Condominio: l’opposizione al decreto ingiuntivo presuppone l’impugnativa della delibera

Le liti in Condominio sono all’ordine del giorno, pensiamo a cosa può succedere in un super-Condominio!

La vicenda Il caso in esame nasce proprio in un super-condominio composto da nove edifici. Un condòmino, infatti, subisce un danno da infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale. Il Tribunale condanna il Condomìnio a risarcire i danni che vengono quantificati in circa 40.000 euro. Il debitore non paga e il creditore agisce nei confronti di un condòmino che chiameremo Tizio quest'ultimo, pur di evitare gli effetti del pignoramento, mette mani al portafoglio ed estingue il debito con propria liquidità. La questione non finisce qui e si ingigantisce a dismisura. La delibera approva il bilancio Evidentemente i rapporti tra condòmini come spesso accade non sono buoni. L'assemblea approva il consuntivo 2011 e il preventivo 2012 che evidenzia alcuni debiti che l'amministratore si affretta a recuperare a colpi di carta bollata. Ad essere colpito è il nostro Tizio, che si vede notificare un decreto ingiuntivo di circa 3.400 euro al netto degli interessi e spese per quote condominiali rimaste impagate. La posizione del debitore La posizione di Tizio, per certi versi, è condivisibile saldato il debito del Condomìnio, cerca di recuperare” i propri soldi sospendendo il pagamento delle quote condominiali. Morale della favola, si oppone al decreto ingiuntivo eccependo in compensazione un controcredito, di circa 30.000 euro, derivante dal pagamento di debiti condominiali. Il giudizio di opposizione Il giudizio di opposizione procede a fasi alterne la tesi del debitore viene accolta in primo grado ma il Tribunale ribalta l'esito del giudizio. Secondo il giudice d'appello, la tesi dell'opponente non può essere accolta in quanto il condòmino non avrebbe impugnato la delibera condominiale che, approvando il bilancio, aveva cristallizzato il debito dei condòmini morosi. A questo punto la questione si trasferisce sui banchi della Cassazione. Il ricorso in Cassazione Tizio si lamenta perché il giudice d'appello avrebbe respinto la propria tesi sulla base della mancata impugnazione della delibera condominiale, eccezione mai formulata dal Condomìnio. Immaginiamo la reazione istintiva del malcapitato Tizio perché mai il giudice d'appello, sollevando una questione che la controparte non si era posta, avrebbe tirato il coniglio fuori dal cilindro? Il parere della Cassazione La seconda Sezione civile della Corte di Cassazione rigetta la tesi del nostro Tizio, ponendo un paletto fermo la delibera assembleare è fatto costitutivo del credito che il Condominio ha fatto valere attraverso il procedimento d'ingiunzione . Il ragionamento dei Giudici ruota su un concetto di base si discute del credito fatto valere dal Condomìnio. Tale credito trova origine in una delibera assembleare mai impugnata e, quindi, ormai inattaccabile. E non finisce qui! Piazza Cavour, infatti, rincara la dose la validità ed efficacia della delibera assembleare non è questione rilevata d'ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall'inizio dal creditore . Non si tratterebbe, quindi, di una questione rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ma del fatto costitutivo del credito fatto valere dal Condomìnio-creditore fin dalle prime battute del giudizio. La tesi della Cassazione trova il proprio fondamento sull'interpretazione dell'art. 1137 c.c. che disciplina l'obbligatorietà delle delibere condominiali e le relative modalità di impugnazione. Il giudizio di opposizione due tesi a confronto Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri condominiali, sono sorte due tesi contrastanti. Secondo un primo orientamento, il condòmino, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo quelle riguardanti l'efficacia della medesima. In questa prospettiva, il giudice dell'opposizione non potrebbe sindacare la validità del deliberato assembleare, materia riservata al giudice chiamato a decidere della validità-efficacia della delibera stessa. Secondo un diverso orientamento, che ha trovato conferma in una recente pronuncia della Sezioni Unite Cass. civ., n. 9839/2021 - punto 5 della motivazione non ci sono motivi per negare al giudice dell'opposizione il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione anzi, il giudice dell'opposizione deve verificare l'esistenza di eventuali motivi di nullità e/o di annullabilità della delibera posta a base del procedimento monitorio. Controcredito verso il Condomìnio o i condòmini? Nel caso in esame la posizione di Tizio è chiara pagando con propria liquidità il debito del Condomìnio, è diventato creditore nei suoi confronti della stessa somma che viene posta in compensazione al credito derivante dal bilancio. Ragionando in soldoni, ho pagato 30.000 euro, devo 3.500 euro, rimango creditore della differenza. Opererebbe, secondo Tizio, una sorta di surrogazione