La notifica degli atti processuali effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.
La vicenda da cui trae origine la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Enna riguarda l'opposizione di una società avverso il pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società ricorrente contesta l'inesistenza della notifica degli atti impugnati, in quanto l'Agente della Riscossione aveva utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici. Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'articolo 26 dP.R. numero 602/1973, e l'articolo 16-ter d.l. numero 179/2012, convertito in l. numero 221/2012 prevedono che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articolo 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA , Reginde , Inipec ». Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica proveniente da un indirizzo non presente in uno dei predetti registri è quindi da ritenersi nulla ovvero inesistente C.T.P Roma, numero 10571/2020 per le notifiche a mezzo PEC, infatti, opera il principio della sanatoria della nullità solo se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex articolo 156, comma 3, c.p.c., mentre la notifica inesistente non è sanabile Cass. civ., sez. unite, numero 7665/2016 . Alla luce di tali considerazioni, il giudice dell'esecuzione ha quindi accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla società ricorrente.
Giudice Tricani letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del giorno 11/3/2022 visto il ricorso trasmesso e pervenuto telematicamente il omissis , con il quale il debitore esecutato AA S.r.l. chiede, in via pregiudiziale, voler disporre la sospensione dei seguenti pignoramenti notificati il omissis Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , Fasc. numero omissis , alla luce degli “SGRAVI” parziali comunicati dall'Agenzia delle Entrate di Enna in data 14.02.2022 per un totale pari a complessivi €. 75.639,60- in via pregiudiziale, voler accertare l'avvenuta sospensione ex lege dei Pignoramenti opposti per effetto dell'“Istanza” presentata in data 11.02.2022 ex articolo 1, co. 537-544 - L. numero 228/2012 e, in caso contrario, voler condannare parte Resistente per contegno illegittimo, contrario a norma imperativa nonché lesivo del diritto di difesa dalla contribuente articolo 24 Cost. - voler sospensione i pignoramenti dei crediti verso terzi opposti stante il blocco dei conti correnti essenziali e vitali per il normale esercizio dell'attività imprenditoriale dell'opponente - per l'effetto, ordinare al debitor debitoris di mettere a disposizione della debitrice odierna opponente le somme illegittimamente pignorate, onde consentirne il loro impiego - in via preliminare, in accoglimento del primo motivo di opposizione, voler disporre l'annullamento dei “Pignoramenti di crediti verso terzi” impugnati per inesistenza giuridica della loro notifica in quanto promanante da un indirizzo Pec del mittente “NON istituzionale” in violazione degli articolo 26 - D.P.R. numero 602/73, articolo 60 - D.P.R. numero 600/73, articolo 3- bis, co. 1 - L. numero 53/1994, articolo 6-ter - D.lgs. numero 82/2005 ed articolo 16-ter - D.L. numero 179/2012 - in via principale, in accoglimento del secondo motivo di opposizione, voler annullare i Pignoramenti opposti per intervenuta prescrizione del diritto di procedere in executivis nel merito, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, voler annullare i Pignoramenti opposti per sopravvenuta inesistenza della pretesa erariale, stante l'avvenuto pagamento illo tempore ad opera della contribuente di tutte le somme dovute a titolo di IVA - annualità d'imposta 2016-2017 infine, ordinare a controparte il rimborso delle somme illegittimamente pignorate e trattenute nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. visto il decreto depositato il 4/3/2022, con il quale questo g.e. fissa udienza al giorno 11/3/2022 per decidere sulla chiesta sospensione ed onera parte opponente di notificare il decreto medesimo ed il ricorso in opposizione all'Agenzia delle Entrate -Riscossione - Agente per la Riscossione della Provincia di Enna, entro il giorno 8/3/2022 rilevato che il predetto decreto, unitamente al ricorso in opposizione, è stato regolarmente notificato al creditore opposto