La previsione di cui all’articolo 1, comma 3, d.l. numero 80/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 111/2008, configura una specifica causa di esenzione dall’azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando “come se” detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista.
La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazione legislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, è rilevabile di ufficio. Con l'ordinanza numero 18360 dell'8 giugno 2022 il S.C., accogliendo parzialmente il ricorso della curatela di Alitalia in amministrazione straordinaria, stabilisce il principio di diritto per il quale i pagamenti effettuati a seguito dell'emanazione della legge – ponte varata per consentire ad Alitalia la regolare prosecuzione delle attività di trasporto aereo sono esonerati di diritto dalla revocatoria fallimentare, anche in assenza dell'eccezione dell'accipiens, risultando tale eccezione anche rilevabile d'ufficio. Il caso. Con l'ordinanza in commento il S.C. accoglie parzialmente il ricorso promosso dall'Alitalia avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto come eccezioni in senso lato – e quindi rilevabili anche dal giudice – due condizioni di esonero dall'azione revocatoria fallimentare. Oggetto del contenzioso, infatti, erano una serie di pagamenti effettuati nel periodo individuato dalla legge ponte varata per consentire all'Alitalia la prosecuzione dell'ordinaria attività di trasporto. La società accipiens dei pagamenti rimane contumace ma l'eccezione relativa all'esonero dalla revocatoria viene sollevata dal giudice, con contestuale rigetto della domanda di Alitalia. Il ricorso in Cassazione riprendere le medesime argomentazioni e viene parzialmente accolto con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda. Se, infatti, viene confermata la natura di eccezione in senso lato dell'eccezione di esonero dalla revocatoria secondo la legge ponte, l'ipotesi di esonero per i pagamenti effettuati secondo i termini d'uso viene, al contrario, ritenuta eccezione in senso stretto. Essendo l'accipiens rimasto contumace, tale eccezione non risulta correttamente sollevata dal giudice, non essendo eccezione in senso lato. Per tale motivo il S.C. rinvio alla Corte di Appello, per una nuova valutazione del caso secondo il principio testè richiamato. Le eccezioni nel sistema processuale la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Il tema della proponibilità dell'eccezione di esenzione dalla revocatoria – non sollevata dall'accipiens in quanto contumace in primo e secondo grado ma rilevata dal giudice – consente di consente di chiarire il regime delle eccezioni nel codice di rito. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa. Ad esempio, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Analogamente, in altro settore, con riferimento ai titoli di credito, in tema di azione causale, l'eccezione d'inosservanza degli oneri di cui all'articolo 66 legge cambiale in tema di azione causale costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto ai casi specificamente previsti dalla legge e a quelli in cui la manifestazione di volontà della parte integra la fattispecie difensiva. Secondo la medesima linea interpretativa, l'eccezione di interruzione della prescrizione è del pari eccezione in senso lato che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti La specialità dell'eccezione in senso stretto. Al contrario, l'eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un contro diritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall'attore e la cui rilevazione, è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale ed è limitata alle ipotesi nelle quali la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato. In assenza di un'espressa previsione di legge, quindi, l'eccezione va intesa in senso lato e, pertanto, è rilevabile d'ufficio Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare la ratio della disposizione. Secondo il S.C, nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'articolo 67 l.fall. hanno carattere eccezionale e, di conseguenza, ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate né estensione oltre le previsioni normative. Tale eccezione, pur non essendo possibile un'interpretazione estensiva delle fattispecie indicate, rappresenta – a dire della Cassazione – un'eccezione in senso lato, con conseguente facoltà per il giudice di rilevarla d'ufficio, a prescindere dalla condotta processuale della parte nel cui interesse l'eccezione stessa è riferibile. La legge ponte per Alitalia e l'esenzione dalla revocatoria. Nel caso di specie, l'articolo 1, comma 3, d.l. numero 80/2008 convertito, con modificazioni, dalla l. numero 111/2008 , prevede che Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore dal 24 aprile 2018 risultino, in un determinato arco temporale individuato dal comma 2, esentati dall'azione revocatoria. Secondo il S.C., si tratta di un'esenzione specifica che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di Alitalia per il semplice e solo fatto di ricadere nel periodo in considerazione, e non anche di essere esecutivi di un piano di risanamento attestato, come invece richiesto dall'articolo 67, comma 3, lett. d , l.fall. Tale eccezione, quindi, deve ritenersi in senso lato e, come tale, rilevabile – come avvenuto nel caso di specie – anche dal giudice. L'esenzione dalla revocatoria per pagamenti effettuati secondo “termini d'uso”. Ulteriore ipotesi dall'azione revocatoria affrontata nell'ordinanza in commento è l'ipotesi di cui all'articolo 67, comma 3, lett. a , per il quale sono esentati dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa ai termini d'uso . Secondo la prevalente giurisprudenza – richiamata nel provvedimento in commento - l'espressione termini d'uso , non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento. Si tratta, quindi, di verificare le modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, senza che rilevino le prassi del settore economico di riferimento. In tale prospettiva, è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, e anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. L'eccezione di esenzione dalla revocatoria per pagamenti secondo “termini d'uso”. Se, quindi, appare necessaria una effettiva verifica della condotta delle parti per tale esenzione, secondo il S.C. tale eccezione deve essere sollevata dalla parte quale modalità di attuazione proprio della condotta che ha portato, quindi, all'esenzione dalla revocatoria. Per tale ragione, il S.C. accoglie parzialmente il motivo di ricorso, nel quale si contestava l'avvenuto rilievo da parte del tribunale – confermato dalla Corte di Appello – dell'eccezione. Al contrario, essendo un'eccezione in senso stretto, spettava alla parte, peraltro contumace, eventualmente formalizzare tale eccezione.
Presidente Genovese – Relatore Campese Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 7777 del 2014, respinse la domanda di revocatoria fallimentare L.Fall., ex articolo 67, comma 2, proposta dall'amministrazione straordinaria di omissis - omissis s .p.a. per il prosieguo, breviter omissis , nei confronti della omissis d'ora in avanti, più semplicemente omissis , ivi rimasta contumace, al fine di sentire dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti, per complessivi Euro 1.914834,00, effettuati in favore di quest'ultima da parte di omissis in bonis nei sei mesi antecedenti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con D.P.C.M. 28 agosto 2008 , nonché ad ottenerne la conseguente restituzione. 1.1. In particolare, tenuto conto della circostanza che parte dei pagamenti dei quali si era chiesta la revoca, per complessivi Euro 1.672.766,31, erano intervenuti tra il 30 aprile ed il 27 agosto 2008, successivamente, quindi, al 24 aprile 2008 data di entrata in vigore del D.L. numero 80 del 2008 , il tribunale ritenne decisivo, ai fini del rigetto, il contenuto dell'articolo 1 del menzionato D.L. convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 , recante Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo norma che, dopo aver previsto la concessione ad omissis di un prestito-ponte di rilevante ammontare, onde consentirle di far fronte a pressanti bisogni di liquidità ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione, aveva previsto, al comma 3, che Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da omissis a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 67, comma 3, lett. d e successive modificazioni . Considerò, inoltre, esenti da revocatoria anche gli altri pagamenti, intervenuti l'11 ed il 22 aprile, poiché effettuati nei termini d'uso e con modalità del tutto normali, rilevando, altresì, che parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, non aveva fornito prova idonea a far ritenere sussistente, all'epoca del pagamento, la scienza decoctionis in capo alla convenuta. 2. Il gravame di omissis contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 12 ottobre 2018, resa nel contraddittorio con la omissis . 2.1. Quella corte, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sua sentenza conclusiva sollevata da parte appellata, ha ritenuto, per quanto ancora di interesse in questa sede, che i l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da omissis , ai sensi del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, ponendosi quale effetto automatico di una previsione di legge ed al contempo inerendo alla sussistenza degli stessi elementi costitutivi del diritto azionato non si tratta quindi di un'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazione di volontà della stessa. Condivisibilmente, quindi, il Tribunale ha applicato d'ufficio la norma prevedente l'esenzione da revocatoria, sebbene la questione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta rimasta contumace ii correttamente il Tribunale ha ritenuto i revocandi pagamenti, per l'ammontare di C 1.672.766,31, pacificamente avvenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. numero 80 del 2008, esentati da revocatoria , chiara essendo la formulazione letterale del suo articolo 1, comma 3, nello stabilire come siano esenti da azione revocatoria tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere da omissis , senza operare distinzione o limitazione alcuna, né tra pagamenti riferiti a prestazioni strumentali o non strumentali all'attività del servizio pubblico aereo, né tra fatture riferite, o meno, a prestazioni erogate in un contesto temporale antecedente al contesto temporale dell'esenzione da revocatoria iii , diversamente da quanto preteso dall'appellante, l'esenzione dalla revocatoria prevista dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non costituisce un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile di ufficio iv come correttamente opinato dal tribunale, i due pagamenti eseguiti in date anteriori al 24 aprile 2008 erano avvenuti con modalità conformi ai termini d'uso poiché effettuati nella stessa data di emissione delle corrispondenti fatture v doveva considerarsi assorbito, pertanto, il quinto motivo di appello, riguardante la scientia decoctionis dell'accipiens. 