nei diritti vantati dal creditore originario in forza della sentenza di condanna del Condominio al risarcimento del danno. Un punto di vista non condiviso Secondo la Cassazione il ragionamento semplicistico di Tizio non può essere condiviso. La sentenza a favore del condòmino danneggiato era rivolta contro il Condomìnio senza alcuna ripartizione delle somme dovute tra i singoli condòmini. Il condòmino che si era sostituito a torto o a ragione al debitore originario era diventato creditore dei singoli condòmini della palazzina che aveva causato le infiltrazioni. Le quote condominiali poste a base del decreto ingiuntivo a quanto pare erano relative all'intero super-condominio. La compensazione, quindi, non poteva operare in quanto i soggetti erano diversi, da una parte il Condominio o meglio, il super-condominio , dall'altra i condòmini della singola palazzina che aveva causato le infiltrazioni. Sotto questo profilo la Cassazione ricorda che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote . Una doverosa precisazione Tizio viene bacchettato” perché, a quanto pare, non aveva dimostrato la coincidenza tra il Condominio che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo e il Condomìnio condannato al risarcimento del danno. In altre parole, non aveva chiarito se le quote condominiali relativa al decreto ingiuntivo erano relativa al super-condominio, al condomìnio della palazzina X” ovvero al condomìnio condannato al risarcimento del danno ovvero ad altro condomìnio facente parte del medesimo super-condominio. Una dimenticanza” costata cara.

Presidente Bertuzzi - Relatore Caponi Rilevato che A omissis si trova il supercondominio art. 1117-bis c.c. omissis composto da nove edifici. In una di queste, la palazzina X , la terrazza di copertura provoca infiltrazioni che provocano danni alla proprietà della condomina P.A., che agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Condominio e ottiene nel 2002 dalla sezione stralcio del Tribunale di Catania una condanna al risarcimento di circa 40.000 Euro. A cagione di ciò, un altro condomino, C.E., odierno ricorrente in cassazione, subisce un pignoramento e per evitare la vendita forzata soddisfa in più soluzioni la P. Successivamente, nel 2014, con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia, è ordinato a C. di corrispondere al predetto Condominio la somma di 3.346,99 Euro, oltre a interessi moratori, spese e compensi relativi al procedimento, a titolo di quote condominiali relative al consuntivo 2011 e al preventivo 2012, come deliberato dall'assemblea condominiale del 13/12/2012. C. propone opposizione al decreto, eccependo in compensazione un controcredito di circa 30.000, a titolo dei pregressi pagamenti di debiti condominiali, da lui effettuati per sfuggire al pericolo di esecuzione forzata della condanna al risarcimento del danno conseguita a suo tempo da P. In primo grado l'opposizione è accolta con sentenza del 2015. Su appello del Condominio, il Tribunale di Catania riforma integralmente la sentenza di primo grado per mancata impugnazione della Delib. condominiale, per difetto di prova della reciprocità di credito e contro-credito, per difetto di presupposti della composizione, sia legale che giudiziale. Propone ricorso per cassazione C. con cinque motivi. Resiste con controricorso il Condominio. Considerato che 1. - In via preliminare, si prende atto della ritualità del codtroricorso, ancorché notificato in data 18/12/2017, oltre il termine stabilito dall' art. 370 c.p.c. scadente il 9/12/2017 . Tale conclusione si impone in quanto, come dedotto dal Condominio nella propria memoria, la notifica del controricorso è stata tempestivamente promossa una prima volta il 4/12/2017, ma non ha avuto esito positivo a causa dell'erronea indicazione del numero civico dello studio legale del difensore del ricorrente nell'elezione di domicilio inserita nel ricorso. Tuttavia, il ritardo non è imputabile al controricorrente, poiché il procedimento di notificazione è stato riattivato con successo entro un termine ragionevole, in considerazione del tempo necessario a rendersi conto dell'insuccesso del primo tentativo, ricercare l'indirizzo esatto e correggere l'errore. Nel caso di specie, si può applicare il principio, enunciato da Cass. SU 14594/2016 in caso di procedimento di notificazione di atti processuali andata a cattivo esito per ragioni non imputabili al notificante, questi, per conservare gli effetti scaturenti dall'originario avvio del procedimento, deve riattivarlo con immediatezza e svolgere con tempestività le attività necessarie al suo perfezionamento che rientrano nella sua sfera di controllo. Cass. SU 14594/2016 si è incaricata di precisare - con l'occhio rivolto al caso sottoposto al suo esame che tali attività sono da ritenere senz'altro immediate e tempestive se si svolgono entro un lasso di tempo pari alla metà dei termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. , mentre solo circostanze eccezionali - di cui sia data prova rigorosa - rendono scusabile uno svolgimento di queste attività successivo a tali termini. Ove si applichi questo principio in modo corrispondente al caso de quo, le attività dovevano svolgersi entro il 19/12/2017 cioè entro la metà del termine ex art. 370 c.p.c. , comma 1, di notificazione del controricorso, calcolato dal 9/12/2017 , cosicché il controricorso è rituale. 