.p. , in relazione all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b e c insussistenza dei requisiti della disponibilità degli immobili siti in Napoli alla via omissis numero 18 di proprietà della omissis , da parte del proposto M.L. e della provenienza illecita delle provviste economiche utilizzate per l'acquisto dei medesimi immobili violazione del principio di non contraddizione con il giudicato di assoluzione per insussistenza del reato di cui alla L. numero 356 del 1992 , articolo 12 quinquies, dichiarata con sentenza numero 3936/21 della Corte di appello di Roma in data 07/05/2021, irrevocabile in data 01/10/2021. In particolare, il provvedimento impugnato non ravvede un contrasto con il giudicato penale di assoluzione, in quanto da un lato conferma il fatto che M.L. non pagò il prezzo di acquisto del 2013, in quanto lo stesso venne pagato dalla Ma. con fondi già in suo possesso nel 2006, ma, dall'altro, ritiene di poter superare quel giudicato affermando che i fondi utilizzati dalla Ma. le erano stati procurati in precedenza da M.L Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 10, comma 2, che ripete sul punto la previsione di cui alla L. 27 dicembre 1956, numero 1423, articolo 4, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 7, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura cfr., Sez. 6, numero 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 Sez. 6, numero 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263 Sez. 6, numero 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277 Sez. 5, numero 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514 in tal caso, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Si e', invece, al di fuori dal perimetro di impugnabilità allorquando il ricorrente ponga una ricostruzione alternativa dei fatti, situazione che implica valutazioni di merito del tutto estranee al giudizio di legittimità, essendo comunque preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e validazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Invero, tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema è giudice della motivazione, oltretutto - nel caso in esame nell'ambito del più rigoroso limite della violazione di legge imposto dalle regole procedurali. Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza giusto il combinato disposto dell' articolo 475 c.p.p. , comma 1, numero 3, e articolo 524 c.p.p. , comma 1, numero 3, Rel. prog. prel., p. 133 , nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dall'articolo 606, comma 1, assumendo nella lett. e piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione. La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge principalmente dall' articolo 192, ma anche dall'articolo 546 c.p.p. , comma 1, lett. e , regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e , dell'articolo 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e , non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c del medesimo articolo 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali, norme che, specificando il precetto di cui all' articolo 111 Cost. , comma 6, stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto v. Sez. U, numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . Va, inoltre, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato v. Sez. U, numero 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 . 3. Ricorso nell'interesse di M.L 3.1. Infondati sono sia il primo che il collegato terzo motivo. Si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione in relazione alla genesi dell'attività dell'autoparco, in capo alla omissis s.a.s., secondo il giudice di primo grado, in capo alla ditta individuale M.L. e poi anche di A.F., secondo il giudice di secondo grado. 3.1.1. L'orientamento espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che, stante la fluidità degli addebiti tipica del giudizio di prevenzione cfr., Sez. 1, numero 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv. 234847 Sez. 1, numero 29966 del 08/04/2013, Costa, Rv. 256415 , va garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici della pericolosità sociale e della provenienza illecita dei beni cfr., Sez. 1, numero 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 Sez. 1, numero 8038 del 05/02/2019, Aliffi, Rv. 274915, nella cui motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 , con la conseguenza che, una volta che detti elementi - come nella fattispecie - siano stati introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta, ed apertosi il procedimento, la tutela del proposto si realizza consentendo allo stesso di controdedurre, con la conseguenza che non comporta alcuna violazione del sunnominato principio una