La CEDU ha riscontrato una deroga al divieto generale di discriminazione articolo 1 protocollo 12 Cedu per la mancata attuazione di misure di desegregazione rapide e complete in una scuola elementare albanese frequentata quasi esclusivamente da bambini rom ed egiziani. In breve creare classi o interi istituti frequentati quasi esclusivamente da minoranze etniche o figli d’immigrati ha l’effetto di discriminarli e segregarli in aperta violazione della Cedu.
È quanto emerso dal peculiare caso X ed altri comma Albania riccomma 73548/17 e 45521/19 del 31 maggio sono 18 ricorrenti, appartenenti a sei nuclei familiari, di genitori ed alunni di una scuola elementare albanese frequentata quasi esclusivamente da bambini di origine egiziana e rom 89-100% del totale degli alunni . I quartieri di Korça città di 76.000 abitanti con 1200 studenti egizi e rom vicini a dove sorge la scuola sono abitati prevalentemente da rom ed egiziani ciò e la decisione di creare classi monoetniche ha comportato una segregazione dei minori. I ricorrenti, a più riprese, tra il 2014 ed il 2017 sono ricorsi al Commissario contro le discriminazioni organo nazionale istituito dalla Legge contro la discriminazione denunciando la sovra rappresentanza delle loro etnie , evidenziando anche come fosse stato attuato un falso amministrativamente risultavano iscritti alla scuola dei figli anche altri bambini albanesi e di altre etnie , ma in realtà frequentavano scuole vicine . Lo Stato aveva attuato solo una misura per combattere la segregazione di questi bambini l'invio di pacchi alimentari per incrementare la frequenza scolastica. Il Commissario aveva ripetutamente condannato il Miur albanese per non aver attuato misure rapide e globali per combattere questa ghettizzazione dei ricorrenti, proponendo anche la fusione di questa scuola con le altre vicine. Il Ministero era restato inattivo sostenendo l'impossibilità della fusione per i lavori di ristrutturazione tra il 2018 ed il 2019 la suddetta percentuale è stata ravvisata proprio nel 2019 a lavori ultimati e nel 2020 era scesa alla sempre elevata 60%. Non combattere le discriminazioni è una discriminazione indiretta. «Basandosi sull'articolo 18 della Costituzione che vieta la discriminazione e sulla sentenza della Corte nella causa Lavida e a. comma Grecia del 30/5/2013, il Commissario ha constatato che il collocamento degli alunni rom in una scuola speciale li segrega e non consente la loro integrazione nelle attività sociali tradizionali» neretto,nda . Lo Stato ha precisi obblighi positivi cura e protezione di evitare le discriminazioni e, nello specifico, deve adottare misure, anche politiche e giuridiche, di desegregazione nelle scuole. Nella fattispecie i bambini rom , di origine croata, erano stati collocati tutti in classi speciali lo stesso per gli egiziani con la scusa che avevano difficoltà a parlare la lingua, ma le autorità non avevano adottato misure per superare questa barriera linguistica emarginandoli ulteriormente. In questo modo venivano bloccate l'integrazione e l'inclusione sociale con pesante influenza sul benessere del minore e la sua vita da adulto, entrando così nel circolo vizioso dell'emarginazione . Tutti questi obblighi e criticità sono stati denunciati dal Commissario per i diritti umani ECRI del COE in diversi suoi dossier dal 2006 al 2019 «nella sua raccomandazione di politica generale numero 13 sulla lotta contro l'antiziganismo e la discriminazione nei confronti dei rom, adottata il 24 giugno 2011 e modificata il 1° dicembre 2020, l'ECRI ha raccomandato ai governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa di adottare misure urgenti, anche giuridiche e politiche, per porre fine alla segregazione scolastica a cui sono sottoposti i bambini rom, e integrarli nelle scuole frequentate da alunni della popolazione maggioritaria» v. amplius sez. II-IV della sentenza annotata anche per le norme ONU in materia . In breve evitare di adottare misure contro la discriminazione, restando inerti, è una discriminazione de facto Oršuš e a. comma Croazia [GC] del 2010 e Kozacıoğlu c. Turchia [GC] del 2009 . Basta classi ghetto. La CEDU ha ravvisato una grave e ripetuta violazione del divieto generale di discriminazione nel rifiuto di sospendere il programma alimentare per attirare anche alunni di altre etnie ed albanesi e di creare classi con un rapporto proporzionale tra rom, egiziani ed altre etnie compresa quella maggioritaria o qualsiasi altra misura atta a desegregare i ricorrenti quale la fusione tra le scuole. Non si capisce nemmeno il ritardo nell'attuare una rara misura antidiscriminazione quale la ristrutturazione della scuola. Infine la CEDU ribadisce che un rimedio per essere efficace deve effettivamente prevenire e/o bloccare e/o risarcire le vittime di una discriminazione nella fattispecie i ricorrenti chiedevano la fine della segregazione loro e dei loro figli e nessun indennizzo, ma non hanno ottenuto nulla dato che le autorità non hanno ottemperato alle decisioni del Commissario J.M.B. e altri comma Francia del 2020 ed A.H. e altri comma Russia del 2017 . «Di conseguenza, un rimedio che offrisse la sola prospettiva di una compensazione finanziaria, senza impedire la continuazione della presunta violazione, non può essere considerato efficace» neretto,nda . Gli abusi subiti dai ricorrenti ed i dinieghi del Miur di attuare le decisioni del Commissario non hanno alcuna ragionevole giustificazione ed allo Stato è stata caldeggiata una riforma che ponga fine a queste criticità.
CEDU del 31 maggio 2022, caso X ed altri comma Albania riccomma 73548/17 e 45521/19