La Cassazione “cassa” la motivazione ultronea

Nelle pronunce giurisdizionali, la motivazione svolge un ruolo fondamentale. Essa, infatti, ha la duplice funzione di rendere intelligibile la ragione della decisione al soggetto nei confronti del quale è emesso il provvedimento, e di consentire un vaglio sulla sua legalità da parte del giudice dell’impugnazione. Per tale ragione la motivazione deve essere sufficiente, logica e ordinata. È indispensabile, cioè, che dall’insieme delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata.

È quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza numero 17426/22 depositata il 30 maggio. Il caso. F.C. faceva sostituire il cambio rumoroso dell'autocarro Iveco dall'officina N.A.S. s.r.l. nel novembre 2005, appreso da quest'ultima che il cambio di fabbrica inserito in sostituzione di quello viziato non era nuovo, ma bensì revisionato, F.C. chiedeva ed otteneva l'ordine di relativa sostituzione con altro cambio nuovo di fabbrica, come da provvedimento ex articolo 700 c.p.c Tribunale Ragusa del 10.04.2006. L'officina N.A.S. non ottemperava a tale ordine, sicché F.C. otteneva il provvedimento di relativa attuazione ai sensi dell'articolo 669- duoodecies c.p.c. Dopo l'insorgere di talune difficoltà, il ricorrente provvedeva ad acquistare il cambio nuovo e a farlo installare dall'officina L.B., chiedendo l'emissione di un secondo provvedimento ex articolo 669- duodecies  c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma spesa per la sostituzione del pezzo dell'autocarro, intimando con apposito atto di precetto notificato all'officina N.A.S. il pagamento della somma complessiva di € 22.700,00. Ciò premesso, con sentenza del 13.11.2009 il Tribunale di Ragusa, ai sensi dell'articolo 669- duodecies c.p.c., revocava il provvedimento di autorizzazione all'installazione, tramite l'officina N.A.S. o altra autorizzata, di un cambio nuovo, nonché revocava l'ordinanza di ingiunzione numero 1402/06 in merito al pagamento della spesa sostenuta per detta sostituzione poiché F.C., facendo sostituire il cambio dell'autocarro all'officina L.B., aveva disatteso il precedente provvedimento attuativo laddove l'installazione di cambio nuovo doveva essere effettuato da altre officina autorizzata Iveco. Con sentenza dell'ottobre 2017 la Corte d'Appello di Catania respingeva i gravami proposti da F.C. in via principale, e dalla società I. s.p.a. in via incidentale. Avverso la decisione del giudice di seconde cure, F.C. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di doglianza. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 669- duodecies , c.p.c., 2033 e 1512 c.c., articolo 111 Cost., Regolamento C.E. numero 1400/2002 in relazione all' articolo 360 co. 1 numero 3 c.p.c. In particolare. F.C. si duole dell'erroneità della sentenza impugnata in quanto egli non avrebbe disatteso il provvedimento attuativo atteso che nel medesimo non risultava specificato quale officina autorizzata avrebbe dovuto eseguire i lavori di riparazione del cambio. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata pronunzia della Corte di merito circa il terzo motivo di appello. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. L' articolo 669duodecies c.p.c. L'articolo 669-duodecies c.p.c. recita «Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti». La rubrica dell'articolo “attuazione” in luogo del termine “esecuzione” si giustifica, secondo i commentatori del codice, con il chiaro intento della novella del 1990, di porre in risalto la specificità delle misure cautelari in sede esecutiva in quanto tale esecuzione, o meglio, attuazione, non trova il suo presupposto in un titolo esecutivo. Invero, la disciplina a cui fa riferimento questa norma attiene ai provvedimenti d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., ai provvedimenti interdittali nei giudizi possessori, e a tutti quei provvedimenti di natura cautelare cui rinvia l'articolo 669 quaterdecies c.p.c. Compravendita e garanzie. Senza pretesa alcuna di esaustività, vista l'importanza dell'argomento e le numerose sentenze in materia, si può dire sinteticamente che il codice civile prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione dell'acquirente nel contratto di compravendita la garanzia per evizione, la garanzia per vizi della cosa venduta e la garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali. In generale, come la giurisprudenza insegna, per vizio deve intendersi il difetto inerente al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della res , cioè l'imperfezione materiale o strutturale che incida sull'utilizzabilità o sul valore del bene. In presenza di vizi così definiti, l'ordinamento tutela l'acquirente mediante la proponibilità di due rimedi l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di riduzione del prezzo articolo 1492 c.c. . A tali azioni, si accompagna il risarcimento del danno laddove il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa articolo 1494 c.c. . La vendita di cosa viziata va poi tenuta distinta dalla vendita di cosa priva delle qualità, di cui all' articolo 1497 c.c. , ossia private di quanto indispensabile per l'uso cui la cosa è normalmente destinata. Anche in questo caso il compratore potrà chiedere la risoluzione del contratto. A meri fini di completezza, deve infine ricordarsi la consegna di aliud pro alio , fattispecie che ricorre quando la cosa venduta e consegnata appartiene a un  genus  diverso da quello convenuto oppure presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua naturale funzione.   Beni di consumo e la garanzia legale. Con particolare riferimento ai beni di consumo, intendendosi per tali quei beni che costituiscono il prodotto finale di un processo di produzione, tra cui senza onere di dubbio vi rientrano gli automezzi e quindi l'autocarro come nel caso che ci occupa , il Codice del Consumo, agli articolo 128 e ss., prevede una particolare disciplina del diritto di garanzia che l'acquirente può vantare nei confronti del venditore nel caso in cui il bene risulti difettoso ovvero presenti caratteristiche non conformi a quanto pattuito nel contratto. In particolare.  l'acquirente-consumatore, laddove il bene sia difettoso, ha immediatamente diritto alla riparazione o alla sua sostituzione, senza sostenere spesa alcuna, e successivamente ha la possibilità di chiedere una riduzione del corrispettivo, ovvero la risoluzione del contratto. Più in dettaglio, la riparazione, o la sostituzione, devono essere realizzati entro un congruo termine, e senza notevoli inconvenienti per l'acquirente, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale sia stato comperato. Viene inoltre precisato che le spese sostenute per ripristinare la conformità del bene al contratto sono addossate al professionista pertanto sia i costi per la spedizione, che per la mano d'opera e, infine, per i pezzi di ricambio. L'interpretazione letterale della garanzia legale e del provvedimento autorizzato. Nel caso di specie la Corte di merito, conformemente al giudice di prime cure, ha interpretato l'espressione «altra autofficina autorizzata» nel senso di «solo officine Iveco». Sul punto la Corte di Cassazione in commento sostiene che la motivazione è apodittica, intrinsecamente ed irrimediabilmente illogica in quanto non raggiunge il cosiddetto minimo costituzionale, appalesandosi come meramente apparente e quindi inesistente, in quanto non vengono indicati gli elementi alla base di questa interpretazione “privilegiata”. Il ruolo della motivazione nelle sentenze. Nelle pronunce giurisdizionali, la motivazione svolge un ruolo fondamentale. Essa, infatti, ha la duplice funzione di rendere intelligibile la ragione della decisione al soggetto nei confronti del quale è emesso il provvedimento, e di consentire un vaglio sulla sua legalità da parte del giudice dell'impugnazione. Per tale ragione la motivazione deve essere sufficiente, logica e ordinata. È indispensabile, cioè, che dall'insieme delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata. È sulla scorta di tale motivazione che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di F.C. rinviando alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione che procederà, sulla scorta di tali principi, ad un nuovo esame della questione.

