«Il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge – fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso articolo 2741 c.c. […]».
Il Tribunale di Catania, in sede di opposizione al passivo, non riconosceva ad una società creditrice il privilegio relativo all'importo totale delle accise, dedotto dalle tabelle riepilogative prodotte nella causa. La società ricorre in Cassazione e denuncia la decisione del giudice per aver egli ritenuto che, per stabilire se il credito abbia natura chirografaria o privilegiata, occorra considerare il momento della nascita del credito, invece che quello della sua concreta attuazione. Secondo la ricorrente, quindi, tale errore avrebbe impedito di tener conto della norma speciale sopravvenuta di cui all'articolo 34-sexies d.l. numero 179/2012 e della «necessità di valutare l'esistenza del privilegio con esclusivo riferimento alla disciplina vigente allorché esso viene fatto valere». La Suprema Corte, però, rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto «il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge – fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso articolo 2741 c.c. , ma solo nel senso che il privilegio generale, già esistente al momento dell'insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l'esecuzione forzata non avviene. Ne consegue che il privilegio generale deve accompagnare ope legis il credito che sia sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano secondo la previsione di legge, per modo che detto credito, in tanto possa dirsi privilegiato, in quanto tale sia di sua natura e ab origine».
Presidente Scaldaferri – Relatore Terrusi Fatti di causa La omissis s.p.a., creditrice della fallita omissis s.p.a. per vendite di prodotti lubrificanti e di carburanti, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Catania che, in sede di opposizione al passivo, non le ha riconosciuto il privilegio limitatamente all'importo totale delle accise, evinto da tabelle riepilogative prodotte in causa. La curatela del fallimento non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. - Con unico motivo la ricorrente censura la decisione perché, in violazione degli articolo 2741,2745,2752 e 2910 c.c., D.Lgs. numero 504 del 1995, articolo 16, comma 3 e il D.L. numero 179 del 2012, articolo 34-sexies, convertito con modificazioni in L. numero 221 del 2012, ha ritenuto che al fine di stabilire se il credito abbia natura chirografaria o privilegiata occorre considerare il momento della nascita del credito stesso, anziché quello della sua concreta attuazione. Un tale errore di prospettiva avrebbe impedito di tener conto della sopravvenuta norma speciale di cui al citato articolo 34-sexies e della necessità di valutare l'esistenza del privilegio con esclusivo riferimento alla disciplina vigente allorché esso viene fatto valere. 2. - Il motivo è infondato. Il D.Lgs. numero 504 del 1995, articolo 16, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, stabilisce quanto segue 1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi. 2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge. 3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'articolo 2752 c.c., cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione. . 3. - La norma contenuta nel comma 3, che qui interessa, deriva dalle modifiche fatte in sede di conversione dal citato articolo 34-sexies, per il quale Al D.Lgs. 26 ottobre 1995, numero 504, articolo 16, comma 3, dopo le parole passivi dell'accisa sono inserite le seguenti e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, e la parola assolto è sostituita dalle seguenti comunque corrisposto . 4. - In tale versione, dunque, la norma è in vigore dal 19-12-2012, per effetto della legge di conversione. 5. - Ora la ricorrente fa riferimento al principio espresso da questa Corte in fattispecie diversa, qual'è quella del privilegio speciale per il credito di rivalsa Iva, spettante su prodotti petroliferi, che sia stato oggetto di cessione o al quale si riferisca il servizio. In tale fattispecie la Corte ha affermato che il privilegio spetta senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità - e con onere della prova sul cedente perché non consumato o confuso con altri beni omologhi Cass. numero 8683-13 . La ricorrente sottolinea che il principio costituirebbe l'esito di un ragionamento svolto in termini generali, giacché la sentenza, che lo ha espresso, ha fatto leva proprio sul disposto di cui all'articolo 2741 c.c., per affermare che codesta norma, espressamente intitolata al concorso dei creditori e cause di prelazione , fonda il privilegio, quale causa legittima di prelazione idonea a incidere sulla par condicio creditorum, nella presenza del concorso dei creditori. Se ne dovrebbe dedurre che il privilegio, seppure