L’istanza di accesso da parte del terzo al fascicolo telematico non è un documento processuale

Con decreto dell’8 giugno 2022, numero 164, il CGA Sicilia ha sottolineato che «l’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.».

Secondo il Collegio «i “rimedi” giustiziali presuppongono l'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente , in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios come già precisato dal TAR l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi l'accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale chi aspira a diventare parte o interveniente , e l'attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito». Inoltre, «la circostanza che nessun rimedio giuridico è previsto contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus al richiedente in quanto a eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria b gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile».

Presidente De Nictolis per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia numero 01788/2022, resa tra le parti, concernente richiesta di autorizzazione alla consultazione da remoto del fascicolo telematico relativo al giudizio numero 1752/2017 R.G., per l'espletamento dell'attività difensiva. Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'articolo 72-bis ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio ai fini del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio si osserva quanto segue - è proposto appello avverso ordinanza collegiale del Tar Sicilia – Palermo 30.5.2022 numero 1788 che ha negato l'accesso telematico al fascicolo processuale 1752/2017 - nessuna norma del c.p.a. prevede un rimedio impugnatorio avverso siffatto tipo di provvedimento - il c.p.a. prevede rimedi impugnatori in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo - l'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a. - i “rimedi” giustiziali presuppongono l'esistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, qui inesistente, in quanto nessuna norma giuridica prevede l'esistenza della situazione soggettiva rivendicata dall'appellante, ossia un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios come già precisato dal Tar l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi l'accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale chi aspira a diventare parte o interveniente , e l'attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventare parte perché il fascicolo è definito - la circostanza che nessun rimedio giuridico è previsto contro il provvedimento che nega l'accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus al richiedente in quanto a eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria b gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile. Ritenuto che la prima udienza utile sia quella del 21.9.2022. P.Q.M. Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72-bis c.p.a. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.