3. Per la cassazione di questa sentenza promuove ricorso la omissis s.p.a., affidandosi a tre motivi, i primi due dei quali recanti una duplice articolazione. Resiste, con controricorso, la omissis . Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. I formulati motivi primo e primo bis prospettano, rispettivamente I Nullità della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett, a , del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , articolo 112 c.p.c. e articolo 167 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 . Si ascrive alla corte capitolina di avere erroneamente ritenuto rilevabili di ufficio le esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare previste dal D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3 e L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , per i pagamenti eseguiti, rispettivamente, dopo l'entrata in vigore della prima di tali disposizioni ed anteriormente ad essa I-bis Violazione e falsa applicazione del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , articolo 112 c.p.c. e articolo 167 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 . Si propone la medesima censura del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, della violazione di legge. 2. Essi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, pongono, sostanzialmente, la questione della rilevabilità, o meno, di ufficio, delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare previste i del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 ii L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a . 2.1. E' opportuno premettere, allora, in sintonia con quanto recentemente affermato da Cass. numero 26244 del 2021, che - nonostante l'ampliamento del numero di esoneri dalla revocatoria fallimentare, che è stato portato dalla novella del 2005 - nel sistema vigente il principio rimane senz'altro quello della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, i casi di esenzione ponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni. Su questo punto, la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, nel contempo pure rilevando come l'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, venga ad indicare che l'unico filo di unificazione tra le stesse sta nel loro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori cfr. Cass., 7 dicembre 2020, numero 27939 Cass., 20 febbraio 2020, numero 4340 . Ne segue che l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede . 2.2. Va rimarcato, poi, che, in ambito processualcivilistico, l'eccezione è qualsiasi assunto che abbia, in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell'attore o della controparte in genere . Essa è proponibile, in primo luogo, dal convenuto, ma anche dall'attore che, a sua volta convenuto in riconvenzionale, intenda proporre ragioni a sua difesa che possano impedire l'accoglimento della pretesa di controparte. 2.2.1. In particolare, rispetto alla domanda dell'attore, il convenuto oltre che rimanere inerte, così dando luogo al fenomeno della contumacia, oppure formulare domanda di accertamento incidentale o proporre domanda riconvenzionale può i limitarsi a contestare la sua fondatezza sul presupposto dell'inesistenza dei fatti costitutivi nel senso che il fatto storico non si è verificato o si è svolto con modalità diverse da quelle prospettate ex adverso o della disposizione di legge nel senso che essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall'attore siamo, in tal caso, nell'ambito della mera difesa ii proporre eccezione, introdurre cioè, come si esprime con grande chiarezza l'articolo 2697 c.c., fatti estintivi, modificativi, impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della domanda. 2.3. La contrapposizione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi e modificativi, dall'altro, riposa sull'argomento per cui i secondi si verificano in un momento temporale successivo rispetto al compiersi dei primi, laddove molto più difficoltosa è l'opera volta a differenziare i fatti costitutivi da quelli impeditivi, sebbene in astratto il fatto impeditivo ben può essere definito come fatto costitutivo a segno invertito . 2.3.1. Occorre distinguere pure tra mera difesa, che è la semplice contestazione dei fatti costitutivi, ed eccezione, rilevabile d'ufficio o su esclusiva iniziativa di parte, che riguarda il fatto estintivo, modificativo ed impeditivo rispetto al fatto costitutivo dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda. La distinzione rileva sul piano dell'onere della prova, ma anche, e prima ancora, sul piano dell'allegazione, entro le rigide preclusioni da cui sono connotati il processo ordinario di cognizione cfr. articolo 183 c.p.c. , quello regolato dal rito del lavoro cfr. articolo 416 c.p.c. ed il giudizio di appello cfr. articolo 345 c.p.c. e, per l'appello lavoro, l'articolo 437 c.p.c. . 2.3.2. La medesima distinzione emerge anche dall'espresso tenore dell'articolo 112 c.p.c., che pone come principio generale quello per cui il giudice ha un potere generale di rilevare d'ufficio le eccezioni, salvo che una espressa previsione di legge riservi alla parte il rilievo dell'eccezione stessa, nonché dai già menzionati articolo 416,167,345 e 437 c.p.c 2.3.3. Le sue conseguenze emergono con evidenza, anzitutto, sotto il profilo, prettamente processuale, della modalità di proposizione dell'eccezione se quest'ultima va considerata come eccezione in senso stretto della parte, viene in gioco, per il processo ordinario, il disposto di cui all'articolo 167 c.p.c., secondo cui la stessa deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima della udienza analoga previsione è contenuta per il processo del lavoro nell'articolo 416 c.p.c. . La distinzione rileva, poi, anche i ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 c.p.c., comma 4, e articolo 101 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. numero 69 del 2009 , che espressamente prevede che il giudice è tenuto a segnalare alle parti le questioni che altro poi non sono che eccezioni rilevabili d'ufficio onde consentirne la trattazione, così pienamente realizzando il principio del contraddittorio ii nella fase di gravame, giacché, come si desume dal disposto dell'articolo 345 c.p.c., per il processo ordinario di cognizione, e dall'articolo 437 c.p.c., per il processo regolato dal rito del lavoro, il divieto per la parte di formulare eccezioni nuove davanti al giudice di appello riguarda solo le eccezioni in senso proprio e stretto, e non anche le eccezioni in senso lato. 2.4. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno a lungo dibattuto in ordine alla possibilità di dare concretezza alla distinzione tra le due tipologie di eccezioni anche in difetto di espressa previsione normativa, cercando, cioè, di rintracciare criteri idonei per dare contenuto alla previsione, in bianco , contenuta nell'articolo 112 c.p.c 2.4.1. Al quesito se davvero, nel silenzio del legislatore, debba sempre essere affermata la rilevabilità d'ufficio del fatto estintivo, modificativo, impeditivo, ha fornito risposta Cass. numero 12677 del 2014, la quale ha espressamente affermato che, in difetto di espressa previsione di legge, l'eccezione deve essere intesa come eccezione in senso lato. 2.4.2. Nei suoi passaggi salienti, la sentenza appena citata ha rilevato come, a partire da Cass., SU, numero 1099 del 1998, si è dipanato un orientamento giurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normale delle eccezioni sia quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, proponibili ad istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge es. la prescrizione , ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva es. eccezione di annullamento . Le sentenze delle Sezioni Unite successive cfr. Cass., SU, numero 226 del 2001 Cass., SU, numero 15661 del 2005 Cass., SU., numero 4213 del 2013 e Cass., SU, numero 10531 del 2013 Cass., SU, numero 2951 del 2016 si sono fatte carico di ribadire e precisare il suddetto principio fondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità . Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda. 2.4.2.1. In estrema sintesi, il perimetro argomentativo nel quale si muove il nuovo corso della Corte di cassazione risulta modellato sul seguente ragionamento all'esistenza del fatto impeditivo, modificativo, estintivo, nella misura in cui fa venire meno o paralizza gli effetti del fatto costitutivo, non può fare da schermo il principio dispositivo, giacché se la sua esistenza non fosse rilevata si avrebbe una decisione sostanzialmente ingiusta. 2.5. Fermo tutto quanto precede, i motivi in esame si rivelano fondati nei soli limiti di cui appresso. 2.5.1. Deve sicuramente ricomprendersi tra le eccezioni in senso ampio, come tali rilevabili di ufficio dal giudice, l'ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare disciplinata dal D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 , a tenore del quale Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da omissis - omissis S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto 24.4.2008. Ndr e fino al termine di cui al comma 2 minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. Ndr sono equiparati a quelli di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione . A sua volta, la L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. numero 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012, sancisce che Non sono soggetti all'azione revocatoria d gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a e b , ai sensi dell'articolo 2501-bis c.c., comma 4 . 