accordato in considerazione della causa del credito articolo 2745 c.c. , è esercitabile quando si apre il concorso dei creditori, nell'esecuzione individuale o collettiva con l'ulteriore conseguenza che per stabilire il rango del credito, se cioè chirografario o privilegiato, occorrerebbe far riferimento esclusivo al momento di esercizio della rivalsa all'interno della procedura esecutiva. Nel caso concreto la ricorrente evidenzia che il suo credito era stato inserito nell'elenco depositato dalla società omissis in occasione del ricorso per concordato preventivo del 13 maggio 2013, e fatto oggetto altresì di apposita dichiarazione della creditrice depositata il 12 novembre 2013. E dunque, benché preesistente, era stato esercitato in data successiva all'entrata in vigore della L. numero 221 del 2012, che aveva esteso l'applicazione del D.Lgs. numero 504 del 1995, articolo 16 nel senso all'inizio ricordato. 6. - Il ragionamento sviluppato dalla ricorrente non può essere condiviso. Come esattamente osservato dal tribunale di Catania, le norme in materia di privilegi hanno natura sostanziale e non processuale, come sostenuto nel ricorso, nè mista, come sostenuto in memoria . Hanno natura sostanziale perché attinenti a una qualità dei crediti, e dunque sono soggette, salva espressa disposizione in senso contrario, al generale principio di irretroattività delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore 1912-2012 della legge che, in estensione del D.Lgs. numero 504 del 1995, articolo 16, lo ha introdotto. 7. - Quanto appena detto costituisce espressione di un orientamento che la sezione ha già adottato in varie fattispecie. Per esempio, in relazione all'articolo 2783-ter c.c., introdotto dal D.L. numero 16 del 2012, articolo 9, comma 3, conv. dalla L. numero 44 del 2012, nella parte in cui ha accordato ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per l'Iva norma ritenuta di tipo non interpretativo e di portata non retroattiva, in ragione - giustappunto - della natura sostanziale e non processuale delle norme in materia di privilegi v. Cass. numero 36755-21 . Eguale principio è stato espresso a proposito della norma che ha riconosciuto la natura privilegiata del credito da rivalsa Iva e del contributo previdenziale collegati a prestazioni professionali ex articolo 2751-bis c.c., numero 2, che, nuovamente attenendo alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri -, è stato affermato essere disposizione sostanziale e non processuale per la quale - si è ripetuto - trova applicazione, salva espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'articolo 11 preleggi secondo cui le leggi non sono retroattive v. Cass. numero 6906-22 , restando così irrilevante il momento in cui tali crediti sono fatti valere e non applicandosi il principio tempus regit actum. 8. - Il richiamato indirizzo interpretativo sostiene la conclusione ritenuta dal tribunale di Catania anche in correlazione con la decisione delle Sezioni unite numero 5685 del 2015, alla quale pure si deve l'affermata necessità di applicare non retroattivamente le disposizioni innovative in tema di cause di prelazione. Tale decisione rafforza l'esito interpretativo, sebbene sia parametrata alla diversa fattispecie della individuazione della natura artigiana dell'impresa ai fini del relativo privilegio e cioè al problema del significato del precetto dell'articolo 2751-bis c.c., comma 1, numero 5, come sostituito dal D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, articolo 36, convertito dalla L. 4 aprile 2012, numero 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti , rispetto alla nozione di impresa artigiana ricavabile - invece -, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, dai criteri generali di cui all'articolo 2083 c.c. così Cass. Sez. U numero 5685-15 . 9. - Ne discende che non merita consenso quanto di diverso sostenuto nel ricorso sulla base dell'articolo 2741 c.c., poiché questa norma non attiene alla genesi del privilegio ma semplicemente all'individuazione del momento nel quale viene in esame la sua funzione pratica. Deve essere in vero affermato il seguente principio il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge - fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso articolo 2741 c.c. , ma solo nel senso che il privilegio generale, già esistente al momento dell'insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l'esecuzione forzata non avviene. Ne consegue che il privilegio generale deve accompagnare ope legis il credito che sia sorto per le speciali e determinate cause che lo caratterizzano secondo la previsione di legge, per modo che detto credito, in tanto possa dirsi privilegiato, in quanto tale sia di sua natura e ab origine. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.