in data 7/3/2022 all'indirizzo omissis richiamato il verbale della predetta udienza ove il difensore di parte opponente ha chiesto lo svincolo limitatamente ad € 75.639,60, portati dalla cartella numero omissis , quale titolo prodromico del pignoramento opposto, afferente ad IVA anni 2016 e 2017, a seguito degli allegati provvedimenti di sgravio comunicati dall'Agenzia delle Entrate in data 14/2/2022, in atti per il resto, ha chiesto la sospensione del pignoramento, stante i fondati motivi del ricorso ed ha dato atto di avere notificato in data 7/3/2022 il ricorso, pedissequamente a procura e decreto fissazione, alla parte opposta all'indirizzo PEC omissis , per come estratto dal registro PP.AA. di cui all'articolo 16, comma 12 e articolo 16 ter del D.L. numero 179/2012 Regind rilevato che parte opposta non si è costituita orbene, occorre ritenere che l'opposizione, trasmessa e pervenuta telematicamente il 14/2/2022, astrattamente considerata, sia ammissibile, poiché qualificabile, per il profilo che attiene all'eccepita prescrizione del credito ed allo sgravio parziale, ex articolo 615 c.p.c., e, come tale, proponibile sino a quando l'esecuzione non si sia conclusa, e, per il profilo che attiene alle modalità di notifica dei pignoramenti medesimi, ex articolo 617 c.p.c., proponibile nel termine di 20 giorni dalla notifica dei pignoramenti, avvenuta il 24/1/2022. Si osserva, inoltre, che la sospensione chiesta possa essere concessa nella concorrenza di gravi motivi che inducano in tal senso. Occorre dunque premettere che i gravi motivi in forza dei quali può essere concessa la sospensione dell'esecuzione forzata sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella “… Presenza … del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o nella probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata …” in tal senso Cass. Civ. Sez. III, sentenza numero 13065 del 5/6/2007 . Pertanto, è necessario un esame preliminare della controversia come prospettata dalle parti, sia pure sommario e non vincolante per il Giudice che dovrà definire il giudizio di opposizione all'esecuzione, al fine di individuare eventuali profili che possano indurre a sospendere il giudizio di esecuzione forzata fino all'esito finale dell'opposizione. In ordine al primo parametro di valutazione indicato dalla Corte di Cassazione, ovvero quanto alla gravità del pregiudizio che soffrirebbe l'esecutato che vede proseguire l'esecuzione medesima, nonostante la frapposta opposizione, occorre dire che il pagamento della somma intimata, pari ad € 124.050,78, non può considerarsi un danno irreparabile per l'ipotesi che successivamente dovesse emergere che tale somma non sia dovuta. Peraltro, l'opponente non ha dimostrato che il procedente sia non abbiente e che non sia comunque possibile in un prossimo futuro riuscire a recuperare tale somma, qualora emergesse da un eventuale giudizio che tale somma non sia dovuta e che debba essere restituita. Quanto poi all'altro parametro individuato dalla giurisprudenza al fine della valutazione sulla richiesta di sospensione del processo esecutivo, ovvero quanto alla serietà dell'opposizione in relazione alla sua probabile fondatezza, occorre un sommario approfondimento della controversia. Quanto ai motivi di opposizione, l'opponente eccepisce - 1 la NULLITÀ DEI PIGNORAMENTI OPPOSTI PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA LORO NOTIFICA, IN QUANTO PROMANANTE DA UN INDIRIZZO PEC “NON ISTITUZIONALE” IN VIOLAZIONE DEGLI articolo 26 - D.P.R. numero 602/73, articolo 60 - D.P.R. numero 600/73, articolo 3-BIS, CO. 1 - L. numero 53/1994, articolo 6-TER - D.LGS. numero 82/2005 ED articolo 16-TER - D.L. numero 179/2012 - 2 la nullità del credito erariale per intervenuta prescrizione tra le annualità d'imposta ex adverso pretese 2007-2014 e la data di notifica dei Pignoramenti 24.01.2022 - 3 la NULLITÀ DEI PIGNORAMENTI OPPOSTI PER SOPRAVVENUTA ESTINZIONE PARZIALE DELLA PRETESA AVANZATA A SEGUITO DEL REGOLARE PAGAMENTO AD OPERA DELLA CONTRIBUENTE E, PER L'EFFETTO, VIOLAZIONE DEL “DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE” EX articolo 53 COST. NONCHÉ CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DI CODESTO Onumero LE GIUDICE ADITO. Orbene, il creditore procedente, Agenzia delle Entrate – Riscossione – Agente per la Riscossione della Provincia di Enna, agisce ex articolo 72 bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602/73, secondo cui Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede a nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica b alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, numero 112. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2. Orbene, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso i pignoramenti in questione sono soggette ai limiti di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602/73, il quale stabilisce che 1. Non sono ammesse a le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni b le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione . Quanto al rimedio dell'opposizione all'esecuzione, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con sent. numero 114/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 57, comma 1, lettera a , limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 50 del d.P.R. numero 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile. Quanto, invece, al rimedio ed ai limiti dell'opposizione agli atti esecutivi, rileva la Consulta, che l'apertura alle opposizioni agli atti esecutivi quelle relative alla regolarità formale degli atti della procedura di riscossione è in realtà piena nel senso che sono tutte ammesse con la sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tuttavia, questa non appare come una deroga limitativa della tutela giurisdizionale perché queste ultime opposizioni sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario e dunque è pur sempre fatta salva la tutela del contribuente. Quanto ai profili che attengono alle modalità di notifica dei pignoramenti, parte opponente eccepisce la giuridica inesistenza della notifica degli atti impugnati, atteso che l'Agenzia della Riscossione ha fatto ricorso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non contemplato da alcuna norma giuridica insita nel nostro ordinamento, avendo impiegato un indirizzo Pec “non istituzionale” in quanto non presente in alcuno dei “Pubblici Registri”, nella specie, omissis , sconosciuto a tutti i “pubblici elenchi” contemplati dalle richiamate norme di legge, non essendo indicato su INI-PEC, ove l'indirizzo presente è omissis , su REGINDE, ove l'indirizzo presente è omissis e su IPA, ove l'indirizzo presente è omissis . Sul punto, in tema di notifica a mezzo PEC, l'articolo 26, del D.P.R. numero 602/73, l'articolo 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge numero 221/2012 recita testualmente a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA , Reginde , Inipec . Nel caso di specie l'indirizzo dal quale i pignoramenti sono stati notificati - omissis - non compare in nessuno dei pubblici elenchi di cui sopra, né parte opposta, non essendosi costituita, ha dedotto alcunché sul punto. In tale fattispecie, la giurisprudenza ha affermato che la notifica promanante da un indirizzo non presente in uno dei predetti registri è da ritenersi nulla ovvero inesistente C.T.P Roma, ord. numero 10571 del 2/12/2020 C.T.R. Toscana, sent. numero 1526/21 C.T.P. Taranto, sent. numero 101/2021 C.T.P. Roma, sent. numero 1779/2021 . Si osserva, inoltre, che per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex articolo 156 c.p.c., comma 3, Sez. U, Sentenza numero 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01 Sez. 1, Sentenza numero 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 - 01 Sez. 3, Ordinanza numero 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 - 03 , mentre la notifica inesistente non è sanabile. Nel caso di specie, per quanto sopra, appare fondato il motivo di opposizione sub. 1, meritevole di approfondimento nel merito. Quanto all'eccepita prescrizione del diritto a riscuotere le somme, si osserva che le Sezioni unite con la sentenza numero 23397 del 17 novembre 2016, nel riallineare le disarmonie della giurisprudenza si vedano le sentenze 4338/2014 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto hanno affermato che «la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'articolo 24, comma 5, del d.lgs. numero 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve nella specie, quinquennale, secondo l'articolo 3, commi 9 