In questo caso specifico l’ammonimento del Garante trova radici più profonde. È l’abbinamento post+foto a manipolare l’identità del ritrattato dissociando l’identità digitale da quella materica in violazione del principio dell’esattezza. L’informazione perfeziona la propria finalità anche senza la foto che non è essenziale. Quali sono i rischi per i giornali nei social media?
Il caso. La pagina ufficiale Instagram di noto giornale nazionale ospita un post denigratorio nei confronti di coloro che durante la pandemia anziché restare a casa si improvvisavano podisti. Il titolo del post faceva intendere che questi signori in qualche modo dimostravano la volontà di eludere le norme anti Covid sebbene a livello nazionale non esistesse un divieto contro la corsa in solitaria nei dintorni dell'abitazione. In abbinamento a questo post la pagina ospitava una foto ritraente vari podisti di cui uno in primo piano che, nonostante la mascherina, risultava riconoscibile. Pertanto gli utenti del social media che frequentavano la pagina del giornale non potevano che intendere che quei podisti della foto avevano eluso le regole contro la pandemia. Visto che l'unico identificabile era quello in primo piano, è stato facile per il pubblico sentenziare che quest'ultimo era il solito furbetto che, con la scusa della corsa, eludeva le norme anti Covid. In realtà le cose stavano in modo assolutamente diverso perché il signore immortalato era podista da molti anni e quindi praticava questo sport da sempre. Venuto a conoscenza di questo abbinamento lesivo foto+post pubblicato su Instagram e per di più sulla pagina ufficiale di una delle testate nazionali più note e prestigiose, il soggetto decide di esercitare i propri diritti privacy avverso il giornale che però non risponde. Di fronte al silenzio del quotidiano sulle istanze di esercizio dell'opposizione ex articolo 21 GDPR e del diritto all'oblio ex articolo 17 GDPR l'interessato attiva subito il reclamo al Garante Privacy . Nonostante l' errore procedimentale di non aver atteso i 30 giorni canonici prima di rivolgersi all'Autorità nostrana, quest'Ultima prende ugualmente in carico il caso. Tuttavia il podista, non osservando il termine dei 30 giorni, si brucia la possibilità di reclamare anche per mancato riscontro del titolare del trattamento. Affida le sorti della denuncia a due motivi lesione del diritto all'identità personale e non essenzialità della foto . Il giornale si difende asserendo che deteneva i diritti necessari per pubblicare la foto fornita da stimata agenzia internazionale che il primo piano era irriconoscibile a causa della mascherina e della pixellatura che il messaggio del post non era denigratorio ma anzi invitava chi non riusciva più a restare in casa a fare come i virtuosi podisti della foto che trattandosi di lesione della reputazione il caso avrebbe dovuto essere sottoposto all'Autorità giudiziaria e non al Garante della Privacy. Le repliche dell'interessato la validità della licenza per i diritti di autore sulla foto era argomento inconferente in quella sede la pixellatura non era stata eseguita bene e quindi risultava misura non idonea a rendere irriconoscibile il podista non era stato stigmatizzato il post di denigrazione bensì l'abbinamento post+foto in quanto manipolatorio dell'effettiva identità personale dell'interessato. Il Garante Privacy valuta che il podista fosse comunque identificabile e quindi, accertata l'inesistenza di cause “scriminanti”, accoglie il reclamo . Giornalismo, social media e privacy. Il Garante ha affrontato fin dai suoi primi anni di vita la questione del rapporto tra diritto di cronaca e privacy. La particolarità di questo caso si coglie nell'ambiente in cui avviene l'illecito trattamento non siamo sulle pagine web della testata telematica ma siamo su un social media . La versione digitale del quotidiano viene ospitata su piattaforme che consentono una redazione ancora abbastanza vicina alla versione classica. Le piattaforme dei social media sono ambienti molto a rischio per qualsiasi tipo di comunicazione perché i meccanismi tecnologici costringono ad un linguaggio stringato, estremamente simbolizzato in cui le immagini sovrastano i testi di cui vengono letti solo i titoli. Spesso l'informazione sui social media si riduce ad una sequela di meme. In queste condizioni, l'equivoco è dietro l'angolo soprattutto quando vengono fatti degli abbinamenti “infelici” tra testo post e immagine. Tuttavia ciò non giustifica la prevalenza della cronaca sulla privacy in assenza dell' interesse pubblico oppure in presenza dell'interesse pubblico ma con eccedenza di dati personali. Nella fase pandemica in cui è stato pubblicato il post con la foto, imperversavano i richiami a stare a casa ed in particolare si appuntava l'attenzione su chiunque eludesse questi moniti. Proprio nei giorni della pubblicazione del post, serpeggiava la polemica sui podisti improvvisati che, per uscire, vestivano i panni del podista incallito. Pertanto il tema affrontato dal giornale era certamente di interesse pubblico e nonostante l'allusione un po' troppo marcata sui “podisti furbetti” probabilmente il tenore continente. La questione sorge a causa della riconoscibilità del podista in primo piano nella foto abbinata al post. Il soggetto ritratto era davvero un podista abituale mentre l'esternazione social del quotidiano lo faceva apparire un “podista furbetto della pandemia”. Non si tratta di diritto alla reputazione ma di diritto all'identità personale e più esattamente il diritto all'autodeterminazione informativa . Identità digitale e identità materica devono coincidere sempre e quindi se l'ambiente elettronico riporta un profilo non esatto o addirittura opposto rispetto a quello reale si verifica un trattamento illecito dei dati personali. L'abbinamento post+foto ha stravolto l'identità dell'interessato incorrendo nella violazione del principio della correttezza ex articolo 5 par.1, lett. a GDPR e del principio dell'esattezza ex articolo 5 par.1, lett. d . Inoltre, osserva il Garante, quella foto non era determinante per il senso del post e poteva essere sostituita da altra immagine con podisti di spalle. Quella foto con il podista in primo piano non era essenziale per trasmettere la notizia e quindi era stata pubblicata in violazione del principio dell'essenzialità ex articolo 5 par.1, lett. c GDPR e dell'articolo 6 delle Regole Deontologiche Privacy per i Giornalisti. Alla luce dell'analisi compiuta, il Garante dispone il divieto di un ulteriore trattamento della foto e ammonisce il giornale ad avere rispetto della disciplina sulla protezione dati ed in particolare dei principi fondanti della liceità, correttezza, esattezza [articolo 5 par.1 lett.a e d ] nonché del principio dell'essenzialità [articolo 5 par.1 lett.c ]. Scatto della foto in luogo pubblico, diritti del ritrattato e privacy. Nell'istruttoria, viene sollevata anche la questione dello scatto in luogo pubblico e diritti del ritrattato ex articolo 97 legge 633/41 . La foto in abbinamento al post raffigurava un luogo pubblico in cui c'erano dei podisti. Il ritratto può essere diffuso con il consenso scritto dell'interessato oppure - a prescindere dalla volontà della persona – se coinvolge un personaggio pubblico o se l'evento è di interesse pubblico ma rispettando il principio dell'essenzialità . La scena riportata dalla foto a corredo del post non includeva personaggi pubblici e non atteneva a un evento di interesse pubblico. Le persone catturate dallo scatto erano privati cittadini dediti alla corsa non esisteva nessun presupposto valido per diffondere il ritratto di uno di questi senza il consenso. Lo scatto in luogo pubblico non annulla i diritti altrui né quelli al ritratto ex articolo 97 legge 633/41 né quelli alla privacy. Ai sensi della disciplina sulla protezione dati, il giornalista si giova dell'esenzione dall'ottenimento del consenso ma non è esonerato dall'osservanza di questa disciplina e dei relativi adempimenti. Prima di fotografare le persone per la strada, bisogna fornire l' informativa privacy specificando i punti essenziali ovvero dichiarare il proprio nome e cognome, specificare di essere un giornalista, evidenziare la denominazione del titolare del trattamento, fornire la finalità della raccolta servizio sull'affluenza ai giardini , evidenziare i riferimenti telefono e indirizzo mail per esercitare i propri diritti privacy. Nei fatti, tali operazioni sono più immediate di quanto si possa pensare indossare un cartellino contenente nominativo, professione e denominazione del titolare del trattamento giornale per cui si sta lavorando , applicare sulla videocamera un'etichetta “servizio sull'affluenza ai giardini” e un'altra “per diritti privacy telefonare al […] oppure scrivere a […]”.
Garante Privacy provvedimento 7 aprile 2022, numero 125