2.5.2. Si è al cospetto, infatti, di un'esenzione specifica che, con assoluta chiarezza, copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di omissis per il semplice e solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, e non anche di essere esecutivi di un piano di risanamento attestato, come invece richiesto dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d . La norma del D.L. si limita, invero, a dichiarare gli atti di omissis equiparati per gli effetti a quelli menzionati nella disposizione della legge fallimentare, ma non contiene alcun riferimento alla necessaria esistenza del piano, che nella disciplina concorsuale comune condiziona, invece, l'effetto esonerativo. Così operando, dunque, il legislatore ha introdotto una evidente distinzione nell'ordinamento concorsuale - riconoscendo, come è stato efficacemente osservato in dottrina, un'esenzione da revocatoria temporanea e ad personam - incidendo sul sistema delle esenzioni al solo fine di agevolare la mera prosecuzione dell'attività di omissis durante il periodo di vigenza dell'erogazione della somma di cui all'articolo 1, comma 1 medesimo D.L., senza alcuna pretesa di accertare la compatibilità di questa situazione con ulteriori obiettivi di carattere generale. 2.5.3. Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni - affatto coerenti con quanto si è appena detto - rinvenibili nella recentissima Cass. 24 maggio 2022, numero 16773 resa in fattispecie analoga a quella odierna, in cui parte ricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di omissis - omissis s.p.a. , la quale, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della menzionata normativa ivi sollevata da omissis cfr. pag. 11-13 della sua motivazione. Nello stesso senso anche la quasi contestuale Cass. 23 maggio 2022, numero 16652 , ha negato seguito i all'argomentare di quest'ultima a proposito del limite di operatività della disposizione predetta rispetto ai soli pagamenti eseguiti dalla prima in senso concretamente oltre che oggettivamente funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea all'assunto della medesima omissis per cui sarebbe il giudice del merito tenuto ad una discriminante valutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti da revocatoria. Ha opinato, invero, quella decisione cfr. pag. 8-10 della sua motivazione che L'argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale della norma - equiparati a quelli di cui al R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 67, comma 3, lett. d , per gli effetti previsti dalla medesima disposizione - sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento, col fine di stabilire che non ogni pagamento di omissis -Lai, eseguito nel periodo considerato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilite dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , sarebbe a sua volta esente perché costituente attuazione di un piano di risanamento attestato. Sennonché, il punto di crisi del ragionamento è in ciò che la norma si contiene in termini assolutamente diversi se non, per ampiezza, addirittura opposti , e fa riferimento alla piena equiparazione, ope legis, del piano effettuale. Essa considera ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui alla L.Fall., articolo 67, sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento. Ne segue che nessun riscontro il diverso assunto della ricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza che la fattispecie del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1 prescinde dal giudizio su un inesistente piano attestato. In altre parole, l'esenzione da revocatoria opera come se omissis fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano non esiste. Ed erra, dunque, la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi. Proprio perché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano. Neppure è vero che la norma, nel suo senso letterale, esige che si tratti di pagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazione dell'attività stessa. Tutt'al contrario. La norma allude a qualunque pagamento eseguito da omissis -Lai a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino al termine indicato nel comma 2 dell'articolo 1. E lo fa perché, in base ad una previa valutazione legislativa, ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferire effettiva rilevanza pratica all'intervento finanziario dello Stato. Occorre anche dire che certamente, in tal modo, il legislatore ha posto un'esenzione specifica in favore dell'impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente. Ma questo non ha come conseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di omissis -Lai, si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra i pagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoria solo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalità perseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell'attività in vista del riequilibrio della situazione finanziaria. La verità è che, ancora una volta, la norma non dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non ne renderebbe il senso neppure in base al presupposto. Se omissis è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l'obiettivo di risanamento, è coerente col fine perseguito dal legislatore non colpire con l'azione revocatoria tutti i terzi che con lei abbiano a contrattare. Giustappunto l'esenzione conduce alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare - eliminandolo - allo stato di insolvenza . 2.5.4. In quest'ottica, allora, va condivisa l'affermazione della corte distrettuale secondo cui l'esenzione in esame rappresenta un effetto automatico di una previsione di legge , al contempo inerendo alla sussistenza degli stessi elementi costitutivi del diritto azionato , non trattandosi, quindi, di un'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazione di volontà della stessa . Da una siffatta ricostruzione, deriva, pertanto, la piena correttezza sia dell'operato del giudice di prime cure, che ha applicata d'ufficio tale esenzione ai pagamenti eseguiti da omissis alla omissis , successivamente al 24 aprile 2008, nell'intervallo temporale previsto dalla norma predetta, sebbene la questione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta, ivi rimasta contumace, sia della corte distrettuale nel respingere il corrispondente motivo di gravame, sul punto, di omissis . 2.6. La conclusione deve essere diversa, invece, con riferimento alla fattispecie di esenzione di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , - secondo cui Non sono soggetti all'azione revocatoria a i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - pure applicata d'ufficio dal giudice di prime cure, per i due pagamenti eseguiti da omissis alla omissis l'11 ed il 22 aprile 2008, anteriormente, cioè, all'entrata in vigore del menzionato D.L. numero 80 del 2008. 2.6.1. Soccorrono, in proposito, le puntuali argomentazioni di Cass. numero 27939 del 2020 anch'essa resa in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna, in cui parte controricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di omissis omissis s.p.a. , che, procedendo all'esame della norma da ultimo indicata, dopo aver ricordato che questa Corte, interpretando la disposizione, ha già ritenuto che occorra avere riguardo al rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento e non già alla prassi del settore economico in questione dalla motivazione di Cass. 7 dicembre 2016, numero 25162 , ha rimarcato, innanzitutto, che Il principio è stato in seguito confermato precisandosi come occorra individuare fra le parti la consuetudine di estinguere i debiti attraverso date modalità Cass. 8 marzo 2018, numero 5587, non massimata che se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale così, sebbene in obiter, la motivazione di Cass. 18 marzo 2019, numero 7580 che la norma richiede la dimostrazione non tanto dell'assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti Cass. 9 aprile 2019, numero 9851, non massimata . 2.6.2. Muovendo, dunque, da ciò, la stessa pronuncia ha confermato l'appena riportato orientamento, ulteriormente precisandolo nei seguenti termini Le modalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono atteggiarsi in modo vario. Il ventaglio delle possibilità si ritrova proficuamente nella giurisprudenza che si è occupata di un altro tema, ovvero le modalità di regolare estinzione dei debiti pecuniari, per i quali, come è noto, l'articolo 1277 c.c. dispone che le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato. Nel risolvere il quesito sulle conseguenze del pagamento effettuato mediante consegna di un assegno circolare, invece di denaro contante, la Corte ha osservato che l'effetto estintivo non si verifica ma ha precisato come il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito , si fonda su una norma l'articolo 1277 c.c. di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero a quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario b quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari c quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali Cass. 10 giugno 2005, numero 12324 e, già in precedenza, Cass. 24 giugno 1997, numero 5638 nello stesso senso, Cass. 14 febbraio 2007, numero 3254 . In tal modo, vengono enunciate le tipologie di possibile modifica ad una regola - ivi avente fonte nella legge, mentre nel caso che ci occupa nel negozio ex articolo 1372 c.c. - vale a dire l'accordo una tantum la prassi preesistente gli usi negoziali nel settore. L'accordo una tantum consiste nella specifica convenzione, operata dalle parti volta a volta al momento del singolo pagamento, il quale venga disposto ed accettato con modalità diverse da quelle in origine convenute. La prassi invalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una data modalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita si richiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il quale risulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi un consenso manifestato di volta in volta. Infine, gli usi negoziali si distinguono, come è noto, dagli usi normativi ex articolo 1,4 e 8 disp. att. c.c. - tradizionalmente fondati su due requisiti, l'uno di natura oggettiva consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro di natura soggettiva o psicologica consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma, sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti, avente i caratteri della generalità e della astrattezza Cass. 11 novembre 1999, numero 12507, sulle norme ABI - e consistono in una prassi o pratica generalizzata, attuata di fatto in un dato settore del mercato e suscettibile di inserirsi, in difetto di contraria volontà delle parti, nel contenuto del contratto, ai sensi dell'articolo 1340 c.c., ogni volta che risulti la reiterazione spontanea di un determinato comportamento Cass. 13 dicembre 2012, numero 22927, non massimata Cass. 14 ottobre 2009, numero 21833 Cass. 6 marzo 2007, numero 5135 Cass. 19 dicembre 2006, numero 27158 con riguardo agli usi aziendali del datore di lavoro, v. Cass., sez. lav., 13 dicembre 2012, numero 22927 3 giugno 2004, numero 10591 30 marzo 2001, numero 4773 12 agosto 2000, numero 10783 26 settembre 1998, numero 9663 7 agosto 1998, numero 7774 6 luglio 1996, numero 6176, non massimata 2 febbraio 1996, numero 900 25 febbraio 1995, numero 2217 e già Cass., sez. unumero , 30 marzo 1994, numero 3134 in tal modo, gli usi negoziali, quali pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una specifica categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati, in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi, e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo così Cass. 6 marzo 2007, numero 5135 . L'interpretazione della lfal articolo 67, comma 3, lett. a , deve muovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo ad una modalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che - pur divergendo dalle clausole negoziali - sia ricompresa nei termini d'uso . A fronte delle interpretazioni in astratto possibili della disposizione - dalla massima genericità, che ancora l'uso al mercato nel suo insieme alla progressiva limitazione, con riguardo al settore commerciale di riferimento alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra le parti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo, oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi - occorre ricercare, secondo la funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione, non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo possibili , ma quella più esatta articolo 65 ord. giud. , sulla base del diritto positivo. Pertanto, anzitutto deve escludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste in contratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa. Tra le su ricordate modalità derogatorie degli originari patti - accordo una tantum, prassi preesistente al pagamento ed uso negoziale del settore - la seconda è quella confacente alla disposizione in esame. Non, invero, il primo, perché non basterebbe un solo occasionale accordo ad integrare la nozione di uso non il terzo, che imporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso. Deve dunque disattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante, sia se ancorata all'intero mercato in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti gli operatori sul medesimo , sia se riferita agli operatori di una sottocategoria imprenditoriale nello specifico settore commerciale nonché, dall'altro lato, l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione alla clausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto. Se, infatti, la ratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la par condicio creditorum, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzione dell'inefficacia, dal suo canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento di circoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio, in relazione a situazioni assai diverse tra loro basti leggere le lettere di cui si compone la L.Fall., articolo 67, comma 3 , ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dal legislatore superiore. Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tener conto del fatto che tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità della prestazione di dare il corrispettivo dovuto non potendo la parola termini reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex articolo 1186 c.c. - diversa da quella inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della lett. a del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella della L.Fall., articolo 67, comma 1, numero 2 . Se la regola è che sono revocati con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio. Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore oggetto di prova è la circostanza di un uso diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti. Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i termini d'uso , dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore. L'effetto della disposizione di esonero e', in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti in ritardo , ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente in ordine alla mora, all'articolo 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc. . 2.6.3. La stessa, inoltre, ha opportunamente precisato che L'onere della prova di tale situazione e', ai sensi dell'articolo 2697 c.c., in capo all'accipiens. Si noti che, in tal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti pur se redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilità dell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente onde si avrà ampia applicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta, degli articolo 2721 c.c., comma 2, e articolo 2723 c.c. la soluzione è coerente, altresì, con l'articolo 2722 c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima o contemporaneamente al contratto. Naturalmente, è ben possibile che, nella specifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che allora l'accipiens avrà comunque la facoltà di provare . 2.7. Non vi è chi non veda, allora, come, alla stregua di tali argomentazioni, che questo Collegio condivide, la fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non può che essere configurata come eccezione in senso stretto perché - affatto diversamente, per quanto qui interessa, da quella di cui al D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, precedentemente esaminata - non riguarda, generalmente, tutti i pagamenti eseguiti o percepiti dall'imprenditore poi assoggettato a procedura concorsuale, ma solo una particolare tipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativa dimostrazione, l'allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la prova dell'essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Allegazione e conseguente dimostrazione , che - investendo circostanze conosciute solo alle parti del rapporto - non può che spettare, ragionevolmente, a colui che, convenuto in revocatoria fallimentare, così intenda paralizzare la pretesa della controparte. 2.7.1. Da qui la configurazione in termini di eccezione in senso stretto della fattispecie di esenzione di cui alla suddetta disposizione della legge fallimentare, con la duplice conseguenza della erroneità della diversa conclusione espressa, sul punto, dalla corte distrettuale, respingendo il corrispondente motivo di gravame di omissis s.p.a., e della non rilevabilità, di ufficio, della medesima eccezione ad opera del tribunale, ivi essendo rimasta contumace la convenuta omissis decaduta, pertanto, dalla possibilità di far valere analoga eccezione in sede di gravame, una volta che la stessa corte di appello aveva disatteso l'assunto di quest'ultima, ivi appellata, di nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva dello stesso per asserito difetto della notificazione, nei suoi confronti, della sua citazione introduttiva . 2.8. Riepilogando, dunque, le doglianze in esame vanno accolte esclusivamente nella parte in cui la corte capitolina ha ritenuto rilevabile di ufficio anche l'esenzione dalla revocatoria fallimentare L.Fall., ex articolo 67, comma 3, lett. a , contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto La previsione di cui al D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di omissis - omissis s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando come se detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista. La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazione legislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, è rilevabile di ufficio L'eccezione concernente la causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare prevista dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , postula l'allegazione di circostanze da cui possa desumersi l'essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Essa, pertanto, non è rilevabile di ufficio, ma solo dal convenuto tempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione, intenda paralizzare la pretesa della controparte, rimanendo onerato, così, della corrispondente dimostrazione . 3. I motivi secondo e secondo-bis del ricorso denunciano, rispettivamente II Violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , e articolo 2697 c.c., sul punto dell'onere della prova in relazione ai termini d'uso di esecuzione dei pagamenti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 . La doglianza investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esenti da revocatoria ai sensi della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , i pagamenti eseguiti da omissis , in favore della omissis , prima dell'entrata in vigore del citato D.L. numero 80 del 2008. Si assume che erroneamente era stata gravata l'appellante, odierna ricorrente, dell'onere della prova necessario al fine di evitare l'applicazione, di ufficio, dell'esenzione predetta Il-bis Nullità della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , articolo 2697 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c., ancora sul punto dell'onere della prova dei termini d'uso nell'esecuzione dei pagamenti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 . Si propone la medesima questione del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, dell'error in procedendo, per il caso in cui l'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. dovesse essere classificato come regola di ordine processuale 3.1. Gli stessi si rivelano fondati alla stregua delle medesime argomentazioni già esposte circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in relazione alla fattispecie di esenzione dalla revocatoria di cui al menzionato L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a . Non vi è necessità, dunque, di dilungarsi ulteriormente sul punto. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, - rubricato Violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , sul punto della nozione di pagamento eseguito nei termini d'uso , in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 e volto a contestare alla corte distrettuale di avere errato nell'interpretazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità il riferimento è a Cass. numero 25162 del 2016, pure richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, ma in concreto disattesa , i pagamenti eseguiti nei termini d'uso sarebbero solo quelli effettuati nei termini contrattualmente previsti e non quegli adempimenti frutto di prassi patologiche ed anomale di pagamento che non siano state concordate tra le parti all origine del rapporto contrattuale . Erroneamente, dunque, la medesima corte aveva considerato pagamenti eseguiti non in termini d'uso unicamente quelli avvenuti in ritardo e non già quelli eventualmente avvenuti anche in anticipo o, come nel caso di specie, in data di emissione delle fatture - può considerarsi assorbito, tenuto conto della irrilevanza del corrispondente accertamento una volta sancita la non rilevabilità di ufficio della specifica fattispecie di esenzione in questione. 5. In conclusione, pertanto, vanno accolti, nei limiti di cui si è detto, i motivi di ricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandosene assorbito il terzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame, da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati al precedente p. 2.8. e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della omissis al momento dei pagamenti eseguiti da omissis l'11 ed il 22 aprile 2008. Al giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi di ricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandone assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame - da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati al p. 2.8. della motivazione e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della omissis al momento dei pagamenti eseguiti da omissis l'11 ed il 22 aprile 2008 - e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 7777 del 2014, respinse la domanda di revocatoria fallimentare L.Fall., ex articolo 67, comma 2, proposta dall'amministrazione straordinaria di omissis - omissis s .p.a. per il prosieguo, breviter omissis , nei confronti della omissis d'ora in avanti, più semplicemente omissis , ivi rimasta contumace, al fine di sentire dichiarare inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti, per complessivi Euro 1.914834,00, effettuati in favore di quest'ultima da parte di omissis in bonis nei sei mesi antecedenti l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con D.P.C.M. 28 agosto 2008 , nonché ad ottenerne la conseguente restituzione. 1.1. In particolare, tenuto conto della circostanza che parte dei pagamenti dei quali si era chiesta la revoca, per complessivi Euro 1.672.766,31, erano intervenuti tra il 30 aprile ed il 27 agosto 2008, successivamente, quindi, al 24 aprile 2008 data di entrata in vigore del D.L. numero 80 del 2008 , il tribunale ritenne decisivo, ai fini del rigetto, il contenuto dell'articolo 1 del menzionato D.L. convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 , recante Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo norma che, dopo aver previsto la concessione ad omissis di un prestito-ponte di rilevante ammontare, onde consentirle di far fronte a pressanti bisogni di liquidità ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione, aveva previsto, al comma 3, che Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da omissis a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 67, comma 3, lett. d e successive modificazioni . Considerò, inoltre, esenti da revocatoria anche gli altri pagamenti, intervenuti l'11 ed il 22 aprile, poiché effettuati nei termini d'uso e con modalità del tutto normali, rilevando, altresì, che parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, non aveva fornito prova idonea a far ritenere sussistente, all'epoca del pagamento, la scienza decoctionis in capo alla convenuta. 2. Il gravame di omissis contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 12 ottobre 2018, resa nel contraddittorio con la omissis . 2.1. Quella corte, disattesa, preliminarmente, l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado e della sua sentenza conclusiva sollevata da parte appellata, ha ritenuto, per quanto ancora di interesse in questa sede, che i l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da omissis , ai sensi del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, ponendosi quale effetto automatico di una previsione di legge ed al contempo inerendo alla sussistenza degli stessi elementi costitutivi del diritto azionato non si tratta quindi di un'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazione di volontà della stessa. Condivisibilmente, quindi, il Tribunale ha applicato d'ufficio la norma prevedente l'esenzione da revocatoria, sebbene la questione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta rimasta contumace ii correttamente il Tribunale ha ritenuto i revocandi pagamenti, per l'ammontare di C 1.672.766,31, pacificamente avvenuti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. numero 80 del 2008, esentati da revocatoria , chiara essendo la formulazione letterale del suo articolo 1, comma 3, nello stabilire come siano esenti da azione revocatoria tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere da omissis , senza operare distinzione o limitazione alcuna, né tra pagamenti riferiti a prestazioni strumentali o non strumentali all'attività del servizio pubblico aereo, né tra fatture riferite, o meno, a prestazioni erogate in un contesto temporale antecedente al contesto temporale dell'esenzione da revocatoria iii , diversamente da quanto preteso dall'appellante, l'esenzione dalla revocatoria prevista dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non costituisce un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile di ufficio iv come correttamente opinato dal tribunale, i due pagamenti eseguiti in date anteriori al 24 aprile 2008 erano avvenuti con modalità conformi ai termini d'uso poiché effettuati nella stessa data di emissione delle corrispondenti fatture v doveva considerarsi assorbito, pertanto, il quinto motivo di appello, riguardante la scientia decoctionis dell'accipiens. 3. Per la cassazione di questa sentenza promuove ricorso la omissis s.p.a., affidandosi a tre motivi, i primi due dei quali recanti una duplice articolazione. Resiste, con controricorso, la omissis . Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. I formulati motivi primo e primo bis prospettano, rispettivamente I Nullità della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett, a , del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , articolo 112 c.p.c. e articolo 167 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 . Si ascrive alla corte capitolina di avere erroneamente ritenuto rilevabili di ufficio le esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare previste dal D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3 e L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , per i pagamenti eseguiti, rispettivamente, dopo l'entrata in vigore della prima di tali disposizioni ed anteriormente ad essa I-bis Violazione e falsa applicazione del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , articolo 112 c.p.c. e articolo 167 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 . Si propone la medesima censura del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, della violazione di legge. 2. Essi, scrutinabili congiuntamente perché connessi, pongono, sostanzialmente, la questione della rilevabilità, o meno, di ufficio, delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare previste i del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 ii L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a . 2.1. E' opportuno premettere, allora, in sintonia con quanto recentemente affermato da Cass. numero 26244 del 2021, che - nonostante l'ampliamento del numero di esoneri dalla revocatoria fallimentare, che è stato portato dalla novella del 2005 - nel sistema vigente il principio rimane senz'altro quello della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, i casi di esenzione ponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni. Su questo punto, la giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, nel contempo pure rilevando come l'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, venga ad indicare che l'unico filo di unificazione tra le stesse sta nel loro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori cfr. Cass., 7 dicembre 2020, numero 27939 Cass., 20 febbraio 2020, numero 4340 . Ne segue che l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede . 2.2. Va rimarcato, poi, che, in ambito processualcivilistico, l'eccezione è qualsiasi assunto che abbia, in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell'attore o della controparte in genere . Essa è proponibile, in primo luogo, dal convenuto, ma anche dall'attore che, a sua volta convenuto in riconvenzionale, intenda proporre ragioni a sua difesa che possano impedire l'accoglimento della pretesa di controparte. 2.2.1. In particolare, rispetto alla domanda dell'attore, il convenuto oltre che rimanere inerte, così dando luogo al fenomeno della contumacia, oppure formulare domanda di accertamento incidentale o proporre domanda riconvenzionale può i limitarsi a contestare la sua fondatezza sul presupposto dell'inesistenza dei fatti costitutivi nel senso che il fatto storico non si è verificato o si è svolto con modalità diverse da quelle prospettate ex adverso o della disposizione di legge nel senso che essa manca o contiene una disciplina diversa da quella indicata dall'attore siamo, in tal caso, nell'ambito della mera difesa ii proporre eccezione, introdurre cioè, come si esprime con grande chiarezza l'articolo 2697 c.c., fatti estintivi, modificativi, impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della domanda. 