Sì all’usucapione se il possesso ultraventennale viene provato dalle condizioni di separazione personale dei coniugi

«La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati cioè sulla base della sola indicazione del relativo contenuto come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si indentifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, etc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova».

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 17230, depositata il 28 maggio 2022. Il fatto . Due coniugi acquistarono, in comunione, la proprietà di un immobile. Successivamente, però, venne perfezionato tra gli stessi coniugi un accordo di separazione personale, omologato dal tribunale competente con il quale il marito cedette alla moglie la quota ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell'intero di cui era il titolare. Qualche anno dopo venne dichiarato il fallimento della società di persone di cui il marito era il socio accomandatario, ed in estensione anche di quest'ultimo, mentre l'accordo di separazione personale innanzi citato venne trascritto dopo la dichiarazione di fallimento predetta. La moglie adiva il Tribunale territorialmente competente per fare accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva dell'immobile per effetto dell'accordo di separazione “o comunque” per effetto di intervenuta usucapione. La curatela del fallimento, dal canto suo, resistette a tali domande deducendo che l'accordo di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito marito in quanto trascritto successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietà dell'immobile per effetto di usucapione era inammissibile perché l'accordo di separazione personale era valido titolo per l'acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito. Il Tribunale adito rigettò le domande proposte dalla moglie del fallito la quale però adì la Corte di appello che con sentenza ed in riforma della pronuncia di primo grado accertò che l'appellante era proprietaria esclusiva dell'immobile per effetto di usucapione ventennale anche nei confronti del fallito marito e condannò la curatela del fallimento a rimborsarle le spese dei due gradi di giudizio sul presupposto che la moglie aveva posseduto in via esclusiva e uti domina , conformemente al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata, per oltre il ventennio l'immobile oggetto di causa. La curatela del fallimento proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale. La decisione della Corte. I Giudici hanno ritenuto manifestamente infondato, tra gli altri, il primo dei tre motivi di ricorso proposti dalla curatela fallimentare e con i quali quest'ultima denunciava violazione degli articolo 99, 112 de 115 c.p.c. , dell'articolo 11158 c.c., nonché erronea motivazione in relazione all'articolo 360 numero 5 rispetto all'applicazione dell' articolo 45 l.fall. per avere, a suo dire, la Corte territoriale trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento. In particolare, sosteneva la ricorrente, tra le altre cose, che la moglie appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l'accertamento della quota ideale di proprietà, pari alla metà dell'intero dell'immobile de quo e, solo in via subordinata, l'accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte ha comportato, nella specie, violazione dell' articolo 112 c.p.c. I giudici di legittimità, al contrario, affermano che, nella specie, il motivo poneva due questioni la prima di natura solo processuale, riguardava la pronuncia giudiziale su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata nella specie, acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione senza il preventivo esame di quella che si afferma essere stata avanzata in via principale nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell'intero, di proprietà dello stesso bene per effetto dell'accordo di separazione consensuale intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del disponente, ma trascritto dopo tale evento la seconda anche di diritto sostanziale attiene alla compatibilità tra la domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui all' articolo 45 L. Fall Secondo l'organo giudicante, la censura si palesa manifestamente infondata perché priva di oggetto. Essa infatti, continua il Collegio, ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande di accertamento in discorso a esse impresso dalla moglie con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Così però non è. Risulta infatti, proseguono i Giudici, dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riprodotte nel ricorso che la moglie chiese «accogliere la domanda attrice e per gli effetti accertare il diritto di piena proprietà o comunque l'intervenuta usucapione del medesimo in favore dell'attrice». Le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale o a titolo originario usucapione furono chiaramente proposte in via fra loro alternativa sì che costituisce un fuor d'opera l'affermazione della curatela ricorrente di violazione da parte del giudice di appello dell'articolo 112 c.p.c. In conclusione. I Giudici, quindi, concludono affermando che, nel caso in esame, la Corte d'Appello ha giustamente ritenuto la compatibilità tra le due domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminativo del diritto di proprietà che ne costituisce l'oggetto e concludendo per l'avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente così, implicitamente affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge fallimentare .

