«Ai fini dell’opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l’incarico conferito ad avvocato dall’imprenditore in amministrazione controllata ma riferibile anche al concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione […]».
Un avvocato proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Marsala per una domanda di ammissione al passivo fallimentare di una società, al fine di ottenere il rimborso per le prestazioni professionali offerte. Il Giudice delegato, dopo avere recepito le conclusioni del curatore, aveva rigettato la domanda adducendo che non fosse intervenuta alcuna autorizzazione degli organi della procedura concordataria. A seguito del rigetto della domanda da parte del Tribunale, il ricorrente in Cassazione lamentava principalmente l'avere erroneamente ritenuto la Corte territorialmente competente, atto di straordinaria amministrazione, il conferimento dell'incarico professionale per promuovere un'azione giudiziaria finalizzata alla conservazione, ovvero al miglioramento del patrimonio del debitore. Il motivo è fondato. Ricorda infatti il Collegio che «ai fini dell'opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata ma riferibile anche al concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi a … viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso … b il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale … deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale o non eccedenza della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda … c si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa … » Cass. numero 9263/2022 e numero 23796/2006 . Alla luce di questi principi, secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale di Marsala non li avrebbe rispettati, affermando invece che l'incarico professionale integrasse un'ipotesi di atto di straordinaria amministrazione, in quanto precursore di un aumento dell'esposizione debitoria, senza compiere i dovuti accertamenti sull'idoneità dell'incarico rispetto alle finalità della procedura. Pertanto, il Collegio accoglie questo unico motivo.
Presidente Scaldaferri – Relatore Crolla Considerato in fatto 1. L'avv. S.I. propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento omissis srl, in prededuzione, per l'importo complessivo di Euro17.086,50 per prestazioni professionali effettuate con la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia avverso il provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che aveva annullato i decreti di concessione ed erogazione dei contributi alla società. 2. Il Giudice Delegato, recependo le conclusioni del curatore, rigettò la domanda non essendo intervenuta alcuna autorizzazione degli organi della procedura concordataria ed essendo stato il ricorso al TAR presentato dopo la dichiarazione del fallimento. 3. Sull'opposizione proposta dal professionista il Tribunale di Marsala, con decreto del 29/7/2015 ha rigettato il ricorso osservando a che la proposizione del ricorso davanti al TAR era avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento sicché l'avvocato S. si sarebbe dovuto insinuare solo per le attività professionali di redazione e/o notifica del ricorso b che neanche tale prestazione anteriore al fallimento era dovuta in quanto la fallita società era in concordato preventivo e non risultava alcuna autorizzazione degli organi della procedura, necessaria in quanto l'affidamento di un incarico professionale costituisce atto di straordinaria amministrazione. 4. Avverso il decreto del Tribunale di Marsala S.I. ha proposto ricorso affidandosi a due motivi illustrati con memoria. La Curatela ha svolto le proprie difese depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1173 c.c., e articolo 83 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 sostiene che il Tribunale abbia errato nel non aver riconosciuto l'opponibilità alla massa fallimentare del credito per le prestazioni di avvocato, che non era sorto con il deposito del ricorso presso il TAR - avvenuto, pacificamente, dopo la dichiarazione del fallimento - ma trovava la propria genesi nell'incarico professionale conferito prima dell'apertura della procedura concorsuale, come comprovato dalla data della notifica del ricorso avvenuta prima della declaratoria di fallimento. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., articolo 167, comma 2, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto atto di straordinaria amministrazione il conferimento dell'incarico professionale per promuovere un'azione giudiziaria finalizzata alla conservazione ovvero al miglioramento del patrimonio del debitore. 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnato provvedimento. 2.1 Il Tribunale, infatti, non ha, come adombrato dal ricorrente, affermato che l'intera attività professionale profusa dall'avvocato S. sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento. Ha dato atto, al contrario, della costituzione anteriormente alla procedura concorsuale maggiore del credito del professionista per l'attività di redazione e/o notifica del ricorso, che ha ritenuto, tuttavia, non opponibile alla procedura per la mancata autorizzazione degli organi della procedura del concordato preventivo all'affidamento dell'incarico professionale. 3. È, invece, fondato il secondo motivo. 3.1 Secondo il principio enunciato in tema dalla Corte Ai fini della opponibilità alla massa del relativo credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata ma riferibile anche al concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi a escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato - allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa b il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale , deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale o non eccedenza della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante c si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento cfr. Cass. 9263/2002 e 23796/2006 . 3.2 Il decreto del Tribunale non si è adeguato ai suesposti principi dal momento che ha affermato che l'incarico professionale conferito all'avvocato integra di per sé una ipotesi di atto di straordinaria amministrazione in quanto foriero di un sicuro aumento dell'esposizione debitoria per il pagamento in prededuzione senza, tuttavia, compiere alcun accertamento sulla pertinenza ed idoneità dell'incarico stesso rispetto alle finalità della procedura. 4. In accoglimento del secondo motivo del ricorso l'impugnato decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame che contempli anche l'accertamento, secondo i principi di diritto sopra evidenziati, circa la configurabilità di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione del conferimento dell'incarico professionale qui in esame in pendenza di procedura di concordato, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa l'impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Marsala in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.