2.3. La contrapposizione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi e modificativi, dall'altro, riposa sull'argomento per cui i secondi si verificano in un momento temporale successivo rispetto al compiersi dei primi, laddove molto più difficoltosa è l'opera volta a differenziare i fatti costitutivi da quelli impeditivi, sebbene in astratto il fatto impeditivo ben può essere definito come fatto costitutivo a segno invertito . 2.3.1. Occorre distinguere pure tra mera difesa, che è la semplice contestazione dei fatti costitutivi, ed eccezione, rilevabile d'ufficio o su esclusiva iniziativa di parte, che riguarda il fatto estintivo, modificativo ed impeditivo rispetto al fatto costitutivo dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda. La distinzione rileva sul piano dell'onere della prova, ma anche, e prima ancora, sul piano dell'allegazione, entro le rigide preclusioni da cui sono connotati il processo ordinario di cognizione cfr. articolo 183 c.p.c. , quello regolato dal rito del lavoro cfr. articolo 416 c.p.c. ed il giudizio di appello cfr. articolo 345 c.p.c. e, per l'appello lavoro, l'articolo 437 c.p.c. . 2.3.2. La medesima distinzione emerge anche dall'espresso tenore dell'articolo 112 c.p.c., che pone come principio generale quello per cui il giudice ha un potere generale di rilevare d'ufficio le eccezioni, salvo che una espressa previsione di legge riservi alla parte il rilievo dell'eccezione stessa, nonché dai già menzionati articolo 416,167,345 e 437 c.p.c 2.3.3. Le sue conseguenze emergono con evidenza, anzitutto, sotto il profilo, prettamente processuale, della modalità di proposizione dell'eccezione se quest'ultima va considerata come eccezione in senso stretto della parte, viene in gioco, per il processo ordinario, il disposto di cui all'articolo 167 c.p.c., secondo cui la stessa deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima della udienza analoga previsione è contenuta per il processo del lavoro nell'articolo 416 c.p.c. . La distinzione rileva, poi, anche i ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 c.p.c., comma 4, e articolo 101 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. numero 69 del 2009 , che espressamente prevede che il giudice è tenuto a segnalare alle parti le questioni che altro poi non sono che eccezioni rilevabili d'ufficio onde consentirne la trattazione, così pienamente realizzando il principio del contraddittorio ii nella fase di gravame, giacché, come si desume dal disposto dell'articolo 345 c.p.c., per il processo ordinario di cognizione, e dall'articolo 437 c.p.c., per il processo regolato dal rito del lavoro, il divieto per la parte di formulare eccezioni nuove davanti al giudice di appello riguarda solo le eccezioni in senso proprio e stretto, e non anche le eccezioni in senso lato. 2.4. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno a lungo dibattuto in ordine alla possibilità di dare concretezza alla distinzione tra le due tipologie di eccezioni anche in difetto di espressa previsione normativa, cercando, cioè, di rintracciare criteri idonei per dare contenuto alla previsione, in bianco , contenuta nell'articolo 112 c.p.c 2.4.1. Al quesito se davvero, nel silenzio del legislatore, debba sempre essere affermata la rilevabilità d'ufficio del fatto estintivo, modificativo, impeditivo, ha fornito risposta Cass. numero 12677 del 2014, la quale ha espressamente affermato che, in difetto di espressa previsione di legge, l'eccezione deve essere intesa come eccezione in senso lato. 2.4.2. Nei suoi passaggi salienti, la sentenza appena citata ha rilevato come, a partire da Cass., SU, numero 1099 del 1998, si è dipanato un orientamento giurisprudenziale, sorretto dalla dottrina, che ha ritenuto che il regime normale delle eccezioni sia quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, proponibili ad istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge es. la prescrizione , ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva es. eccezione di annullamento . Le sentenze delle Sezioni Unite successive cfr. Cass., SU, numero 226 del 2001 Cass., SU, numero 15661 del 2005 Cass., SU., numero 4213 del 2013 e Cass., SU, numero 10531 del 2013 Cass., SU, numero 2951 del 2016 si sono fatte carico di ribadire e precisare il suddetto principio fondamentale, progressivamente riconducendo al novero delle eccezioni in senso lato alcune eccezioni di grande rilievo eccezione di giudicato, controeccezione di interruzione della prescrizione, eccezione di accettazione beneficiata dell'eredità . Sulla scia di questi insegnamenti, il criterio del prevalente interesse della parte a far valere l'eccezione non può più essere considerato sufficiente a trasferire dal regime normale della rilevabilità di ufficio, a quello eccezionale della rilevabilità a cura di parte, il rilievo di un fatto risultante ex actis che dalla fonte normativa sia posto come ostacolo all'accoglimento della domanda. 2.4.2.1. In estrema sintesi, il perimetro argomentativo nel quale si muove il nuovo corso della Corte di cassazione risulta modellato sul seguente ragionamento all'esistenza del fatto impeditivo, modificativo, estintivo, nella misura in cui fa venire meno o paralizza gli effetti del fatto costitutivo, non può fare da schermo il principio dispositivo, giacché se la sua esistenza non fosse rilevata si avrebbe una decisione sostanzialmente ingiusta. 2.5. Fermo tutto quanto precede, i motivi in esame si rivelano fondati nei soli limiti di cui appresso. 2.5.1. Deve sicuramente ricomprendersi tra le eccezioni in senso ampio, come tali rilevabili di ufficio dal giudice, l'ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare disciplinata dal D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008 , a tenore del quale Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da omissis - omissis S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto 24.4.2008. Ndr e fino al termine di cui al comma 2 minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. Ndr sono equiparati a quelli di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione . A sua volta, la L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. numero 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012, sancisce che Non sono soggetti all'azione revocatoria d gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a e b , ai sensi dell'articolo 2501-bis c.c., comma 4 . 2.5.2. Si è al cospetto, infatti, di un'esenzione specifica che, con assoluta chiarezza, copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di omissis per il semplice e solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, e non anche di essere esecutivi di un piano di risanamento attestato, come invece richiesto dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d . La norma del D.L. si limita, invero, a dichiarare gli atti di omissis equiparati per gli effetti a quelli menzionati nella disposizione della legge fallimentare, ma non contiene alcun riferimento alla necessaria esistenza del piano, che nella disciplina concorsuale comune condiziona, invece, l'effetto esonerativo. Così operando, dunque, il legislatore ha introdotto una evidente distinzione nell'ordinamento concorsuale - riconoscendo, come è stato efficacemente osservato in dottrina, un'esenzione da revocatoria temporanea e ad personam - incidendo sul sistema delle esenzioni al solo fine di agevolare la mera prosecuzione dell'attività di omissis durante il periodo di vigenza dell'erogazione della somma di cui all'articolo 1, comma 1 medesimo D.L., senza alcuna pretesa di accertare la compatibilità di questa situazione con ulteriori obiettivi di carattere generale. 2.5.3. Illuminanti, sul punto, appaiono le considerazioni - affatto coerenti con quanto si è appena detto - rinvenibili nella recentissima Cass. 24 maggio 2022, numero 16773 resa in fattispecie analoga a quella odierna, in cui parte ricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di omissis - omissis s.p.a. , la quale, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della menzionata normativa ivi sollevata da omissis cfr. pag. 11-13 della sua motivazione. Nello stesso senso anche la quasi contestuale Cass. 23 maggio 2022, numero 16652 , ha negato seguito i all'argomentare di quest'ultima a proposito del limite di operatività della disposizione predetta rispetto ai soli pagamenti eseguiti dalla prima in senso concretamente oltre che oggettivamente funzionale alla continuità aziendale della compagnia aerea all'assunto della medesima omissis per cui sarebbe il giudice del merito tenuto ad una discriminante valutativa in tal modo congegnata, onde giungere a ritenere i pagamenti esenti da revocatoria. Ha opinato, invero, quella decisione cfr. pag. 8-10 della sua motivazione che L'argomentare si dipana nel senso che il periodo letterale della norma - equiparati a quelli di cui al R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 67, comma 3, lett. d , per gli effetti previsti dalla medesima disposizione - sarebbe tale da declinare in senso restrittivo il tipo di pagamento, col fine di stabilire che non ogni pagamento di omissis -Lai, eseguito nel periodo considerato, è esente da revocatoria, ma solo quello che, nelle condizioni stabilite dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. d , sarebbe a sua volta esente perché costituente attuazione di un piano di risanamento attestato. Sennonché, il punto di crisi del ragionamento è in ciò che la norma si contiene in termini assolutamente diversi se non, per ampiezza, addirittura opposti , e fa riferimento alla piena equiparazione, ope legis, del piano effettuale. Essa considera ogni pagamento, eseguito nel termine indicato, come equivalente a quelli che, nelle condizioni di cui alla L.Fall., articolo 67, sarebbero esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento. Ne segue che nessun riscontro il diverso assunto della ricorrente può trovare nel testo di legge, e che invece è decisiva la circostanza che la fattispecie del D.L. numero 80 del 2008, articolo 1 prescinde dal giudizio su un inesistente piano attestato. In altre parole, l'esenzione da revocatoria opera come se omissis fosse stata soggetta a un piano di risanamento, anche se tale piano non esiste. Ed erra, dunque, la ricorrente nel punto qualificante della sua tesi. Proprio perché un piano attestato manca, non è vero che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa secondo gli obiettivi di un inesistente piano. Neppure è vero che la norma, nel suo senso