Notifica via PEC, è valida quella eseguita agli indirizzi risultanti dal Registro delle imprese

La notifica di un atto non processuale può essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione di una s.r.l. al ricorso monitorio presentato da un imprenditore al fine di ottenere il corrispettivo per i lavori eseguiti per la realizzazione di un centro ippico. In particolare, la società committente contestava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ad un indirizzo PEC che, pur essendo a lei riferibile, risultava diverso da quello inserito nel registro Reginde. L'occasione offre il destro alla Corte per chiarire che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale Cass. civ., numero 31/2017 . Infatti, ai fini del domicilio digitale, l'articolo 16-ter d.l. numero 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. numero 221/2012, e poi modificato dal d.l. numero 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. numero 114/2014, prevede che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articolo 4 e 16, comma 12, del presente decreto dall'articolo 16, comma 6, d.l. numero 185/2008, convertito, con modificazioni dalla l. numero 2/2009, dall'articolo 6-bisd.lgs. numero 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia» tra questi, figura anche il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 16, comma 6, d.l. numero 185/2008, convertito con l.  numero 2/2009, con la conseguenza che l'indirizzo risultante dalla visura camerale della società ricorrente poteva essere legittimamente utilizzato. Infine, la Corte specifica che l'omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l'indirizzo PEC non può comportare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, in quanto notificato presso l'indirizzo di posta elettronica della ricorrente Cass. civ., sez. unite, numero 7665/2016 . Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Orilia – Relatore Casadonte Rilevato che - il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto dalla P. S.r.l., notificato il 12/10/2020, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli di rigetto del gravame dalla stessa proposto - la controversia riguarda il mancato pagamento, da parte della P. S.r.l., del corrispettivo per lavori eseguiti dalla Ditta D.G. per la realizzazione di un centro ippico in Benevento - il tribunale di Benevento, accogliendo la domanda di D.G.M. aveva emesso in data 12/10/2015 il decreto ingiuntivo numero 1173/2015 provvisoriamente esecutivo per l'importo di Euro 223.685,32 - il ricorso monitorio, unitamente al decreto munito di formula esecutiva, era stato notificato all'ingiunta al suo indirizzo PEC, in data 16/10/2015, - la P. s.r.l., con atto di citazione notificato il 24/02/2016, si era opposta al predetto decreto lamentando, ex articolo 650 c.p.c., la nullità della notificazione per l'omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l'indirizzo PEC utilizzato - l'opponente precisava che l'indirizzo PEC presso cui era stato notificato il decreto era esatto, ma che, tuttavia, lo Studio Commercialista I. , dalla stessa delegato alla gestione della posta elettronica, non l'aveva consultato prima del 15/01/2016 e pertanto non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, - nel merito, l'opponente contestava la qualità dei lavori eseguiti dalla ditta D.G. e spiegava domanda riconvenzionale per i danni - la P. si era altresì opposta, ex articolo 615 c.p.c., all'atto di precetto successivamente notificato dalla ditta D.G. poiché fondato su un titolo esecutivo inesistente - costituitasi in giudizio, la ditta opposta eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione promossa dalla P. S.R.L. ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., stante la validità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché la inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. - il tribunale di Bari, con sentenza numero 1394/2019, ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo, perché tardiva, precisando che la mancata indicazione da cui era stato tratto l'indirizzo PEC o la momentanea disponibilità dello stesso da parte del destinatario non potevano incidere sulla regolarità della notifica e sull'avvenuto perfezionamento della stessa, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario, indipendentemente dall'effettiva apertura del messaggio - ha dichiarato infondata l'opposizione al precetto, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite - avverso la sentenza, ha proposto appello la P. s.r.l., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per avere erroneamente ritenuto inammissibile l'opposizione ex articolo 650 c.p.c., laddove la notifica effettuata a un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, sia diverso da quello inserito nel registro […], doveva invece ritenersi nulla sulla scorta di quanto ritenuto da questa Corte con l'ordinanza 24160/2019 - si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata - la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza numero 2372 del 26/06/2020 ha respinto l'appello, - la Corte territoriale ha osservato che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva prevista dall'articolo 650 c.p.c., l'opponente deve provare che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio - tale prova, per giurisprudenza di legittimità cosi, Cass, numero 20850 del 2018 , si considera raggiunta ogni qual volta sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario nella specie, l'opponente non ha fornito nè la prova della nullità della notifica, nè che, a causa della pretesa invalidità della notifica, l'ingiunta non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto - sicché, per la Corte d'Appello, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica, non ascrivibili a forza maggiore o caso fortuito ex articolo 650 c.p.c., devono ricadere su chi della stessa aveva la disponibilità giuridica, risultando per i terzi del tutto indifferenti i profili di inadempimento relativi al sottostante rapporto di prestazione d'opera o di mandato - quanto all'asserita irregolarità della notifica, il giudice del gravame ha osservato che la notifica telematica eseguita presso l'indirizzo PEC dichiarato da una società poiché sostanzialmente assimilabile alla sua sede legale si perfeziona con l'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria così, Cass., numero 16365 del 2018 - con riguardo alla deduzione dell'appellante secondo cui la notifica sarebbe nulla in quanto l'indirizzo PEC presso cui la stessa era avvenuta non era tratto dal […], la Corte napoletana ha osservato che la società agricola Pito s.r.l. non rientra tra le categorie di soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto dal citato registro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 149-bis c.p.c., e del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-ter - contro la sentenza d'appello, la P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste D.G. con controricorso. Considerato che - con l'unico motivo di ricorso rubricato come violazione o falsa applicazione degli articolo 650 e 326 c.p.c. , in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la parte ricorrente censura la sentenza d'appello per avere erroneamente dichiarate l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., e per non aver rilevato la nullità della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel […] - il ricorrente cita, a sostegno della domanda la giurisprudenza di questa corte Cass. numero 24160 del 2019 Cass. numero 13224 del 2018 id. numero 30139 del 2017 - il motivo è infondato sotto entrambi i profili - per quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui il giudice d'appello ha fatto puntuale applicazione cfr. pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata , il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale cfr. Cass. numero 31/2017 id. numero 16365 del 2018 id. numero 5652 del 2019 - infatti, ai fini del domicilio digitale il D.L. numero 179 del 2012, articolo 16-ter, conv con mod. dalla L. numero 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. numero 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. numero 114 del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, articolo 4 e articolo 16, comma 12 dal D.L. 29 novembre 2008, numero 185, articolo 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, numero 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, articolo 6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia - tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. numero 185 del 2008, articolo 16, comma 6, conv. con L. numero 2 del 2009 con la conseguenza che l'indirizzo omissis , risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato - nè l'omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l'indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente cfr. Cass. sez. unumero 7665 del 2016 Cass. numero 30927 del 2018 - quanto al profilo relativo all'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., il motivo è infondato perché essendo stata la notifica validamente eseguita all'indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della Pito s.r.l., correttamente la corte territoriale ha dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. - il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo - sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il riscorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente e liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.