Genitori carenti e poco interessati: legittima l’adozione dei figli

Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal papà. Per i Giudici l’accoglienza in una nuova famiglia è l’unica strada per tutelare i ragazzini. Palesi le carenze dei genitori, disinteressati non solo ai progetti proposti dai Servizi Sociali ma anche agli incontri con i figli.

Via libera all'adozione dei figli se madre e padre hanno mostrato poco interesse circa la possibilità di incontrarli, non presentandosi agli appuntamenti e giustificandosi con scuse puerili. A inchiodare la donna e l'uomo, poi, anche il fatto di non avere portato a termine i diversi progetti di recupero delle capacità genitoriali propostigli dai Servizi Sociali. Concordi i giudici di merito sia in primo che in secondo grado, difatti, viene dichiarato lo stato di adottabilità di tre ragazzini, con contemporanea «decadenza della madre e del padre dalla responsabilità genitoriale» e con «divieto di qualsivoglia contatto, anche telefonico, con i figli». Indiscutibile, poi, secondo i Giudici, anche «l'affido dei minori al Servizio Sociale del Comune». Col ricorso in Cassazione il padre dei tre ragazzini prova a sostenere che «lo stato di adottabilità è stato dichiarato in assenza dei presupposti espressamente previsti dalla legge» poiché è palese, a suo dire, non solo «l'assenza di prova della mancanza di assistenza materiale o morale da parte dei genitori nei confronti dei minori» ma anche «l'assenza della dimostrazione della irrecuperabilità della capacità genitoriale». Dalla Cassazione ribattono ponendo in rilievo quanto accertato in Appello. Nello specifico, viene ribadito che «sulla base delle relazioni svolte dai Servizi Sociali» si è accertato che «i diversi progetti di recupero delle capacità genitoriali non sono stati portati a termine da nessuno dei due genitori» e che «entrambi i genitori hanno mostrato poco interesse circa la possibilità di incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti sulla base di scuse puerili». Inoltre, il padre dei tre ragazzini «non si è mai sottoposto regolarmente alle prescritte valutazioni del SERD, nonostante tale monitoraggio fosse necessario per poter incontrare i figli», aggiungono i Giudici. In sostanza, il quadro è chiarissimo «il comportamento abulico, non collaborativo e privo di progettualità» dell'uomo e della donna ha fatto sì che «non siano state colmate, neppure parzialmente, le carenze che i Servizi Sociali avevano individuato già all'inizio dell''osservazione della famiglia». Inoltre, correttamente si è ritenuto «non ravvisabile alcun miglioramento che potesse rendere possibile una positiva previsione circa i tempi necessari a madre e padre per il pieno recupero della genitorialità, stante l'assenza, da parte loro, di un effettivo affidamento ed una proficua collaborazione con i Servizi del territorio». E poi, per chiudere il cerchio, i giudici sottolineano «l'esistenza di un forte patimento psicologico dei figli, causato dai comportamenti dei genitori», patimento che rende necessaria e urgente «l'accoglienza dei tre ragazzini in una nuova famiglia».