2. - Entrando nel merito dei motivi di ricorso, i primi tre possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati l'uno con l'altro più precisamente il secondo è un corollario del primo e il terzo ne è un risvolto per mezzo di un'argomentazione unitaria che conduce a rigettare ciascuno di essi. Con il primo motivo C. lamenta violazione dell' art. 112 c.p.c. , poiché il giudice d'appello ha fondato l'accoglimento dell'impugnazione su una eccezione mai formulata dall'appellante , relativa alla validità della Delib. condominiale di approvazione dei bilanci. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. , poiché il giudice ha omesso di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio. Il terzo motivo censura l'erronea applicazione dell' art. 1137 c.c. , poiché il giudice d'appello ha ritenuto che C. per sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali, avesse l'obbligo di contestare ed impugnare la Delib. condominiale. 3. - A sostegno dell'ipotesi di violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato art. 112 c.p.c. , che sorregge il primo motivo, il ricorrente osserva come nessuna delle parti abbia mai sollevato alcuna questione in ordine alla Delib. di approvazione dei bilanci che formalizzavano la situazione debitoria di C. L'osservazione è inconferente. Come osservato anche dal controricorrente, la Delib. assembleare è fatto costitutivo del credito che il Condominio ha fatto valere attraverso il procedimento d'ingiunzione. In quanto tale, il credito è altresì oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Rispetto a che cosa altrimenti, se non al credito oggetto del processo, si potrebbe eccepire un controcredito in compensazione? Sarebbe superfluo osservare che l'opposizione dà vita ad un giudizio a cognizione piena in cui le parti risultano invertite solo formalmente l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento d'ingiunzione il convenuto formale è l'attore sostanziale. Si tratta di inversione formale, perché non comporta l'inversione degli oneri di allegazione e prova, i quali continuano a commisurarsi sulle posizioni sostanziali delle parti. In questa prospettiva l'opposizione, piuttosto che una domanda giudiziale, è un atto d'impulso processuale che consente che sul diritto, fatto valere dal creditore con ricorso ingiuntivo, si sviluppi un processo a cognizione piena, con possibilità di far valere fatti o fatti-diritti , come nel caso di specie impeditivi, modificativi o estintivi, che in quanto tali si muovono sempre nell'orbita disegnata dalla pretesa creditoria principale, azionata in via ingiuntiva. La validità ed efficacia della Delib. assembleare non è questione rilevata d'ufficio ex abrupto dal giudice, bensì è causa petendi allegata fin dall'inizio dal creditore. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. - La stessa argomentazione conduce al rigetto del secondo motivo. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia omesso di provocare il contraddittorio su questione rilevata d'ufficio, con violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. Ma appunto non si tratta di questione rilevata d'ufficio, bensì del fatto costitutivo del credito, allegato in giudizio fin dall'inizio dal condominio. Irrilevante è pertanto in questo contesto l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte sul contraddittorio nelle questioni rilevabili d'ufficio, citato dal ricorrente. 5. - Il terzo motivo è inammissibile. Infatti, da un lato si intende far valere l'erronea applicazione dell' art. 1137 c.c. dall'altro lato si esordisce ripetendo che la questione relativa alla validità della Delib. condominiale non appare rilevante, tenuto conto dell'ambito oggettivo del giudizio di primo e secondo grado . Se il punto pregiudiziale relativo alla validità della Delib. non fosse rilevante, allora sarebbe irrilevante anche la disposizione - appunto l' art. 1137 c.c. - che disciplina l'obbligatorietà delle delibere condominiali e le modalità con le quali se ne può far valere la contrarietà alla legge o al regolamento di condominio. In sostanza il motivo si contraddice da solo. In realtà, è la mancata messa a fuoco dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha indotto il ricorrente a formulare un motivo di questo tenore. Pertanto, si possono richiamare a questo punto le osservazioni già svolte, aggiungendo che la mancata impugnazione ex art. 1137 c.c. , contribuisce al consolidamento del fatto costitutivo. Piuttosto, alla luce della sopravvenuta Cass. SU 