confisca fondata sui medesimi elementi fattuali già indicati e contestati in sede di proposta, rimanendo irrilevante anche la stessa riqualificazione, in sede di decisione, della tipologia di pericolosità ravvisata in concreto ovvero l'accertamento da parte del giudice di appello, sulla scorta degli elementi fattuali oggetto di contraddittorio tra le parti, di una fonte illecita dei beni, diversa da quella fissata nella pronuncia di primo grado e ciò in quanto la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati ai fini della confisca, sproporzione nella specie rimasta definitivamente accertata. Di tal che, non vi è alcuna necessità di una specifica contestazione ulteriore al proposto di ogni singolo elemento di conoscenza emerso nel corso del procedimento di prevenzione, liberamente valutabile dal giudice cfr., Sez. 2, numero 5248 del 23/01/2007, Giordano, Rv. 236129 Sez. 5, numero 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, non massimata sul punto . 3.1.2. Queste conclusioni possono estendersi anche alle vicende omissis ed omissis . Con particolare riferimento alla omissis s.r.l., il provvedimento impugnato chiarisce come M.L. fu il promotore della sua costituzione, operando come effettivo titolare della stessa, essendone stato il finanziatore ed il gestore fino a quando il figlio Gennaro, dopo diverso tempo, se ne interessò dando luogo ad autonomi atti di gestione, senza peraltro fornire alcun apporto economico al patrimonio societario. E, all'epoca della sua costituzione, il patrimonio del proposto era costituito esclusivamente dai redditi provenienti dall'autoparco, a sua volta finanziato con fondi mafiosi. In relazione, invece, ai beni intestati alla omissis unità immobiliari site in Napoli via omissis 18 , si è accertato che i fondi presenti nel 2006 sui rapporti bancari della Ma. provenivano dalla vendita del 2005, per 550.000 Euro, dall'immobile sito in via omissis , che la Ma. aveva acquistato nel 2002 per 40.000 Euro, acquisto che le era stato consentito dal sostegno finanziario del compagno P.L. storico prestanome dei M. , che a sua volta aveva ricevuto l'ordine ed il finanziamento da M.L., per immobilizzare il capitale. Il denaro proveniente dalla vendita del 2005 fu immobilizzato nel 2006 nelle polizze ricostruite dai consulenti tecnici nel 2013 la Ma. disinvestì 330.000 Euro da tali polizze e realizzò il finanziamento soci con cui la omissis , di cui erano soci lei ed il figlio, acquistò gli immobili, poi confiscati, siti in Napoli, via OMISSIS . Il Tribunale prima e la Corte territoriale poi, hanno pertanto ritenuto che detti immobili erano nella disponibilità indiretta di M.L. che li aveva conseguiti mediante fondi di provenienza non giustificata, sproporzionata rispetto al suo patrimonio lecito e chiaramente riconducibile all'immensa patrimonializzazione delittuosa dell'omonima cosca camorristica, egemone sul territorio di Afragola, di cui egli era all'epoca - e dunque nel corso del periodo di sua pericolosità qualificata - un elemento di vertice con funzioni direttive. 3.2. Infondato, in parte anche in termini manifesti, è pure il secondo motivo. La Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che non risulta in alcun modo dimostrato che la omissis , tra il 25/03/1988 ed il 04/04/1989, abbia svolto attività di autoparco in via [ .], essendosi limitata a fissare per pochi mesi nel 1988 la sola sede sociale presso il fondo di com proprietà dei soci dell'epoca, ha evidenziato come risulti parimenti dimostrato che M.L., nel 1989, con riferimento al citato autoparco, ebbe a sostenere spese non irrilevanti per investimenti sia infrastrutture che in personale. Escluso che tali investimenti iniziali siano stati sostenuti dalla omissis , si è parimenti escluso che M.L. avesse attinto per detti fini dal proprio patrimonio lecito, dal momento che dall'esame di tutti gli elaborati peritali è risultato che nel 1989 il M. ed il suo nucleo familiare erano privi di qualsivoglia reddito ne consegue che le somme investite nell'impresa di autoparco iniziata il 09/08/1989 come impresa individuale di M.L. e diventata nel 1992 - senza alcuna creazione di nuova e diversa formazione - impresa familiare con l'aggiunta della di lui moglie A.F., e poi proseguita, sempre sullo stesso fondo e con la stessa azienda, attraverso le società nel tempo intestate alla A. sono state necessariamente attinte dalla lucrosa attività rivestita da M.L. di dirigente dell'omonima cosca camorristica, accertata, per l'epoca di interesse della sua pericolosità qualificata che va dal 1985 al 2015, con sentenze di condanna per articolo 416 bis c.p., divenute irrevocabili. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, mentre la parte pubblica ha assolto l'onere della prova circa la sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto, riconosciuto pericoloso, e della sua famiglia, dall'altro, il proposto non risulta aver allegato fatti, situazioni o eventi riscontrabili ed idonei, ragionevolmente e plausibilmente, a smentire queste conclusioni ovvero anche solo a far ritenere possibile la provenienza lecita dei beni stessi. In tal senso, il ricorso rivela aspetti di aspecificità e manifesta infondatezza nella parte in cui ripropone sostanzialmente le medesime doglianze avanzate in sede di gravame, evocando in particolare la ricchezza ereditata dal proposto iure successionis, ignorando le argomentazioni del provvedimento censurato, che avevano evidenziato come i beni ereditati non risultavano aver prodotto redditi ufficiali, o perché infruttuosi o perché mai dichiarati e che, come tali, non potevano essere portati a giustificazione dell'acclarata sproporzione, D.Lgs. numero 159 del 2011, ex articolo 24 . 4. Ricorso nell'interesse di A.F. e di M.G. a firma avv.ti [ .] . 4.1. Ancora una volta alcune premesse in diritto si rendono doverose. La disposizione e, più in generale, il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite Sez. U, numero 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081 . Questa decisione, innanzitutto, in riferimento alle nozioni di trasferimenti e intestazioni , ha precisato La particolare ampiezza della formulazione - che utilizza la dizione congiunta trasferimenti e intestazioni sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma . Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento, le Sezioni Unite hanno affermato che l'articolo 26, comma 2, lett. a , introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'articolo 19, comma 3, D.Lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto , per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta . Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che il rapporto esistente fra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'articolo 26, comma 2, D.Lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica . 4.1.1. Con riferimento a tale profilo, hanno anche rilevato che, così come rilevato dalla medesima precedente giurisprudenza Sez. 6, numero 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass. , fuori del caso previsto dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 26, comma 2, i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati , pur non giustificando l'inversione probatoria imposta ex lege dal meccanismo delle presunzioni, finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge . In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle relazioni in ambito familiare , sia dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene , sia, ancora, dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene . La decisione delle Sezioni Unite precisa poi che detti elementi, specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo . 4.1.2. In pratica, si ribadisce che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell'interposizione. D'altro canto, se non si accedesse a questa conclusione, si priverebbe di utile significato la disciplina dettata dal sistema normativo il legislatore, infatti, pone espressamente la presunzione di fittizietà - fino a prova contraria - nelle sole ipotesi previste dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 26, comma 2, lett. a e b , e prima ancora dalla L. numero 575 del 1965, articolo 2 ter , comma 14 , mentre all'articolo 17, comma 3, del medesimo testo normativo e prima ancora, nella corrispondente disciplina di cui alla L. numero 575 del 1965, articolo 2 ter si limita a disporre l'obbligo di svolgimento di indagini nei confronti del coniuge, dei figli, e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto oltre che delle società e degli enti di cui il medesimo risulta poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente . Si ribadisce, inoltre, che ulteriori elementi di valutazione apprezzabili ai fini dell'individuazione della natura fittizia dell'intestazione o del trasferimento, che si affiancano a quello integrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmente segnalato dalle Sezioni Unite, dalla eventuale intromissione del 8' proposto nella gestione del bene , e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisire la titolarità della cosa. Si aggiunge, infine, che un altro dato valutabile è quello consistente nella dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione. D'altra parte, per quanto concerne la possibilità di disporre la confisca dei beni nei confronti dei più stretti famigliari del proposto, deve ricordarsi che la giurisprudenza è da sempre orientata nel ritenere giustificata, in forza del rapporto di coniugio e di filiazione, la presunzione d'intestazione fittizia cfr., Sez. 1, numero 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247, secondo la quale In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dalla L. numero 575 del 1965, articolo 2 bis , comma 3, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione in precedenza, già Sez. 2, numero 4916 del 05/12/1996, dep. 1997, Liso, Rv. 207118 . 