Accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso per una causa riguardante il fallimento di una società per l’ammissione al credito a titolo di canone di affitto di azienda.
Una società proponeva ricorso per Cassazione avverso un decreto del Tribunale di Napoli, per una causa riguardante l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione. La domanda di ammissione del credito, vantato a titolo di canoni di affitto di azienda, era stata respinta. Pertanto, il ricorrente per Cassazione lamentava in via principale l'errore del Tribunale per avere ritenuto che il contratto di affitto fosse nullo, per impossibilità giuridica dell'oggetto, anche se tale impossibilità non presentava caratteri definitivi e assoluti. In particolare, veniva evidenziata la mancata osservanza delle prescrizioni del d.lgs. numero 152/2006 Norme in materia ambientale , che non sarebbero state seguite dal momento in cui erano entrate in vigore alla conclusione del contratto di affitto. Il motivo è fondato, come anche l'intero ricorso. Ricorda la Corte di Cassazione che «il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando, come nel caso in esame, dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibili all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni» Cass. numero 16918/2019 . Pertanto, le irregolarità dell'immobile oggetto dell'azienda affittata, come anche le cessazioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità amministrative, non costituiscono cause di nullità del contratto. Dunque, il Collegio ha accolto il ricorso.
Presidente Scaldaferri – Relatore Catalozzi Rilevato che - il Fallimento della omissis s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 29 luglio 2015, che, pronunciandosi sull'opposizione allo stato passivo del Fallimento di omissis s.r.l. in liquidazione, ha respinto la sua domanda di ammissione del credito di Euro 45.974,51, in prededuzione, vantato a titolo di canoni di affitto di azienda maturati dopo il fallimento di quest'ultima - il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che il contratto di affitto fosse nullo per impossibilità dell'oggetto, avuto riguardo alla inosservanza della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che aveva condotto alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile in cui era esercitata l'attività aziendale e a sospensioni dell'attività produttiva ivi esercitata - ha, comunque, osservato che il Fallimento affittuario non era responsabile della mancata restituzione dell'azienda affittata a seguito della risoluzione del contratto, atteso che il compendio era stato subaffittato a terzi e che, in tali casi, il sublocatore non ha diritto alla restituzione del bene da parte del subconduttore, spettando tale diritto unicamente all'originario concedente, il quale, tuttavia, non lo aveva esercitato nei confronti del subconduttore medesimo - ha, inoltre, aggiunto che, poiché il contratto di affitto e di subaffitto erano stati risolti prima del fallimento della società affittuaria, non vi era stato il subentro del curatore di quest'ultimo nel rapporto contrattuale controverso, nè quest'ultimo aveva occupato di fatto il bene, per cui nessun obbligo contrattuale o indennitario poteva sorgere nei suoi confronti - il ricorso è affidato a tre motivi - resiste con controricorso il Fallimento della omissis s.r.l. in liquidazione - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che - con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1218,1256,1346,1347,1418 e 1580 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per aver il Tribunale ritenuto che il contratto di affitto fosse nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, benché tale impossibilità non presentasse i caratteri della definitività e della assolutezza - evidenzia, in particolare, che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, numero 152, non era a lui imputabile, in quanto tali prescrizioni erano entrate in vigore successivamente alla conclusione del contratto di affitto le sospensioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità sanitarie erano state temporanee, dopodiché l'attività era proseguita regolarmente al momento della conclusione del contratto, l'affittuario non aveva mosso alcun rilievo in ordine all'idoneità degli impianti alla produzione industriale cui erano destinati - il motivo è fondato - il Tribunale ha rilevato che l'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento oggetto del compendio affittato era stata sospesa per due volte per ottemperare alle prescrizioni dell'A.S.L. e della Procura della Repubblica, in ragione della mancanza di impianto antincendio e di adeguati impianti e strutture fonderie - ha aggiunto che la medesima A.S.L. aveva riscontrato numerose violazioni alla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per tale motivo, aveva provveduto al sequestro del ramo di azienda affittata, con divieto di svolgimento di attività produttiva - ha, quindi, ritenuto che le irregolarità accertate si traducessero in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità giuridica dell'oggetto, giudicando irrilevante, a tal fine, la presunta accettazione dell'affittuario , richiamando espressamente l'orientamento giurisprudenziale, rappresentato da Cass. 26 maggio 1999, numero 