9839/2021 , ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , comma 4, è opportuno correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si rifà all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per le spese condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della Delib. condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, poiché il giudice dell'opposizione non può sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo ciò riservato al giudice davanti al quale la Delib. sia stata impugnata. Con la predetta pronuncia 9839/2021, cui s'intende dare continuità, le Sezioni Unite al n. 5 della motivazione hanno superato tale orientamento, mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge . La correzione della motivazione della sentenza impugnata non dischiude un esito diverso dall'inammissibilità del motivo, giacché - come il ricorrente si premura di chiarire in più occasioni - sulla validità della Delib. non è sorta alcuna questione. 6. - Il quarto e il quinto motivo sono collegati e si prestano ad essere esaminati uno dopo l'altro in modo logicamente concatenato. Con il quarto motivo C. lamenta violazione degli artt. 2909 e 1203 c.c. , poiché il giudice d'appello ha ritenuto che il controcredito eccepito in compensazione sussistesse nei confronti di alcuni condomini, non del condominio. Con il quinto motivo censura la violazione dell' art. 1243 c.c. , poiché il giudice ha disconosciuto la liquidità del controcredito e comunque non ha ritenuto di applicare la compensazione giudiziale. In particolare, il quarto motivo invoca la disciplina della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. , n. 3, nel senso che il Sig. C. , effettuando il pagamento delle somme in favore della Sig.ra P. , si era surrogato legalmente a quest'ultima nei diritti nascenti dalla sentenza e ciò ai sensi dell' art. 1203 c.c. , n. 3 , sicché si trovava nella possibilità giuridica di procedere al recupero di quanto pagato nei confronti del condominio . Nel controricorso si obietta l'inammissibilità del motivo poiché il tema della surrogazione legale non è stato mai profilato nei pregressi gradi di merito. Il rilievo circa la novità del tema appare corretto. Peraltro, da ciò non discende automaticamente la sua inammissibilità, come pretende il controricorrente. Infatti, con le parole di una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Cass. SU 5669/2022 Il dovere del giudice di ricerca del diritto, derivante dal principio iura novit curia”, si riferisce al precetto generale e astratto facente parte del sistema gerarchico delle fonti . L'onere della parte che agisce in giudizio, o che solleva l'eccezione rispetto alla domanda, è quello di allegare il fatto, mentre compete al giudice il potere di qualificazione giuridica del fatto, anche sulla base di elementi di diritto diversi da quelli contenuti nella domanda o opposti dal convenuto, tant'è che la mancata esposizione delle ragioni di diritto nella citazione non è causa di nullità della stessa art. 164 c.p.c. , comma 4 . Una conseguenza per il giudizio di legittimità è che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto . Ne consegue che, entro gli stessi limiti, a fortiori, la Corte può assumere nella sua opera di qualificazione giuridica un profilo introdotto ex novo dal ricorrente. Nel caso de quo, la Corte può assumere nella sua opera di valutazione il profilo relativo all' art. 1203 c.c. , n. 3, che si risolve in una precisazione degli elementi di diritto costituendi le ragioni non già della domanda ex art. 164 c.p.c. , comma 3, n. 4, da cui si sono estratte le parole tra virgolette, bensì dell'eccezione di compensazione. Tuttavia, la prospettazione della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. , n. 3, invocata dal ricorrente, non vale ad evitare il rigetto del quarto motivo. Ai sensi dell' art. 1203 c.c. , n. 3, la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo . La disposizione menzionata è univoca nel presupporre un vincolo giuridico espresso dall'essere tenuto al pagamento con altri o per altri , che attribuisca al solvens una ragione di rivalsa nei confronti di questi altri. Nel caso de quo, se è vero che la sentenza del 2002, che attribuisce ragioni risarcitorie a P. , è formalmente rivolta al Condominio, risulta dagli atti che tale sentenza non si è pronunciata sul riparto interno della somma oggetto della condanna. Orbene, in un complesso condominiale che si articola in diversi edifici, i proprietari di unità immobiliari allocati in edifici diversi da quello colpito dall'evento dannoso, fonte di risarcimento, non sono tenuti a contribuire a quest'ultimo. Proprio questo accadrebbe, tuttavia, ove il condomino che ha effettuato il pagamento in soddisfazione di siffatte ragioni risarcitorie potesse vittoriosamente eccepire in compensazione la somma pagata o una parte di essa quale controcredito rispetto a un credito che il Condominio vanta nei suoi confronti a