4.2. Fermo quanto precede, infondato è il primo motivo, che riprende il primo motivo ed in parte anche il secondo del ricorso proposto da M.L Al riguardo si rimanda alle valutazioni ed alle conclusioni assunte nei precedenti paragrafi 3.1.1. e 3.2. del considerato in diritto. 4.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ancora una volta, premesse e richiamate le valutazioni rese nel precedente paragrafo 3.1.2. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale sia arrivata alla conclusione - del tutto logica, esaustiva e pienamente giustificata - che la omissis s.r.l. fosse stata costituita per decisione di M.L. e da lui solo a lungo gestita direttamente e per mezzo di sue fonti patrimoniali non giustificate, in quanto provenienti dalla sua lucrosa attività partecipativa all'omonima cosca di riferimento, sicché la circostanza che in un secondo momento il figlio Gennaro abbia iniziato a collaborare alla gestione non consente di sanare il vizio d'origine della società, posta fin dal principio nella indiretta disponibilità del proposto e da questi finanziata con risorse, non giustificate, di provenienza mafiosa, nell'inesistenza di sue risorse lecite note e documentate. Con queste argomentate conclusioni, i ricorrenti omettono di confrontarsi, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti, del tutto irrilevanti, attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 4 bis. Ricorso nell'interesse di A.F Tutti i tre collegati motivi, trattabili congiuntamente, risultano infondati. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha ritenuto pacifico, documentato ed incontestato che almeno dal 09/08/1989, M.L., quale imprenditore individuale, esercitava l'attività di autoparco presso i fondi di com proprietà materna e fraterna in Afragola, contrada Cinquevie, via Viocciola di Seta. All'epoca in cui il M. iniziò detta attività, A.F., da lui appena sposata, non era ancora titolare di alcuna impresa, come documentato dal rilievo per cui ella ottenne la partita IVA per tal genere di impresa solo il 23/01/1992, avendo iniziato l'attività il 15/01/1992 da tale data, la A. non sostituì il marito nell'impresa, ma si aggiunse a lui nell'impresa familiare intestata ad entrambi giusto atto Notaio Ch. di OMISSIS del 15/01/1992 . Il M., per iniziare l'attività nel 1989, andò incontro a significative spese per investimenti iniziali, avendo dovuto pavimentare il piazzale, recintarlo adeguatamente, munirlo delle infrastrutture minime, quali sistemi di protezione, luci, sbarre, locali per il custode e quant'altro strettamente necessario nonché sostenere, per più anni, i costi del personale nella gestione dell'impresa. Detti costi complessivi, non sostenuti dalla omissis , sono stati affrontati dal solo M. non attingendo agli incapienti redditi personali e familiari leciti, bensì rivolgendosi ai profitti illeciti derivanti dalla lucrosa attività camorristica esercitata. La costante presenza del M. nella titolarità e nella gestione dell'autoparco anche dopo il formale ingresso della moglie nell'impresa nel 1992, consentono di affermare come le successive vicende della compagine hanno costituito esclusivamente sviluppi del tutto indifferenti - per quanto qui d'interesse - del mero assetto gestionale dell'attività, non trasformando in alcun modo l'azienda né facendo venir meno l'originaria provenienza mafiosa non solo dei finanziamenti necessari per il suo avviamento ma anche quelli successivi, circostanza che ha reso evidente la conseguente illiceità di tutti i profitti d'impresa conseguiti. Orbene, hanno rilevato i giudici del provvedimento impugnato che, dal momento che le stesse difese M.- A. hanno sostenuto che sui redditi dell'autoparco si sono fondate tutte le acquisizioni dei beni confiscati anche sotto forma di pagamento dei prestiti ricevuti , in mancanza di allegazioni contrarie, deve evidentemente concludersi nel senso che tutti gli acquisti eseguiti durante il periodo di pericolosità del M. fatta eccezione per le vicende OMISSIS ed OMISSIS da quest'ultimo e da A.F. sono stati finanziati con redditi provento di iniziativa imprenditoriale finanziata con fondi mafiosi. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo condivisibilmente chiarito che, in tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia Sez. 6, numero 950 del 22/03/1999, Riela, Rv. 214507, a parere della quale anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza . 5. Ricorso nell'interesse di P.F. e di Ma.Ma. 5.1. Infondato è il primo motivo. Ferme le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi 4.1., 4.1.1. e 4.1.2. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come del tutto esente da vizi logico-giuridici appare il preliminare rilievo della Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità nella fattispecie del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 27, comma 6, tenuto conto del tempo di deposito della proposta di prevenzione 12/06/2001, di molto antecedente la data del 13/10/2011 dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 159 del 2011 a cui occorre necessariamente far riferimento per l'individuazione della normativa applicabile. Ne consegue che la presente fattispecie rinviene la propria disciplina nelle previsioni normative contenute nelle leggi nnumero 1423 del 1956 e 575 del 1965 , nel testo vigente alla data di pronunzia del decreto impugnato. 5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Richiamate ancora una volta le considerazioni esposte nel paragrafo 3.1.2. del considerato in diritto, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia dato atto che il Tribunale della prevenzione di Napoli, a fondamento del giudizio di pericolosità del M., avesse posto anche la condanna penale dal medesimo patita in forza di sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 2017 per condotte di reato ascrivibili al delitto di cui al D.L. numero 306 del 1002, articolo 12 quinquies, commesse in Roma negli anni 2012 e 2013 con riferimento alla OMISSIS s.r.l. ed alla OMISSIS s.r.l., pronuncia di condanna, peraltro, riformata, con riconoscimento dell'insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Roma in data 07/05/2021 in relazione alla vicenda OMISSIS . Detto giudicato non è in grado di travolgere ex se la confisca di prevenzione oggetto del motivo di ricorso. 5.2.1. Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità così, da ultimo, Sez. 2, numero 4191 del 11/02/2022, Staniscia, Rv. 282655 in senso conforme, Sez. 2, numero 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 Sez. 2, numero 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805 Sez. 2, numero 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917 Sez. 1, numero 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361 Sez. 1, numero 6636, del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364 . Ha correttamente evidenziato la Corte territoriale come il limite di tale autonomia sia rappresentato dal principio eurounitario di non contraddizione , in ossequio al quale la ricostruzione del fatto svolta dal giudice della prevenzione deve essere necessariamente compatibile con il fatto accertato dal giudice penale. Ne consegue che, una volta che le due ricostruzioni in fatto non siano incompatibili tra loro, le valutazioni penali non fanno stato nel giudizio di prevenzione. 5.2.2. Fermo quanto precede, i giudici del provvedimento impugnato hanno riconosciuto come la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza assolutoria resa dalla Corte di appello di Roma nei confronti del M. per ritenuta insussistenza del contestato delitto di intestazione fittizia alla omissis degli immobili siti in Napoli via omissis 18, risulta del tutto confermata dalla ricostruzione svolta dal Tribunale di Napoli nel decreto di confisca di cui si discute in tal senso, la Corte di appello di Roma ha affermato come il prezzo versato nel 2013 dalla omissis per l'acquisto dei suindicati immobili napoletani proveniva dal disinvestimento di 300.000 Euro già presenti sul conto della Ma. nel 2006, esattamente come affermato, nella ricostruzione dei fatti, dal Tribunale della prevenzione di Napoli. Il giudizio penale si e', quindi, concluso con l'affermazione secondo cui M.L. non pagò il prezzo di acquisto del 2013, essendo stato lo stesso corrisposto dalla Ma. con fondi già in suo possesso nel 2006. Il giudizio di prevenzione, confermata tale ricostruzione in fatto, ha spinto la sua indagine a ritroso nel tempo rispetto al 2006 ed ha riconosciuto che quei fondi della Ma. le erano stati procurati in precedenza da M.L La mancanza della dedotta incompatibilità tra le due pronunce appare evidente e le omogenee valutazioni dei fatti risultano inidonee a travolgere la misura di prevenzione. Ancora una volta, con queste argomentate conclusioni, i ricorrenti omettono di confrontarsi, preferendo la strada, conducente all'inammissibile, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell' articolo 616 c.p.p. , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.