letterale, esige che si tratti di pagamenti riferito a beni o servizi essenziali o indispensabili per la continuazione dell'attività stessa. Tutt'al contrario. La norma allude a qualunque pagamento eseguito da omissis -Lai a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino al termine indicato nel comma 2 dell'articolo 1. E lo fa perché, in base ad una previa valutazione legislativa, ciò è ritenuto di per sé funzionale a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del prestito-ponte, così da conferire effettiva rilevanza pratica all'intervento finanziario dello Stato. Occorre anche dire che certamente, in tal modo, il legislatore ha posto un'esenzione specifica in favore dell'impresa di trasporto aereo sovvenuta pubblicamente. Ma questo non ha come conseguenza che, nel perimetro della garanzia della continuità aziendale di omissis -Lai, si appunti sul giudice del merito un possibile sindacato in ordine al nesso tra i pagamenti e la suddetta funzione di garanzia, per modo da esentare da revocatoria solo quelli che trovano giustificazione concreta e dimostrabile nella finalità perseguita dalla norma stessa di consentire la prosecuzione dell'attività in vista del riequilibrio della situazione finanziaria. La verità è che, ancora una volta, la norma non dice questo, e che la diversa lettura propugnata dalla ricorrente non ne renderebbe il senso neppure in base al presupposto. Se omissis è sovvenzionata pubblicamente col fine di mantenerla di attività pur in condizione di insolvenza, in quanto si suppone, con valutazione legislativa a priori, che la continuità aziendale possa consentire di realizzare l'obiettivo di risanamento, è coerente col fine perseguito dal legislatore non colpire con l'azione revocatoria tutti i terzi che con lei abbiano a contrattare. Giustappunto l'esenzione conduce alla realizzazione del fine perseguito dal legislatore, e trova fondamento nella sovvenzione pubblica destinata a rimediare - eliminandolo - allo stato di insolvenza . 2.5.4. In quest'ottica, allora, va condivisa l'affermazione della corte distrettuale secondo cui l'esenzione in esame rappresenta un effetto automatico di una previsione di legge , al contempo inerendo alla sussistenza degli stessi elementi costitutivi del diritto azionato , non trattandosi, quindi, di un'allegazione rientrante nella disponibilità esclusiva della parte, collegata ad una manifestazione di volontà della stessa . Da una siffatta ricostruzione, deriva, pertanto, la piena correttezza sia dell'operato del giudice di prime cure, che ha applicata d'ufficio tale esenzione ai pagamenti eseguiti da omissis alla omissis , successivamente al 24 aprile 2008, nell'intervallo temporale previsto dalla norma predetta, sebbene la questione non fosse stata specificamente sollevata dalla convenuta, ivi rimasta contumace, sia della corte distrettuale nel respingere il corrispondente motivo di gravame, sul punto, di omissis . 2.6. La conclusione deve essere diversa, invece, con riferimento alla fattispecie di esenzione di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , - secondo cui Non sono soggetti all'azione revocatoria a i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso - pure applicata d'ufficio dal giudice di prime cure, per i due pagamenti eseguiti da omissis alla omissis l'11 ed il 22 aprile 2008, anteriormente, cioè, all'entrata in vigore del menzionato D.L. numero 80 del 2008. 2.6.1. Soccorrono, in proposito, le puntuali argomentazioni di Cass. numero 27939 del 2020 anch'essa resa in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna, in cui parte controricorrente era la stessa amministrazione straordinaria di omissis omissis s.p.a. , che, procedendo all'esame della norma da ultimo indicata, dopo aver ricordato che questa Corte, interpretando la disposizione, ha già ritenuto che occorra avere riguardo al rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento e non già alla prassi del settore economico in questione dalla motivazione di Cass. 7 dicembre 2016, numero 25162 , ha rimarcato, innanzitutto, che Il principio è stato in seguito confermato precisandosi come occorra individuare fra le parti la consuetudine di estinguere i debiti attraverso date modalità Cass. 8 marzo 2018, numero 5587, non massimata che se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale così, sebbene in obiter, la motivazione di Cass. 18 marzo 2019, numero 7580 che la norma richiede la dimostrazione non tanto dell'assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti Cass. 9 aprile 2019, numero 9851, non massimata . 2.6.2. Muovendo, dunque, da ciò, la stessa pronuncia ha confermato l'appena riportato orientamento, ulteriormente precisandolo nei seguenti termini Le modalità di deroga alle pattuizioni convenute tra le parti possono atteggiarsi in modo vario. Il ventaglio delle possibilità si ritrova proficuamente nella giurisprudenza che si è occupata di un altro tema, ovvero le modalità di regolare estinzione dei debiti pecuniari, per i quali, come è noto, l'articolo 1277 c.c. dispone che le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato. Nel risolvere il quesito sulle conseguenze del pagamento effettuato mediante consegna di un assegno circolare, invece di denaro contante, la Corte ha osservato che l'effetto estintivo non si verifica ma ha precisato come il principio, secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito , si fonda su una norma l'articolo 1277 c.c. di carattere dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero a quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario b quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari c quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali Cass. 10 giugno 2005, numero 12324 e, già in precedenza, Cass. 24 giugno 1997, numero 5638 nello stesso senso, Cass. 14 febbraio 2007, numero 3254 . In tal modo, vengono enunciate le tipologie di possibile modifica ad una regola - ivi avente fonte nella legge, mentre nel caso che ci occupa nel negozio ex articolo 1372 c.c. - vale a dire l'accordo una tantum la prassi preesistente gli usi negoziali nel settore. L'accordo una tantum consiste nella specifica convenzione, operata dalle parti volta a volta al momento del singolo pagamento, il quale venga disposto ed accettato con modalità diverse da quelle in origine convenute. La prassi invalsa tra i contraenti deve preesistere al pagamento de quo e riguardare una data modalità dell'adempimento, che sia diversa da quella a suo tempo pattuita si richiede, pertanto, che sussista un comportamento reiterato dei contraenti, il quale risulti dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che debba accertarsi un consenso manifestato di volta in volta. Infine, gli usi negoziali si distinguono, come è noto, dagli usi normativi ex articolo 1,4 e 8 disp. att. c.c. - tradizionalmente fondati su due requisiti, l'uno di natura oggettiva consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro di natura soggettiva o psicologica consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma, sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed ai regolamenti, avente i caratteri della generalità e della astrattezza Cass. 11 novembre 1999, numero 12507, sulle norme ABI - e consistono in una prassi o pratica generalizzata, attuata di fatto in un dato settore del mercato e suscettibile di inserirsi, in difetto di contraria volontà delle parti, nel contenuto del contratto, ai sensi dell'articolo 1340 c.c., ogni volta che risulti la reiterazione spontanea di un determinato comportamento Cass. 13 dicembre 2012, numero 22927, non massimata Cass. 14 ottobre 2009, numero 21833 Cass. 6 marzo 2007, numero 5135 Cass. 19 dicembre 2006, numero 27158 con riguardo agli usi aziendali del datore di lavoro, v. Cass., sez. lav., 13 dicembre 2012, numero 22927 3 giugno 2004, numero 10591 30 marzo 2001, numero 4773 12 agosto 2000, numero 10783 26 settembre 1998, numero 9663 7 agosto 1998, numero 7774 6 luglio 1996, numero 6176, non massimata 2 febbraio 1996, numero 900 25 febbraio 1995, numero 2217 e già Cass., sez. unumero , 30 marzo 1994, numero 3134 in tal modo, gli usi negoziali, quali pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una specifica categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati, in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi, e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo così Cass. 6 marzo 2007, numero 5135 . L'interpretazione della lfal articolo 67, comma 3, lett. a , deve muovere dalla considerazione secondo cui la fattispecie ha riguardo ad una modalità di esecuzione del rapporto tra le parti, che - pur divergendo dalle clausole negoziali - sia ricompresa nei termini d'uso . A fronte delle interpretazioni in astratto possibili della disposizione - dalla massima genericità, che ancora l'uso al mercato nel suo insieme alla progressiva limitazione, con riguardo al settore commerciale di riferimento alla considerazione, infine, del singolo rapporto tra le parti, a sua volta visto come si sia atteggiato in concreto per un certo tempo, oppure solo come risultante in forza dei patti originariamente conclusi - occorre ricercare, secondo la funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di cassazione, non una qualsiasi delle plurime interpretazioni solo possibili , ma quella più esatta articolo 65 ord. giud. , sulla base del diritto positivo. Pertanto, anzitutto deve escludersi che la locuzione afferisca alle clausole negoziali come previste in contratto, interpretazione che la priverebbe di qualsiasi portata innovativa. Tra le su ricordate modalità derogatorie degli originari patti - accordo una tantum, prassi preesistente al pagamento ed uso negoziale del settore - la seconda è quella confacente alla disposizione in esame. Non, invero, il primo, perché non basterebbe un solo occasionale accordo ad integrare la nozione di uso non il terzo, che imporrebbe di ricostruire la prassi in un ambito troppo esteso. Deve dunque disattendersi, da un lato, l'interpretazione generalizzante, sia se ancorata all'intero mercato in cui sarebbe, del resto, arduo individuare una prassi comune a tutti gli operatori sul medesimo , sia se riferita agli operatori di una sottocategoria imprenditoriale nello specifico settore commerciale nonché, dall'altro lato, l'interpretazione più strettamente individualistica, che riconduca la previsione alla clausola negoziale prevista a regolamentazione iniziale del rapporto. Se, infatti, la ratio dell'azione revocatoria, come regola, è quella di preservare la par condicio creditorum, onde le operazioni poste in essere nel cd. periodo sospetto dalla società sottoposta a procedura concorsuale debbano incorrere nella sanzione dell'inefficacia, dal suo canto la ratio dell'eccezionale esenzione sta nell'intento di circoscrivere, in modo ragionevole, l'estensione del rimedio, in relazione a situazioni assai diverse tra loro basti leggere le lettere di cui si compone la L.Fall., articolo 67, comma 3 , ma, nondimeno, accomunate dalla presenza di un interesse ritenuto dal legislatore superiore. Per quanto qui rileva, la norma ha inteso tener conto del fatto che tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità della prestazione di dare il corrispettivo dovuto non potendo la parola termini reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex articolo 1186 c.c. - diversa da quella inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della lett. a del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella della L.Fall., articolo 67, comma 1, numero 2 . Se la regola è che sono revocati con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio. Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore oggetto di prova è la circostanza di un uso diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti. Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i termini d'uso , dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore. L'effetto della disposizione di esonero e', in definitiva, che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti in ritardo , ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un inadempimento dell'altro contraente in ordine alla mora, all'articolo 1460 c.c., all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc. . 2.6.3. La stessa, inoltre, ha opportunamente precisato che L'onere della prova di tale situazione e', ai sensi dell'articolo 2697 c.c., in capo all'accipiens. Si noti che, in tal modo, la disposizione in esame abilita il rilievo di modifiche tacite a contratti pur se redatti per iscritto, posto che non avrebbe senso ammettere l'applicabilità dell'esenzione ai soli contratti conclusi verbalmente onde si avrà ampia applicazione, quanto alla prova testimoniale eventualmente richiesta, degli articolo 2721 c.c., comma 2, e articolo 2723 c.c. la soluzione è coerente, altresì, con l'articolo 2722 c.c., il quale vieta la prova per testimoni solo dei patti contrari conclusi prima o contemporaneamente al contratto. Naturalmente, è ben possibile che, nella specifica evenienza, esistano veri e propri usi negoziali di settore, che allora l'accipiens avrà comunque la facoltà di provare . 2.7. Non vi è chi non veda, allora, come, alla stregua di tali argomentazioni, che questo Collegio condivide, la fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non può che essere configurata come eccezione in senso stretto perché - affatto diversamente, per quanto qui interessa, da quella di cui al D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, precedentemente esaminata - non riguarda, generalmente, tutti i pagamenti eseguiti o percepiti dall'imprenditore poi assoggettato a procedura concorsuale, ma solo una particolare tipologia di essi, e postula, inoltre, ancor prima della relativa dimostrazione, l'allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la prova dell'essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Allegazione e conseguente dimostrazione , che - investendo circostanze conosciute solo alle parti del rapporto - non può che spettare, ragionevolmente, a colui che, convenuto in revocatoria fallimentare, così intenda paralizzare la pretesa della controparte. 2.7.1. Da qui la configurazione in termini di eccezione in senso stretto della fattispecie di esenzione di cui alla suddetta disposizione della legge fallimentare, con la duplice conseguenza della erroneità della diversa conclusione espressa, sul punto, dalla corte distrettuale, respingendo il corrispondente motivo di gravame di omissis s.p.a., e della non rilevabilità, di ufficio, della medesima eccezione ad opera del tribunale, ivi essendo rimasta contumace la convenuta omissis decaduta, pertanto, dalla possibilità di far valere analoga eccezione in sede di gravame, una volta che la stessa corte di appello aveva disatteso l'assunto di quest'ultima, ivi appellata, di nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza conclusiva dello stesso per asserito difetto della notificazione, nei suoi confronti, della sua citazione introduttiva . 2.8. Riepilogando, dunque, le doglianze in esame vanno accolte esclusivamente nella parte in cui la corte capitolina ha ritenuto rilevabile di ufficio anche l'esenzione dalla revocatoria fallimentare L.Fall., ex articolo 67, comma 3, lett. a , contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto La previsione di cui al D.L. numero 80 del 2008, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 111 del 2008, configura una specifica causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, temporanea e ad personam, che copre tutti gli atti, pagamenti e garanzie di omissis - omissis s.p.a. per il solo fatto di ricadere nel periodo lì in considerazione, operando come se detta società fosse stata soggetta ad un piano di risanamento, benché tale piano non esista. La corrispondente eccezione, pertanto, derivando da una previa valutazione legislativa di funzionalità a garantire la continuità aziendale per il periodo di vigenza del cd. prestito-ponte, senza che il giudice sia tenuto a sindacare la obiettiva idoneità dell'atto, al quale il pagamento si riferisce, a consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, è rilevabile di ufficio L'eccezione concernente la causa di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare prevista dalla L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , postula l'allegazione di circostanze da cui possa desumersi l'essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi tra esse originariamente conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Essa, pertanto, non è rilevabile di ufficio, ma solo dal convenuto tempestivamente costituitosi che, tramite detta allegazione, intenda paralizzare la pretesa della controparte, rimanendo onerato, così, della corrispondente dimostrazione . 3. I motivi secondo e secondo-bis del ricorso denunciano, rispettivamente II Violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , e articolo 2697 c.c., sul punto dell'onere della prova in relazione ai termini d'uso di esecuzione dei pagamenti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 . La doglianza investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esenti da revocatoria ai sensi della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , i pagamenti eseguiti da omissis , in favore della omissis , prima dell'entrata in vigore del citato D.L. numero 80 del 2008. Si assume che erroneamente era stata gravata l'appellante, odierna ricorrente, dell'onere della prova necessario al fine di evitare l'applicazione, di ufficio, dell'esenzione predetta Il-bis Nullità della sentenza per violazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , articolo 2697 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c., ancora sul punto dell'onere della prova dei termini d'uso nell'esecuzione dei pagamenti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 . Si propone la medesima questione del precedente motivo, nell'ottica, questa volta, dell'error in procedendo, per il caso in cui l'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. dovesse essere classificato come regola di ordine processuale 3.1. Gli stessi si rivelano fondati alla stregua delle medesime argomentazioni già esposte circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in relazione alla fattispecie di esenzione dalla revocatoria di cui al menzionato L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a . Non vi è necessità, dunque, di dilungarsi ulteriormente sul punto. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, - rubricato Violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , sul punto della nozione di pagamento eseguito nei termini d'uso , in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 e volto a contestare alla corte distrettuale di avere errato nell'interpretazione della L.Fall., articolo 67, comma 3, lett. a , non considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità il riferimento è a Cass. numero 25162 del 2016, pure richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, ma in concreto disattesa , i pagamenti eseguiti nei termini d'uso sarebbero solo quelli effettuati nei termini contrattualmente previsti e non quegli adempimenti frutto di prassi patologiche ed anomale di pagamento che non siano state concordate tra le parti all origine del rapporto contrattuale . Erroneamente, dunque, la medesima corte aveva considerato pagamenti eseguiti non in termini d'uso unicamente quelli avvenuti in ritardo e non già quelli eventualmente avvenuti anche in anticipo o, come nel caso di specie, in data di emissione delle fatture - può considerarsi assorbito, tenuto conto della irrilevanza del corrispondente accertamento una volta sancita la non rilevabilità di ufficio della specifica fattispecie di esenzione in questione. 5. In conclusione, pertanto, vanno accolti, nei limiti di cui si è detto, i motivi di ricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandosene assorbito il terzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame, da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati al precedente p. 2.8. e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della omissis al momento dei pagamenti eseguiti da omissis l'11 ed il 22 aprile 2008. Al giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi di ricorso, primo, primo-bis, secondo e secondo-bis, dichiarandone assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame - da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati al p. 2.8. della motivazione e da estendersi anche al profilo, rimasto assorbito nel precedente grado di merito, della sussistenza, o meno, della scientia decoctionis della omissis al momento dei pagamenti eseguiti da omissis l'11 ed il 22 aprile 2008 - e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.