Presidente – Relatore Bisogni Rilevato che Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con sentenza numero 57/2019 del 07.11.2019, depositata il 14.11.2019, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori SA.ST. nato il omissis , s.s.s. nato il omissis e S.I nata il omissis , dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei sig.ri S.S. B.L.G.I., con divieto di qualsivoglia contatto, anche telefonico, con i figli e confermando l'affido dei minori al Servizio Sociale del Comune di omissis e la nomina del curatore speciale dell'avv. omissis . Avverso tale sentenza ha proposto appello il S.S.che ha chiesto la revoca dello stato di adottabilità dei minori e di disporre in suo favore l'affidamento esclusivo dei minori la B.L.G.I ha aderito all'appello, mutuandone le motivazioni. Per i minori si è costituito in giudizio il curatore speciale, mentre i coniugi affidatari si sono costituiti a mezzo di atto di intervento volontario. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza numero 15/2020 del 10.09.2020, ha respinto gli appelli e ha confermato la decisione impugnata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.S., affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso SA.ST., s.s.s. E S.I., rappresentati dal curatore speciale avv. omissis , e i coniugi affidatari dei minori, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dell'avverso ricorso. Non hanno spiegato difese la sig.ra B.L.G.I., madre dei minori, e il SINDACO DI omissis , intimato quale tutore provvisorio dei minori. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila non ha svolto difese. Ritenuto che Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. numero 184 del 1983, articolo 15, poiché lo stato di adottabilità è stato dichiarato in assenza dei presupposti espressamente previsti dalla legge. Il ricorrente eccepisce in particolare l'assenza di prova nel giudizio di merito della mancanza di assistenza materiale o morale da parte dei genitori nei confronti dei minori nonché l'assenza della dimostrazione della irrecuperabilità della capacità genitoriale. La censura è inammissibile in quanto è volta a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e probatorie svolta dalla Corte di Appello e in particolare la valutazione dell'indagine svolta dal c.t.u. in ordine alla mancanza di assistenza morale e materiale e l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali da parte del ricorrente. Il predetto apprezzamento è un'attività riservata al giudice del merito, cui compete la valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato, sulla base delle relazioni svolte dai servizi sociali, che i diversi progetti di recupero delle capacità genitoriali non sono stati portati a termine da nessuno dei due genitori e che entrambi hanno mostrato poco interesse circa la possibilità di incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti sulla base di scuse che la Corte ha ritenuto puerili . In particolare, il ricorrente non si è mai sottoposto regolarmente alle prescritte valutazioni del SERD, nonostante tale monitoraggio fosse necessario per poter incontrare i figli. La Corte ha rilevato che tale comportamento abulico, non collaborativo e privo di progettualità, ha fatto sì che non siano state colmate, neppure parzialmente, le carenze che i SS avevano individuato già all'inizio dell'osservazione della famiglia tant'è che quelle stesse carenze sono state riscontrate anche dal c.t.u. a luglio del 2019 . Proprio sulla base della relazione depositata dal c.t.u., la Corte ha rilevato che non era ravvisabile alcun miglioramento che potesse rendere possibile una positiva previsione circa i tempi necessari ai genitori per il pieno recupero della genitorialità, stante l'assenza, da parte loro, di un effettivo affidamento ed una proficua collaborazione con i servizi del territorio. Inoltre, sempre facendo riferimento a quanto esposto nella relazione del c.t.u., la Corte ha rilevato l'esistenza di un forte patimento psicologico dei minori causato dai comportamenti dei genitori che giustificava l'urgenza che i minori venissero accolti in una nuova famiglia. In considerazione delle citate valutazioni, la Corte di Appello ha rigettato gli appelli proposti con provvedimento adeguatamente motivato. Pertanto, il motivo di ricorso in esame è inammissibile, in quanto chiede sostanzialmente a questa Corte una lettura delle risultanze istruttorie e probatorie diversa da quella già fornita dal giudice di appello. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articolo 330 e 332 c.c. , nonché la violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 29 Cost. , degli articolo 30 e 31 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 Cedu . La suddetta censura è inammissibile in quanto si limita a denunciare in modo generico la violazione e falsa applicazione di norme senza dedurre in maniera specifica le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che contrastano con le norme che si ritengono violate. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte Il vizio della sentenza previsto dall' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell' articolo 366 c.p.c. , numero 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione Cass. civ. sez. 1 numero 16700 del 05.08.2020 Cass. civ. sez. 1 numero 24298 del 29.11.2016 Cass. civ. sez. numero 5353 del 08.03.2007 . Nell'esposizione del motivo in esame, la parte ricorrente non confuta le argomentazioni della sentenza impugnata spiegando in quali termini si possa ravvisare una violazione, ma si limita a riprodurre genericamente le doglianze formulate. Le censure espresse con il motivo sono, quindi, prive del carattere della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il ricorso pertanto va rigettato, in considerazione della natura della controversia che coinvolge diritti fondamentali delle parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione del presente provvedimento sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri elementi identificativi delle parti.