I Giudici della Cassazione mettono in discussione la riduzione riconosciuta al cittadino dai giudici tributari regionali. Manca, difatti, la certificazione, da parte dell’Azienda sanitaria, di una situazione di pericolo causata dall’interruzione della raccolta differenziata.
Sconto sulla Tarsu per i cittadini solo se il disservizio, addebitabile al Comune, nella raccolta dell'immondizia ha creato una situazione di pericolo certificata ufficialmente dall'Azienda sanitaria. Irrilevante, invece, l'emergenza rifiuti raccontata dai giornali. Riflettori puntati sulla città di Reggio Calabria. In Cassazione il legale che rappresenta il Comune impugna la decisione con cui i giudici tributari regionali hanno dato ragione a un cittadino, riconoscendone il diritto a una riduzione della tassa rifiuti a fronte del « mancato espletamento del servizio di raccolta differenziata ». Il legale sostiene che erroneamente «è stata riconosciuta applicabile la riduzione prevista per legge» pur «in assenza dei presupposti normativi, segnatamente in assenza di specifica dichiarazione formale di pericolo per la salute pubblica» da parte dell'Azienda sanitaria. Per i Giudici di terzo grado è legittima l'obiezione proposta dal Comune, obiezione centrata sulla palese carenza di «uno dei presupposti normativi per la riduzione della tassa , ovvero il provvedimento formale dell' autorità sanitaria che dichiari una situazione di danno o di pericolo di danno alle persone e all'ambiente, in conseguenza dell'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi». I Giudici ricordano che tocca al cittadino «fornire la prova delle condizioni che riducono l'importo da corrispondere» al Comune, anche perché la tassa rifiuti «è dovuta indipendentemente dal fatto che il cittadino utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli cittadini, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo». Nel caso riguardante Reggio Calabria, però, è mancato il riferimento a un provvedimento ufficiale dell'Azienda sanitaria, ossia «una dichiarazione di pericolo per la zona residenziale» in cui è collocato l'immobile del cittadino. Tale lacuna è decisiva, poiché «non qualsivoglia disservizio autorizza alla riduzione dell'imposta, bensì solo quel disservizio che si traduce in pericolo - debitamente dichiarato dall'Azienda sanitaria - per l' incolumità pubblica », e tale pericolo può essere dedotto dal riferimento a «fatti notori e cronache di giornali» che raccontano di una emergenza rifiuti.
Presidente Luciotti – Relatore Fracanzani Rilevato Il Comune di Reggio Calabria ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di Reggio Calabria ove erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di riduzione TARES per mancata del servizio raccolta differenziata. Il ricorso è affidato a due motivi, la parte contribuente è rimasta intimata. Considerato Con il primo motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c. , numero 3, per violazione e falsa applicazione D.L. numero 201 del 2011, articolo 1, commi 14 e 20, per aver riconosciuto applicabile la riduzione di legge, in assenza dei presupposti normativi, segnatamente in assenza di specifica dichiarazione di pericolo sanitario, dichiarato con provvedimento della competente autorità. Con il secondo motivo si prospetta censura ex articolo 360 c.p.c. , nnumero 4 e 5, circa la documentazione dell'Azienda sanitaria versata in atti, lamentandone la cattiva interpretazione per avervi letto l'attestazione di un rischio sanitario, in verità mai dichiarato, desunto da elementi diversi rispetto la formale dichiarazione dell'autorità preposta e, comunque, relativo a periodo diverso e zona diversa. I motivi possono essere trattati congiuntamente, rappresentando sotto diverse censure il medesimo fatto concreto. Nella sostanza, si contesta la presenza di uno dei presupposti normativi per la riduzione della tassa, ovvero il provvedimento formale dell'autorità amministrativa competente che dichiari una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in conseguenza dell'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi, a mente del D.L. numero 210 del 2011, articolo 14, comma 20. Spetta infatti al contribuente fornire la prova delle condizioni che riducono l'importo da corrispondere e alla CTR accertare la sussistenza in tema di TARSU, ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. numero 507 del 1993, articolo 59, comma 4, cfr. Cass. V, numero 11451 del 2018 . La TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività. cfr. Cass. V, numero 2373 del 2022 . Tale accertamento è mancato, riferendosi la CTR a notazioni non provvedimentali della ASP competente, ovvero relativi ad altri luoghi e per periodi diversi. Donde non può ritenersi accertato il presupposto normativo formale della dichiarazione di pericolo per quella determinata zona residenziale e in quel periodo d'imposta. Ed infatti, non qualsivoglia disservizio autorizza alla riduzione dell'imposta, quasi si trattasse di profilo sinallagmatico, bensì solo quel disservizio che si traduce in pericolo per l'incolumità pubblica, debitamente dichiarato dalla compente autorità, senza che possa essere sopperito tale adempimento da riferimento a fatti notori, cronache di giornali ed altri elementi presuntivi individuati aliunde. Donde il ricorso è fondato e merita accoglimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.