I poteri istruttori del giudice nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione

«Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, il temperamento del principio dispositivo in forza dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d’ufficio, trova il suo limite nell’impossibilità di una surroga in caso di inerzia nella prospettazione e allegazione dei fatti non solo positivi ma anche negativi del diritto […]»

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul ricorso presentato da M.A.S. avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente relativa al riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto la suddetta istanza inammissibile perché il proponente non aveva depositato la documentazione necessaria ai fini della decisione. M.A.S. ricorre in Cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b. ed e c.p.p Egli, infatti, ritiene che la Corte d'Appello abbia sbagliato a dichiarare l'istanza inammissibile senza prima attivare il proprio potere-dovere istruttorio di disporre d'ufficio l'acquisizione della documentazione non prodotta. La doglianza è infondata. Per quanto riguarda il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la Suprema Corte chiarisce infatti che «il temperamento del principio dispositivo in forza dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, trova il suo limite nell'impossibilità di una surroga in caso di inerzia nella prospettazione e allegazione dei fatti non solo positivi ma anche negativi del diritto, necessarie per un giudizio in termini di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale al quale segue l'eventuale attivazione dei poteri istruttori per l'acquisizione di documentazione». Nel caso in esame, il ricorrente non aveva allegato i fatti negativi del diritto azionato e cioè la dichiarazione della mancata fruizione della fungibilità in relazione al periodo di detenzione e la dichiarazione attestante la mancata presentazione di un'altra istanza volta a ottenere l'equo indennizzo. Pertanto, la Corte d'Appello non ha sbagliato nel non attivare i suddetti poteri istruttori. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Serrao – Relatore Antezza Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione ex articolo 314 c.p.p., con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di S.M.A. avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di misura cautelare applicatagli per le fattispecie di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 74 e 73. 2. La Corte territoriale, in particolare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ex articolo 315 e 645 c.p.p., in ragione del mancato deposito da parte del proponente, nonostante tre rinvii appositamente concessi, di documentazione ritenuta necessaria per la decisione e, in particolare di dichiarazione attestante la mancata fruizione della fungibilità in relazione al periodo di detenzione di cui all'istanza di dichiarazione attestante la mancata presentazione di altra istanza avente ad oggetto la medesima richiesta e dell'interrogatorio di garanzia, al fine di valutare il comportamento del richiedente successivo all'adozione della misura cautelare. 3. Avverso la prefata ordinanza S.M.A. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Con il motivo unico di ricorso, in relazione all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b e e , si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'istanza senza attivare il proprio potere-dovere istruttorio e disporre d'ufficio l'acquisizione della documentazione non prodotta. 4. Hanno depositato conclusioni scritte, ex D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. L. O., nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avv. M. G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Per il consolidato orientamento di legittimità, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dall'articolo 213 c.p.c. e articolo 738 c.p.c, comma 3, di chiedere anche d'ufficio alla P.A. ivi compresa, quindi, quella della giustizia informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso ex plurimis, Sez. 4, numero 46468 del 14/09/2018, De Maria, Rv. 274353 Sez. 4, numero 18172 del 21/02/2017, Manzi, Rv. 269779 . 2.1. Nel sistema processuale vigente il giudice civile è difatti dotato di poteri istruttori officiosi, tanto più ampi quanto più sono in gioco diritti fondamentali, che, a maggior ragione, devono essere riconosciuti al giudice della riparazione per ingiusta detenzione, in quanto nel relativo procedimento la pretesa civilistica azionata inerisce al processo penale e dunque attiene ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, al quale non può che conseguire un rafforzamento dei detti poteri officiosi. Ne consegue che il giudice della riparazione ha il potere non soltanto di respingere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nel caso in cui ravvisi comunque una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo o di accoglierla, in caso contrario , ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, che abbia acquisito d'ufficio, sempre che conosciuti o conoscibili dalle parti Sez. 4, numero 46468/2018, cit. . 2.2. Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, quindi, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito che, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente ex plurimis, Sez. 4, numero 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv. 276460 Sez. 4, numero 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Capopardo, Rv. 258424 . 3. L'approdo di legittimità di cui innanzi necessita di essere ulteriormente specificato, per quanto rileva nel presente giudizio, chiarendo che l'esercizio del potere istruttorio del giudice della riparazione presuppone, il vaglio positivo circa l'ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, quale condizione dell'azione e, quindi, la corretta e completa prospettazione e allegazione dei fatti positivi e negativi costitutivi del diritto. 3.1. Fatti costitutivi del diritto all'equo indennizzo di cui all'articolo 314 c.p.p., oggetto di necessaria allegazione da parte del richiedente quali condizione dell'azione e quindi ai fini di un giudizio di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, sono sia quelli positivi, tra cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile o l'accertamento irrevocabile dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare di cui agli articolo 273 e 280 c.p.p. , sia quelli negativi. Tra questi ultimi, come emerge dal comma 4 dello stesso citato articolo 314, vi sono il computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero l'aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia anche in forza di altro titolo. 3.2. Ne consegue il seguente principio di diritto, rilevante nella fattispecie Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il temperamento del principio dispositivo in forza dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, trova il suo limite nell'impossibilità di una surroga in caso di inerzia nella prospettazione e allegazione dei fatti non solo positivi ma anche negativi del diritto, necessarie per un giudizio in termini di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale al quale segue l'eventuale attivazione dei poteri istruttori per l'acquisizione di documentazione . 3.3. La Corte territoriale, nella specie, ha mostrato di essersi attenuta al principio di cui innanzi. Essa, difatti, non ha attivato ufficiosi poteri istruttori essendo la parte richiedente rimasta inerte, peraltro nonostante plurime sollecitazioni sul punto, circa l'allegazione dei fatti negativi del diritto azionato con particolare riferimento alla mancata fruizione della fungibilità, in relazione al periodo di detenzione di cui all'istanza, e alla mancata presentazione di altra istanza volta a ottenere l'equo indennizzo per aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia anche in forza di altro titolo. Che si sia trattato di mancata allegazione è evidenziato dalla circostanza per cui l'oggetto della sollecitazione da parte del giudice sono state dichiarazioni della stessa parte richiedente, circa la mancata fruizione della fungibilità e in merito all'assenza di altra istanza. Quanto detto, rilevando in termini negativi circa il giudizio in merito all'ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, rende infine irrilevante nella specie la mancata acquisizione d'ufficio dell'interrogatorio reso dal richiedente. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro mille.