e 10, della I. numero 335 del 1995 in quello ordinario decennale , ai sensi dell'articolo 2953 c. c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato». La definitività dell'accertamento del credito, dovuta alla mancata tempestiva opposizione avverso i primi atti ritualmente notificati, preclude ogni successiva doglianza Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 1° marzo 2017, numero 5265, Pres. Amendola, rel. De Stefano . L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto, benché di formazione stragiudiziale o amministrativa, suscettibile di successiva riscossione coattiva, comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, con effetto assorbente rispetto all'eccezione relativa alla prescrizione. Nel caso di specie, parte creditrice opposta, dopo aver notificato i sette pignoramenti a parte esecutata, ed ognuno degli stessi a ciascuno dei sette terzi pignorati, in forza della medesima pretesa creditoria, nonostante abbia ricevuto la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza per decidere sulla chiesta sospensione, non si è costituita, sicché, non v'è prova, in atti, che le cartelle di pagamento che afferiscono alla pretesa tributaria relativa a “bollo auto” ed “Irpef” relative alle annualità 2007-2014, di cui ai richiamati atti di pignoramento notificati il 24/1/2022, siano state effettivamente notificate e che, in relazione alle medesime, sussistano atti interruttivi della prescrizione. Sul punto si osserva che la pretesa creditoria per bollo auto si prescrive in tre anni per i crediti Irpef, secondo la tesi tradizionale, la prescrizione è di dieci anni, tuttavia non mancano pronunce secondo cui la prescrizione sarebbe di cinque anni Cass. ord. numero 20213/2015 CTP Avellino, sent. Lombardia, sent. numero 1883/16/2018 . Per quanto sopra, l'opposizione, con riguardo all'eccepita prescrizione, appare non manifestamente infondata, poiché dalla relativa pretesa risultano decorsi, rispettivamente, più di 3 e 5 anni. Quanto all'eccepita NULLITÀ DEI PIGNORAMENTI OPPOSTI PER SOPRAVVENUTA ESTINZIONE PARZIALE DELLA PRETESA AVANZATA A SEGUITO DEL REGOLARE PAGAMENTO AD OPERA DELLA CONTRIBUENTE, parte opponente ha fornito prova che, limitatamente alla cartella di pagamento numero omissis , riportata nell'intimazione di pagamento numero omissis identificativo partita numero omissis e identificativo partita numero omissis , l'Agenzia delle Entrate, in data 14/2/2022, ha rideterminato le somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'articolo 54 bis del D.P.R. numero 633/1972 ed ha emesso provvedimento di sgravio. Anche sotto tale profilo l'opposizione appare fondata. In definitiva, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dei pignoramenti opposti, stante la probabile fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere dal debitore esecutato. Si dispone, inoltre, che le parti provvedano all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione come autonomo giudizio di merito per la decisione definitiva con sentenza. Bisogna poi disporre che, alla chiusura di questa fase sommaria, preordinata alla valutazione della sospensione del processo esecutivo, consegua la statuizione sulle spese, sebbene provvisoria, potendo essere oggetto di revisione nella fase del merito in tal senso si è pronunciata incontrovertibilmente la giurisprudenza di legittimità e di merito – in particolare Cass. Civ. sez. III, sent. numero 22033 del 24/10/2011 . Si ritiene non poter liquidare alcunché a titolo di spese legali, stante la mancata costituzione parte opposta. P.Q.M. Visti gli articolo 615 segg.ti cod. proc. civ., nonché l'articolo 72-bis del DPR numero 602/73 accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata chiesta dall'opponente AA S.r.l. Dispone che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del relativo giudizio di merito, ai sensi degli articolo 616 e 618 cod. proc. civ., nel termine di giorni sessanta a partire dalla comunicazione della presente, riassumendolo avanti al Giudice di questo Tribunale tabellarmente competente per la trattazione nel merito e la decisione definitiva con sentenza, osservando i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis cod. proc. civ. ridotti della metà. Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.