Presidente Sestini – Relatore Scarano   Svolgimento del processo Con sentenza del 5/10/2017 la Corte d'Appello di Catania ha respinto i gravami interposti dal sig. C.F., in via principale, e dalla società I. s.p.a., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Ragusa 13/11/2009, di revoca di provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. di autorizzazione alla installazione tramite l'officina N.A.S. s.r.l. o altra officina autorizzata di un cambio nuovo nonché di revoca dell' ordinanza-ingiunzione numero 1042/06 del 11.09.2006 notificata in forma esecutiva il 28.09.2006 di pagamento della spesa sostenuta per detta sostituzione, per avere il C. disatteso il precedente provvedimento attuativo del 03.07.2007, atteso che l'installazione del cambio nuovo doveva essere autorizzata e non in un'officina diversa, nel caso in esame officina R. . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società F.P. s.p.a. già I. s.p.a. e la società N.A.S. s.p.a. Con conclusioni scritte del 13/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del 1 motivo di ricorso, con assorbimento del 2. Già chiamata all'udienza del 28/1/2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. della notifica del ricorso alle parti intimate. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli articolo 669 duodecies c.p.c. , articolo 2033,1512 c.c., articolo 111 Cost. , nonché del Regolamento C.E. 31/7/2002 numero 1400 , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Si duole dell'erroneità dell'impugnata sentenza, per non avere egli disatteso il provvedimento attuativo ex articolo 669 duodecies del 1/7/2006 , atteso che nel medesimo non risulta specificato che l'officina autorizzata che doveva eseguire i detti lavori di riparazione doveva anche essere convenzionata I. , né quale rivenditore doveva fornire il ricambio da sostituire . Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che l'officina autorizzata L.B. a cui si era rivolto era officina Autorizzata nell'accezione desumibile dal titolo, ed eseguiva e/o poteva eseguire interventi manutentivi e di riparazione anche su veicoli I., oltre che altre marche, giusto recte, giusta Regolamento CE 1400/2002 Decreto Monti . Il motivo è per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli articolo 1490 c.c. e ss., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria, sicché il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene v. Cass., Sez. Unumero , 13/11/2012, numero 19702 . Conformemente v. Cass., 18/1/2013, numero 1269 , e, da ultimo, Cass., 14/2/2019, numero 4298 . In tal caso sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, non alterandone quindi la disciplina cfr., con riferimento all'impegno assunto dal venditore, accettato dal compratore, di eliminare i vizi della cosa venduta di cui all' articolo 1490 c.c. , Cass., Sez. Unumero , 13/11/2012, numero 19702 . La garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512 c.c. , in particolare, che sorge non già direttamente dalla legge ma di regola da apposita clausola contrattuale ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e dell'ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, attua, con l'assicurazione di un determinato risultato il buon funzionamento per il tempo convenuto , una più intensa tutela del compratore v. Cass., 30/10/2009, numero 23060 Cass., 28/5/1988, numero 3656 Cass., 9/11/1978, numero 5114 Cass., 11/7/1972, numero 2328. V. altresì Cass., 11/5/1983, numero 3257 , essendo -come detto normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex articolo 1490 c.c. v. Cass., 5/09/1997, numero 8578 , ove si sottolinea che la sua eventuale alternatività a quest'ultima deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente , e della responsabilità stabilita dalla legge articolo 1497 c.c. per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta v. già Cass., 17/1/1975, numero 208 . Può pertanto essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione a dell'esistenza di un tale patto v. Cass., 30,10/2009, numero 23060 Cass., 28/5/1988, numero 3656 b del cattivo funzionamento della cosa, spettando al garante dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio ad es., per uso anormale della cosa del garantito cfr. Cass., 30/10/2009, numero 23060 . E già Cass., 16/6/1980, numero 3813 Cass., 13/12/1977, numero 5428 Cass., 17/1/1975, numero 208 . Si è sotto altro profilo da questa Corte affermato v. Cass., 