1503 e da Cass. 30 ottobre 2007, numero 22886 - tale orientamento, tuttavia, non appare essere utilmente applicabile al caso in esame - infatti, come è stato anche recentemente osservato cfr., per tutte, Cass., ord., 25 giugno 2019, numero 16918 il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto quando l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando, come nel caso in esame, dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all'inerzia della parte tenuta all'adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni - una siffatta tesi appare coerente, da un lato, con il principio per cui la impossibilità dell'oggetto di cui all'articolo 1346 c.c., va riferita non al bene in sé, ma alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio così, Cass. 15 dicembre 2003, numero 19190 Cass. 28 aprile 1999, numero 4228 , e, dall'altro, con quello per cui atti inter vivos, quali l'affitto di azienda, che abbiano per oggetto immobili non rispettosi della disciplina edilizia e urbanistica sono, ciononostante, validi cfr. Cass., Sez. Unumero , 22 marzo 2019, numero 8230 successivamente, Cass., ord., 28 ottobre 2019, numero 27485 Cass., ord., 21 agosto 2020, numero 17557 - pertanto, le irregolarità dell'immobile oggetto dell'azienda affittata indicate dal Tribunale, così come le cessazioni dell'attività produttiva disposte dalle autorità amministrative – peraltro, temporanee - non costituiscono cause di nullità del contratto, potendo, al più assumere rilievo sotto il profilo della non corretta esecuzione del rapporto - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1353 e 1593 c.c., nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver il decreto impugnato omesso di considerare che il compendio aziendale era sempre stato nella disponibilità della affittuaria omissis s.r.l. sino al momento in cui il curatore fallimentare di quest'ultima aveva provveduto alla sua riconsegna e che il contratto di subaffitto concluso dalla predetta omissis s.r.l. in bonis era inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva rappresentata dalla accettazione del concedente - il motivo è fondato - con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha invocato l'applicazione del giudicato esterno, formatosi successivamente alla proposizione del ricorso in esame, rappresentato dalla sentenza di questa Corte depositata il 17 ottobre 2019, la quale, pronunciandosi in analoga vertenza tra le odierne parti, ma relativa a periodo contrattuale diverso, ha accertato che nessuna autorizzazione al subaffitto era stata prestata dalla società concedente - un siffatto accertamento forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza e, in quanto compiuto con sentenza pronunciata tra le medesime parti e relativo al medesimo rapporto giuridico, preclude il riesame dello stesso punto nel giudizio in esame cfr. Cass., Sez. Unumero , 17 dicembre 2007, numero 26482 - il decreto, dunque, muove da un presupposto - quello della efficacia del contratto di subaffitto - che risulta smentito dal giudicato invocato e applicabile al caso in esame, per cui tale circostanza inficia necessariamente l'argomentazione svolta - con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1256,1456,1578,1591 e 2056 c.c., e L. Fall., articolo 92 e segg. e articolo 111, nonché per omesso esame di fatti decisivi e controversi, per aver il Tribunale escluso l'ammissione del credito vantato, consistente nei canoni dovuti dalla dichiarazione di fallimento sino alla riconsegna del complesso aziendale affittato, al passivo del fallimento della OMISSIS s.r.l., in prededuzione, in ragione del fatto che il curatore di quest'ultima non era subentrato nel contratto di affitto, risoltosi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento - il motivo è fondato - il fatto che la cessazione degli effetti del contratto di affitto si sia verificata in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento dell'affittuaria non fa venir meno la sussistenza del credito della concedente per i danni da ritardata restituzione del complesso aziendale affittato nella forma dei canoni convenuti e maturati - per l'esattezza, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta - coma risultava per il detentore prima del fallimento, a far data dalla risoluzione consensuale del contratto carente di titolo giuridico e quindi, in quanto non compatibile col pieno godimento del bene medesimo da parte del proprietario, fonte di responsabilità extracontrattuale, quand'anche il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o a colpa del curatore ma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa cfr. Cass. 11 novembre 1998, numero 11379 Cass. 23 aprile 1998, numero 4190 - conseguentemente, il credito risarcitorio del concedente va posto a carico del fallimento e rientra nel novero di quelli di cui alla L. Fall., articolo 111, numero 1, la cui applicazione deve intendersi non già circoscritta agli effetti dell'attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla curatela stessa e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico, purché si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale - il decreto impugnato va, dunque, cassato con riferimento ai motivi accolti e rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.