«Il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell’articolo 464-bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall’articolo 133 c.p. […]».
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato, avverso la decisione del GIP del Tribunale di Como, con la quale aveva disposto 240 giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 480 ore di lavoro, parametrando tale durata alla sanzione determinata con il decreto penale di condanna, a causa della mancanza di una disciplina specifica. Il Collegio ha precisato che il giudice in questione non avrebbe contestato i parametri indicati dall'articolo 133 c.p., avendoli solo evocati. Ne consegue quindi che «il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell'articolo 464-bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall'articolo 133 c.p., posti in correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del procedimento nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di condanna opposta all'imputato , poiché in tal modo viene meno al proprio specifico onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto».
Presidente Catena – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Viene in esame l'ordinanza del GIP del Tribunale di Como con cui è stata disposta l'ammissione alla messa alla prova di F.R. , a seguito di opposizione a decreto penale, su sua richiesta e sussistendone i presupposti, e sono stati imposti 240 giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 480 ore di lavoro, parametrando tale durata alla sanzione già determinata con il decreto penale di condanna, ritenuta la mancanza di una disciplina specifica e considerata l'applicazione analogica dei parametri indicati dall'articolo 133 c.p 2. Avverso il provvedimento del GIP ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui rappresenta violazione di legge in relazione agli articolo 133 e 168-bis c.p., nonché agli articolo 464 e 464-quater c.p.p. Nell'udienza in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, il difensore dell'imputato ha chiesto una diversa e più favorevole determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, ma il giudice ha ritenuto di confermare la prospettazione che aveva indicato nel provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione dell'istanza proposta dall'imputato in data 25.3.2021, ex articolo 127 e 464-quater, comma 1, c.p.p Il ricorrente denuncia, pertanto, l'erronea applicazione dell'articolo 133 c.p., pure riconosciuto dal GIP come indice normativo-valutativo utile a stabilire la durata del lavoro di pubblica utilità nella messa alla prova, e l'adozione, invece, di un metodo vincolato di parametrazione della misura di tale durata, agganciato automaticamente alla sanzione indicata nel decreto penale di condanna, pur opposto dall'imputato. Si rappresenta, come obiezione, la natura provvisoria della condanna emessa inaudita altera parte nel procedimento per decreto e la sua revoca, prevista dall'articolo 464, comma 3, ultima parte, c.p.p., come conseguenza dell'opposizione, nel caso di specie proposta dall'imputato. Tale procedimento renderebbe evidente l'inapplicabilità di un criterio di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità disposto con la messa alla prova parametrato ad una misura sanzionatoria inattuale poiché contenuta in un provvedimento giurisdizionale caducato ex lege per effetto della opposizione proposta dall'imputato ed emesso, per giunta, in assenza di contraddittorio. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ritenendo fondato il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Cassazione ha già avuto modo di dare indicazioni interpretative in merito alla necessità di motivare in modo chiaro e completo sulla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, in caso di ammissione dell'imputato all'istituto della messa alla prova, insistendo sulle peculiarità valutative proprie della forma di diversion prevista dal legislatore all'articolo 168-bis c.p. e, soprattutto, dando spazio ad una valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura di tale durata, rispetto ai parametri consueti di adeguamento della sanzione al fatto di reato commesso in concreto ed alla personalità dell'autore previsti dall'articolo 133 c.p., qualora non vi siano precisazioni nel programma di trattamento stilato dall'ufficio dei servizi sociali cfr., Sez. 5, numero 48258 del 4/11/2019, Cusimano, Rv. 277551, che ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, in un caso in cui il giudice aveva proceduto ad integrazioni del programma di trattamento elaborato dall'UEPE d'intesa con l'imputato, costituite proprio dall'indicazione della durata del lavoro di pubblica utilità, non precisata nel programma suddetto, e dalla sua determinazione nel massimo previsto, senza procedere all'apprezzamento della concreta gravità dei fatti e della personalità degli imputati . E ciò a maggior ragione quando la durata del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata l'ammissione alla messa alla prova in forza del comma 3 dell'articolo 168-bis c.p. non è precisata nel programma di trattamento stilato, d'intesa con l'imputato, dagli uffici dedicati ed il giudice lo integri ovvero, essendo invece determinata, se ne discosti Sez. 3, numero 55511 del 19/9/2017, Zezza, Rv. 272067 Sez. 4, numero 481 del 26/10/2021, dep. 2022, Arpini . Una ricostruzione sistematica dell'istituto convince della bontà di tali approdi, emergendo dalla combinazione delle disposizioni normative rilevanti, infatti, che la previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità costituisce l'essenza afflittiva del sistema della sospensione con messa alla prova, sicché solo il riferimento ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. consente di individualizzare la scelta del trattamento penale complessivo di probationumero Ed infatti - l'articolo 464-bis, comma 4, c.p.p. prevede che, alla richiesta formulata dall'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma, che prevede le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale - l'articolo 464-quater, comma 3, c.p.p. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati - l'articolo 168-bis, comma 3, c.p. prevede che la concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Dall'analisi combinata delle disposizioni suddette emerge nettamente la correttezza delle ragioni ispiratrici della giurisprudenza di legittimità richiamata, dovendosi ribadire, pertanto, che il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell'applicazione degli indici dettati dall'articolo 133 c.p., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo la gravità del reato che soggettivo il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione . La prospettiva ermeneutica appena richiamata si è consolidata anche per l'intervento della Corte costituzionale ord. numero 54 del 2017 che, nell'avallare l'innegabile natura afflittiva e latamente sanzionatoria della componente lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova, dichiarando infondate o manifestamente inammissibili le questioni sollevate da alcuni giudici di merito, ha sottolineato, in uno con le Sezioni Unite cfr. la sentenza Sez. U, numero 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, richiamata dalla Consulta , come la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento e l'affidamento al giudice di un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa , in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La Corte costituzionale evidenzia che tale giudizio deve svolgersi in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, richiamati dall'articolo 464-quater c.p.p., comma 3, e che il trattamento dell'imputato nei diversi casi oggetto del procedimento speciale in questione risulta, perciò, necessariamente diverso, in linea con il dettato dell'articolo 3 Cost. Quanto alla durata del lavoro di pubblica utilità e ai dubbi di costituzionalità sollevati in ordine al fatto che questa non sarebbe prevista e che ugualmente non si siano indicati, da parte del legislatore, i parametri per determinarla ed il soggetto competente a questa determinazione, la Corte costituzionale sottolinea come - benché non espressamente indicata, la durata massima risulta indirettamente dall'articolo 464-quater c.p.p., comma 5, perché, in mancanza di una sua diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del procedimento, la quale non può essere a superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria b superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria - al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell'articolo 464-septies c.p.p., deve valutare l'esito della messa alla prova, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite , tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato - per determinare in concreto tale durata il giudice deve tenere conto dei criteri previsti dall'articolo 133 c.p. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa, considerato che questa potrà svolgersi in giorni anche non continuativi, con una durata giornaliera da stabilire, nel limite massimo di otto ore, e che dovrà avvenire con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato articolo 168-bis, comma 3, c.p. . La Corte costituzionale, insomma, ha indicato, quale condizione per la compatibilità del sistema della messa alla prova e, nel suo ambito, del lavoro di pubblica utilità, con gli articolo 3,24 e 27 Cost., proprio il necessario riferimento ai parametri previsti dall'articolo 133 c.p 2.1. Per inquadrare ancor meglio la questione sottoposta al Collegio, deve aggiungersi un'ulteriore considerazione sistematica il legislatore non ha fissato un confine rigido tra il programma di trattamento elaborato dal UEPE, confezionato d'intesa con l'imputato, ed il provvedimento del giudice con il quale si dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. Come è stato sottolineato nelle pronunce delle Sezioni semplici già richiamate, non si prevede, se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata necessariamente nel programma dall'ufficio esecuzione penale esterna UEPE o debba essere decisa dal giudice, ferma la necessità di un controllo giurisdizionale sulla sua congruità. A tal fine si ritiene che tale controllo non può che comportare oneri motivazionali diversi a seconda che il programma, accettato espressamente dall'imputato, indichi la durata del lavoro di pubblica utilità ovvero non la indichi nel primo caso, infatti, la motivazione del successivo provvedimento del giudice potrà limitarsi a un richiamo alla congruità di quanto già previsto di intesa fra l'imputato e l'UEPE nel secondo caso, sarà invece necessaria una motivazione più pregnante cfr., in tal senso, Sez. 3, numero 55511 del 2017 e Sez. 5, numero 48258 del 2019, citate . 2.2. Nella fattispecie all'esame del Collegio, il giudice per le indagini preliminari non ha dato atto della presenza di un programma di trattamento nè, ovviamente, ha potuto rapportarsi ad esso, sicché vieppiù sarebbe stato necessario motivare autonomamente sulla durata di quest'ultimo, si ribadisce, con le necessarie valutazioni peculiari alla struttura del lavoro di pubblica utilità prescelto. La necessità, poi, che le valutazioni in tema debbano essere condotte sulla base dei parametri individuati dall'articolo 133 c.p. non è elemento interpretativo che il GIP contesta, anzi vi si richiama, benché operando una mera citazione di congruità della durata della sanzione indicata nel decreto penale di condanna opposto. Tale richiamo, tuttavia, alla luce di quanto sinora ricostruito sul piano sistematico, risulta insufficiente ed inadeguato, poiché carente nell'argomentazione delle ragioni che, ex articolo 133 c.p., hanno condotto il giudice ad indicare in 240 giorni di lavoro di pubblica utilità la misura idonea a consentire il contemperamento di tutte le esigenze valutative, soggettive ed oggettive, ricollegate ai parametri normativi e, soprattutto, incapace di spiegare la proporzionalità della scelta dosimetrica al disvalore del fatto di reato commesso dall'imputato. Ciò vale al di là delle considerazioni relative alle conseguenze dell'opposizione sul decreto penale opposto ed al fatto che non si sarebbe potuto agganciare la durata del lavoro di pubblica utilità alla misura di una pena - indicata nel suddetto decreto penale - da intendersi tamquam non esset, poiché oramai inserita in un provvedimento che, secondo l'articolo 464, comma 3, ultima parte, c.p.p., doveva essere revocato. Infatti, l'automatismo quantificativo della determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità - elemento, quest'ultimo, che configura parte essenziale dell'istituto della messa alla prova così come è stato congegnato dal legislatore - viola la ratio ispiratrice della probation di per sé, a prescindere dal parametro utilizzato come dato di comparazione e rapporto. Tanto basta per rendere viziata l'ordinanza impugnata e necessario un nuovo esame della questione da parte del GIP di Como, in seguito ad annullamento del provvedimento impugnato, tenuto conto del seguente principio di diritto Il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell'articolo 464-bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall'articolo 133 c.p., posti in correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del procedimento nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di condanna opposta dall'imputato , poiché in tal modo viene meno al proprio specifico onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto . Ovviamente, tale specifico onere motivazionale sussisterebbe anche nell'analogo caso in cui il giudice intendesse discostarsi dalla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità fissata nel programma di trattamento, aderendo automaticamente e genericamente alle valutazioni desumibili dalla sanzione indicata nel decreto penale di condanna opposto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Como.