titolo di oneri condominiali. In altri termini, ragioni di rivalsa vi sono unicamente nei confronti dei proprietari di unità immobiliari nell'edificio colpito dall'evento dannoso come argomentato dalla sentenza impugnata in un punto che è ripreso dallo stesso ricorrente nella memoria depositata ex art. 380-bis.1 c.p.c. . Ciò vale ad escludere che, nel caso de quo, il Condominio sia uno degli altri con i quali C. era solidalmente tenuto al pagamento, essendo questi ultimi gli altri proprietari di unità immobiliari all'interno dell'edificio colpito. A sostegno di questa conclusione, possono essere addotte - per analogia e a fortiori - le applicazioni del principio, enunciato da Cass. SU 9148/2008 , secondo il quale la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote. A tale principio è stata data continuità, in casi simili a quello de quo, in modo analogo alla soluzione qui raggiunta. In una fattispecie un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per spese condominiali, nei confronti di un condomino il quale, a sua volta, nel giudizio di opposizione al decreto, aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di una somma da lui pagata, in veste di condebitore solidale, al creditore del condominio, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori su parti comuni. Il condomino aveva dedotto che il creditore aveva dapprima ottenuto ingiunzione di pagamento a carico del condominio, e poi aveva promosso azione esecutiva per l'intero importo nei suoi confronti, inducendolo a pagare l'intero debito condominiale. Ebbene, in tale fattispecie, Cass. 20073/2017 , ha ritenuto che solo se si parte dalla premessa, ormai smentita dalla giurisprudenza, che il singolo condomino, quale condebitore solidale, possa essere escusso dal terzo creditore per l'intero debito contratto dal condominio, può poi accordarsi a quello il diritto di regresso , mentre - negata quella premessa - si ravvisa nel pagamento dell'intero effettuato da un debitore pro quota, piuttosto, un indebito soggettivo ex latere solventis . Con ciò si è negato parimenti, espressamente, che il condomino che ha pagato possa valersi della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. , n. 3 cfr., nello stesso senso, Cass. 199/2017 . Nè la fattispecie della compensazione legale ex art. 1203 c.c. , n. 3, è integrata in questo caso sotto il profilo del solvens che sia tenuto per altri al pagamento. Se è vero infatti che tale profilo può coprire le ipotesi di coloro che si trovano nell'alternativa tra pagare un debito e subire una espropriazione forzata di un loro bene, è altrettanto vero che si tratta di soggetti obbligati propter rem, tipicamente in virtù di una preesistente garanzia reale ad es., ipoteca che colpisce un loro bene. In tal senso, cfr. Cass. 2828/1968, in un risalente caso in cui la surrogazione fu riconosciuta a favore di condomini che, al fine di evitare l'espropriazione forzata dell'edificio condominiale, avevano pagato alla banca le rate di un mutuo edilizio anche quelle poste a carico di altro condomino inadempiente, nei cui confronti operò quindi la surrogazione , essendo il mutuo garantito da ipoteca gravante indistintamente sull'intero edificio, senza determinazione di quote. In conclusione, nemmeno attraverso la prospettazione della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. , n. 3, si riesce a scalfire nel caso di specie l'argomentazione svolta dal giudice di secondo grado al fine di sancire il difetto di reciprocità tra credito e controcredito, necessaria all'operatività della compensazione la parte opponente in primo grado non ha realmente documentato la sussistenza di un controcredito nei confronti del creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, ossia del condominio nel suo complesso, bensì l'esistenza di un credito proprio, in via di rivalsa, nei confronti dei soli condomini della palazzina X . 7. - Il rigetto del quarto rende superfluo pronunciarsi sul quinto motivo, con cui si censura la violazione dell' art. 1243 c.c. , nel senso che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente mancato di riconoscere la sussistenza dei presupposti della compensazione legale o, in subordine, della compensazione giudiziale. Se il credito eccepito in compensazione non è un controcredito, cioè non si indirizza nei confronti del creditore, ma di altre persone nel caso de quo i condomini della palazzina X , è superfluo interrogarsi sulla ricorrenza della liquidità o della facile e pronta liquidabilità si tratta di assorbimento del motivo in senso c.d. proprio cfr. Cass. 12193/20 . In ogni caso, ove l'esame del quinto motivo non si fosse rivelato come superfluo, esso sarebbe sfociato nella conclusione che la veste della violazione dell' art. 1243 c.c. , ammanta l'inammissibile pretesa del ricorrente di sovrapporre il proprio al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00, oltre Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.