File clienti rinvenuto nello studio dentistico: il documento extracontabile alimenta il sospetto dell’Agenzia delle Entrate

Riprendono vigore gli avvisi di accertamenti nei confronti della odontoiatra titolare di uno studio medico dentistico. Plausibile ipotizzare maggiori ricavi non dichiarati, a fronte del documento extracontabile rinvenuto su un computer dello studio.

Il file clienti rinvenuto su un computer dello studio dentistico rende solido l’accertamento fiscale mirato a ipotizzare maggiori ricavi non dichiarati. Terreno di scontro tra l’Agenzia delle Entrate e una odontoiatra sono due avvisi di accertamento basati sulla « documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico». I giudici tributari provinciali e regionali ritengono però fragile la ricostruzione compiuta dal Fisco, poiché «la sola presunzione costituita da un elemento extracontabile», cioè «una sorta di agenda dei clienti», non è sufficiente, spiegano, a «sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale». In Cassazione, però, l’Agenzia delle Entrate insiste sul « valore probatorio della documentazione extracontabile rinvenuta ed acquisita presso lo studio dentistico». Tale posizione è logica, osservano i Giudici di terzo grado, ricordando che «la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario , dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta». I Giudici sottolineano poi che «in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa» il convincimento in ordine alla sussistenza di «maggiori ricavi non dichiarati» può fondarsi anche su una sola presunzione semplice , purché grave e precisa. E in questa ottica, ritornando allo scontro tra Fisco e odontoiatra, va tenuto presente che «con il rinvenimento di un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società». Riprende solidità, quindi, la pretesa avanzata dal Fisco. Su questo punto, però, dovranno nuovamente esprimersi i giudici tributari regionali, tenendo conto delle valutazioni compiute dalla Cassazione.

Presidente Esposito – Relatore Penta Ritenuto in fatto 1. B.E. impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi accertamento ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 39, per gli anni di imposta 2009 e 2010 effettuati sulla scorta della documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico. 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello, rilevando che la sola presunzione costituita dall'elemento extracontabile non era sufficiente a sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, nonché dell' articolo 2697 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, per avere il giudice di secondo grado disconosciuto valore probatorio alla documentazione extracontabile rinvenuta ed acquisita presso lo studio dentistico. 1.1. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli articolo 2709 e ss. c.c. , devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria Cass. 2018/12680 e 27622/2018 34725/2019 . È stato inoltre precisato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lett. d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa Cass. numero 30803/2017 numero 24051/2011, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società numero 4080/2015, in relazione ad un quadernone contenente l'indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto . Pertanto, nella specie, l'Agenzia, con il rinvenimento di un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società. 2. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.