26/2/2008, numero 5010 , e, conformemente, Cass., 10/7/2014, numero 15761 Cass., 19/10/2016, numero 21062 che, come risulta dalla stessa utilizzazione del termine attuazione nella rubrica dell' articolo 669 duodecies c.p.c. in luogo del termine esecuzione , il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari ed in particolare dei provvedimenti ex articolo 700 c.p.c. , in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 474 c.p.c. , titolo esecutivo. Fra tali provvedimenti è all' articolo 669 duodecies c.p.c. operata la distinzione prescindendo dai sequestri tra provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare e provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro. Riguardo a questi ultimi la suddetta disposizione stabilisce che l'attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due è previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalità e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficoltà o contestazioni, essendo riservate alla cognizione del giudice di merito le ulteriori questioni. L'attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di deformalizzazione , costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice da intendersi come ufficio v. già Cass., 12/1/2005, numero 443 che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato, la relativa esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non potendo appartenere che al giudice che l'ha emesso v. Cass., 26/2/2008, numero 5010 Cass., 9/1/1996, numero 80 . Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l'attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell'esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilità, il sistema delle opposizioni esecutive. In altri termini, anche all'esito dell'introduzione della nuova disciplina procedimento cautelare uniforme si è da questa Corte confermato il precedente consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità in tema di sequestri secondo cui l'attuazione di tali misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento sequestro conservativo , non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell'esecuzione , in quanto l' articolo 669 duodecies c.p.c. regola l'attuazione dei provvedimenti cautelari facendo salva la normativa sui sequestri articolo 677 c.p.c. e ss. , laddove l'abrogazione della disciplina della convalida non ha sottratto al giudice del merito ogni competenza sul sequestro già disposto, prevedendo l' articolo 669 decies c.p.c. che nel corso dell'istruzione il giudice della causa di merito possa su istanza di parte modificare o revocare il provvedimento cautelare, emesso anche anteriormente alla causa, qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze, mentre lo stesso articolo 669 duodecies c.p.c. , con disposizione di chiusura avente carattere generale, stabilisce che ogni questione in ordine all'attuazione della misura cautelare diversa da quelle concernenti le mere difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione articolo 610 c.p.c. va proposta nel giudizio di merito v. già Cass., 12/12/2003, numero 19101 , nel quale sono deducibili le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela v. Cass., 18/6/2014, numero 13903 . Si è al riguardo altresì precisato che il giudice deve emettere un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione di quanto ritenuto conforme al titolo esecutivo azionato, non potendo tuttavia sostituirlo o integrarlo con altro titolo da lui emesso, così gravando il creditore dell'onere di porre in esecuzione un separato comando impartito al debitore in aggiunta o sostituzione di quello recato dal titolo originario cfr., con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione, Cass., 29/8/2013, numero 19877 . In ordine alla relativa interpretazione, deve affermarsene la sindacabilità in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 23/5/2006, numero 12117 , al fine di stabilire se sia conforme ai principi che regolano tale giudizio nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 14/3/2003, numero 3786 , e se il procedimento interpretativo seguito non sia immune da vizi logici o errori di diritto cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, già Cass., 21/11/2001, numero 14727 . Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che, sostituito il cambio rumoroso dell'autocarro I. Stralis dall'officina autorizzata N.A.S. s.r.l. nel OMISSIS , appreso da quest'ultima che il cambio di fabbrica inserito in sostituzione di quello viziato non era nuovo bensì revisionato, l'odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'ordine di relativa sostituzione con altro cambio nuovo di fabbrica giusta provvedimento ex articolo 700 c.p.c. Trib. Ragusa 10/4/2006. Non avendovi ottemperato la N.A.S. s.r.l., l'odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto il provvedimento Trib. Ragusa 3/7/2006, di relativa attuazione ex articolo 669 duodecies c.p.c. Stante insorte difficoltà l'odierno ricorrente ha quindi provveduto ad acquistare il cambio nuovo e a farlo installare dall'officina L.B., chiedendo quindi l'emissione di un secondo provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma spesa per la sostituzione in argomento. Emessa l'ordinanza-ingiunzione Trib. Ragusa 11/9/2006, con atto di precetto notificato in data 9/10/2006 alla N.A.S. s.r.l. l'odierno ricorrente ha intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 22.700,00. Il Tribunale di Ragusa ha quindi revocato l'ordinanza-ingiunzione Trib. Ragusa 11/9/2006, per avere l'odierno ricorrente fatto installare il nuovo cambio da officina diversa dalla N.A.S. s.r.l. o da altra officina autorizzata , con provvedimento del 13/11/2009 successivamente confermato in sede di gravame. Nell'impugnata sentenza la corte di merito, nel richiamare il tenore letterale del provvedimento cautelare ex articolo 669 duodecies c.p.c. Trib. Ragusa 3/7/2006 di autorizzazione dell'odierno ricorrente alla installazione, tramite la N.A.S. s.r.l. o altra officina autorizzata, di un cambio nuovo nel senso di cambio non usato aut originale sul veicolo per cui è causa ha affermato che per quanto il Giudice dell'Attuazione non abbia specificato espressamente che altra officina autorizzata doveva essere officina autorizzata I. , ciò si evince chiaramente dal tenore e/o corretta interpretazione del suddetto provvedimento attuativo, disatteso dall'odierno appellante. Invero, risultando incontestata l'operatività della succitata garanzia sull'autocarro I. Stralis di sua proprietà, la sostituzione del detto cambio doveva necessariamente avvenire tramite la N.A.S. s.r.l. o altra officina autorizzata sempre della stessa I Ciò al fine precipuo di rendere operante la garanzia legale che prevede che quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione . La corte di merito, nel premettere di aderire alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, atteso l'inadempimento, il silenzio e/o rifiuto delle odierne appellate, le difficoltà insorte nell'operazione della sostituzione del cambio nuovo nell'accezione di cambio non usato - , aggiunge che, a tale stregua, l'unico rimedio che aveva l'appellante era quello di chiedere al Giudice dell'Attuazione l'emissione di un ulteriore provvedimento che lo autorizzasse alla sostituzione del cambio nuovo I. presso qualsiasi altra officina autorizzata . Perviene quindi a concludere che, avendo provveduto autonomamente all'acquisto, alla sostituzione ed all'installazione del cambio nuovo presso un'altra officina non autorizzata I., ma Renault , l'allora appellante ed odierno ricorrente ha mantenuto una condotta non conforme al provvedimento attuativo sopra citato a tacer del pregiudizio economico in capo alle odierne appellate, i cui costi sarebbero stati senz'altro inferiori se sostenuti presso una officina autorizzata I. . Dopo aver sottolineato che risulta incontestata nella specie l'operatività della succitata garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512 c.c. sull'autocarro I. Stralis di sua proprietà , i giudici di merito hanno rigettato la domanda dall'odierno ricorrente originariamente formulata sostanzialmente ravvisando dipendere l'inoperatività della stessa dal fatto proprio del garantito, per avere in particolare il medesimo disatteso il precedente provvedimento attuativo del 03.07.2007 laddove ha acquistato e fatto installare il cambio nuovo in un'officina diversa, nel caso in esame officina R. , senza essere stato al riguardo previamente autorizzato. Orbene, va al riguardo osservato che diversamente da quanto -con motivazione apodittica e intrinsecamente e irredimibilmente illogica sul punto non raggiungente invero il c.d. minimo costituzionale, appalesandosi pertanto come meramente apparente e pertanto inesistente v. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014, numero 8053 , e conformemente da ultimo Cass., 18/4/2019, numero 10813 , Cass., 30/5/2019, numero 14754 e Cass., 13/12/2021, numero 39441 dalla corte di merito nell'impugnata sentenza ritenuto in base al riportato tenore letterale del provvedimento provvisoriamente esecutivo depositato in cancelleria il 03.07.2006 de quo non si evince affatto chiaramente che per altra officina autorizzata debba nella specie intendersi esclusivamente una officina autorizzata I. , alla stregua del medesimo risultando per converso legittimata la diversa e contraria tesi prospettata dall'odierno ricorrente. A parte il rilievo che il sopra riportato provvedimento cautelare ex articolo 669 duodecies c.p.c. Trib. Ragusa 3/7/2006 ha ad oggetto la mera installazione di un cambio nuovo nel senso di cambio non usato aut originale sul veicolo per cui è causa , e non anche l'acquisto o la fornitura del medesimo, va sottolineato come già alla stregua dell'evocato relativo tenore letterale si evinca invero chiaramente che la sola installazione del nuovo cambio in argomento dovesse essere effettuata tramite la N.A.S. s.r.l., ovvero tramite non altrimenti precisata altra officina autorizzata . Senz'altro immotivata ed erronea risulta pertanto la suindicata conclusione della corte di merito secondo cui l'espressione altra officina autorizzata debba intendersi come officina autorizzata sempre della stessa I. . Ne' d'altro canto la corte indica al riguardo ulteriori elementi deponenti per la privilegiata interpretazione, del tutto apodittica ed ultronea invero appalesandosi l'affermazione secondo cui essa possa trovare spiegazione in ragione del fine precipuo di rendere operante la garanzia legale che prevede che quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione . Ictu oculi si evince d'altro canto l'erroneità dell'affermazione della corte di merito nell'impugnata sentenza in base alla quale la garanzia legale prevede che quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione . Anche l'ulteriore assunto secondo cui, aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, atteso l'inadempimento, il silenzio e/o rifiuto delle odierne appellate, le difficoltà insorte nell'operazione della sostituzione del cambio nuovo nell'accezione di cambio non usato - , l' unico rimedio che aveva l'appellante era quello di chiedere al Giudice dell'Attuazione l'emissione di un ulteriore provvedimento che lo autorizzasse alla sostituzione del cambio nuovo I. presso qualsiasi altra officina autorizzata , si appalesa invero deporre in senso contrario a quanto ritenuto dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, emergendo ex actis che una siffatta autorizzazione l'odierno ricorrente aveva in realtà già ricevuto, proprio in virtù del richiamato provvedimento attuativo ex articolo 669 duodecies del 1/7/2006. Del tutto apodittica, immotivata e priva di fondamento si appalesa pertanto, a tale stregua, la conclusiva affermazione della corte di merito in ordine al ravvisato mantenimento da parte dell'odierno ricorrente di una condotta non conforme al provvedimento attuativo sopra citato , per avere provveduto autonomamente all'acquisto, alla sostituzione ed all'installazione del cambio nuovo presso un'altra officina non autorizzata I., ma Renault , a fortiori in considerazione della circostanza dedotta dal ricorrente che l'officina L.B. che ha nel caso effettuato la sostituzione del cambio in argomento appariva convenzionata Renault ma eseguiva riparazioni anche su veicoli a marchio I. . Senza sottacersi l'assoluta ultroneità ed inconferenza dell'affermazione a tacer del pregiudizio economico in capo alle odierne appellate, i cui costi sarebbero stati senz'altro inferiori se sostenuti presso una officina autorizzata I. , concernente questione invero estranea a quanto d'interesse in questa sede. Attesa la fondatezza, per quanto di ragione, nei suindicati termini del 1 motivo di ricorso, dell'impugnata sentenza, assorbito il 2 motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione degli articolo 112,113 c.p.c., articolo 1512,1173,1218,1228,2043,20492055 c.c., in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, dolendosi che la corte di merito non si sia pronunziata in ordine al 3 motivo di appello , avendo pertanto omesso di statuire sul diritto del C. ad recte, di avere un cambio nuovo e non revisionato e sulle responsabilità delle odierne intimate , s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il 2. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.