Presidente Cristiano – Relatore Vannucci Fatti di causa 1. Alla luce del contenuto degli scritti difensivi delle parti anche riproduttivi dei contenuti degli atti e documenti acquisiti al giudizio di merito , sono fra costoro incontroversi i seguenti fatti il omissis i coniugi M.M. e P.G. comperarono, in comunione, la proprietà di immobile sito in omissis il omissis venne fra tali coniugi perfezionato accordo di separazione personale, omologato dal Tribunale di Firenze, con cui, per quanto qui interessa, M. cedette alla moglie la quota ideale di proprietà di tale immobile, pari alla metà dell'intero, di cui egli era titolare il 17 luglio 2014 il Tribunale di Firenze dichiarò il fallimento della omissis s.a.s. omissis e, in estensione, di M.M. in quanto socio accomandatario l'accordo di separazione personale sopra indicato venne trascritto solo il 26 agosto 2014 P. adì il Tribunale di Firenze per far accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva dell'immobile per effetto dell'accordo di separazione o comunque per effetto di intervenuta usucapione la curatela del fallimento resistette a tali domande deducendo che l'accordo di separazione personale non era opponibile alla massa dei creditori del fallito M. in quanto trascritto successivamente alla pronuncia del suo fallimento e che la domanda di acquisto della proprietà dell'immobile per effetto di usucapione era inammissibile perché l'accordo di separazione personale era valido titolo per l'acquisto della proprietà della quota ideale di proprietà del fallito il Tribunale di Firenze rigettò le domande di P 2. Adita da P., la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa il 16 giugno 2017, in riforma della sentenza di primo grado accertò che P. era proprietaria esclusiva dell'immobile per effetto di usucapione ventennale anche nei confronti del fallimento di M. condannò la curatela del fallimento a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello nella misura nella sentenza stessa liquidata. 2.1 La motivazione di tale decisione può essere così riassunta l'appellante possedeva in esclusiva il bene fin dal 1993 tale possesso esclusivo era da lei esercitato uti domina, in quanto deve presumersi conforme al contenuto del titolo derivativo costituito dalle condizioni della separazione omologata la proprietà è diritto dal contenuto autodeterminato, con la conseguenza che la deduzione del suo acquisto a titolo originario non si pone in contraddizione con l'acquisto a titolo derivativo e che sono irrilevanti i modi di acquisto di tale diritto l'avvenuta dichiarazione di fallimento del disponente M. non costituisce fatto idoneo a interrompere il possesso ad usucapionem dell'appellante. 3. La curatela del fallimento della omissis s.a.s. omissis e del socio illimitatamente responsabile M.M. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. La Signora P. resiste con controricorso. 5. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione degli articolo 99,112 e 115 c.p.c. , dell'articolo 1158 c.c., nonché da erronea motivazione in relazione all'articolo 360, numero 5, rispetto all'applicazione della L. Fall., articolo 45, per avere la Corte di Appello trascurato le conseguenze giuridiche decisive della problematica relativa all'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità eseguite successivamente alla sentenza di dichiarazione di fallimento , in quanto a P. appellò la sentenza di primo grado chiedendo in primo luogo l'accertamento della quota ideale di proprietà, pari alla metà dell'intero, dell'immobile sopra indicato e, solo in via subordinata, l'accertamento del suo diritto di proprietà dello stesso immobile per usucapione, con la conseguenza che il mancato rispetto da parte del giudice di appello della sequenza delle domande proposte comporta violazione dell' articolo 112 c.p.c. b il presupposto per l'acquisto della proprietà di bene per usucapione articolo 1158 c.c. è costituito dal non essere il possessore di buona fede proprietario del bene medesimo, mentre P. era già proprietaria dell'immobile per effetto dell'acquisto a titolo derivativo costituito dalla compravendita del OMISSIS e dal valido accordo di separazione personale fra coniugi del OMISSIS , con la conseguenza che essa non poteva acquistare per usucapione la proprietà dell'immobile, anche perché l'acquisto, a titolo derivativo, della proprietà di bene non comporta anche, in presenza di titolo valido, l'acquisto del relativo possesso c l'esistenza e la validità del titolo derivativo, per effetto delle norme dell' articolo 2644 c.c. e L. Fall., articolo 45, esclude ogni ipotesi di acquisto a titolo originario , con la conseguenza che la sentenza di appello ha ignorato la questione relativa all'inefficacia nei confronti dei creditori del fallito della trascrizione dell'accordo di separazione in quanto eseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, da un lato, non si possono sanare con l'usucapione le conseguenze della mancata trascrizione di un atto valido, che sia in sé incapace di produrre effetti verso i terzi, in quanto la sua trascrizione è intervenuta dopo la genesi di un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dell'atto valido e, dall'altro, non si può applicare l'istituto dell'usucapione, nel momento in cui il fatto genetico affermato dall'attore posto come fatto costitutivo del suo diritto, sia un titolo derivativo . 2. Il motivo pone due questioni la prima, di natura solo processuale, riguarda la pronuncia giudiziale su domanda che si assume essere stata proposta in via subordinata nella specie, acquisto della proprietà di bene immobile per usucapione senza il preventivo esame di quella che si afferma essere stata avanzata in via principale nella specie, acquisto di quota ideale, pari alla metà dell'intero, di proprietà dello stesso bene per effetto di accordo di separazione consensuale intervenuto prima della dichiarazione di fallimento del disponente ma trascritto dopo tale evento la seconda, anche di diritto sostanziale, attiene alla compatibilità fra domanda di accertamento di proprietà di bene per effetto di acquisto a titolo derivativo e domanda di accertamento dello stesso diritto per effetto di usucapione e alla refluenza sul regime proprietario del bene del precetto di cui alla L. Fall., articolo 45 . 2.1 La prima censura è manifestamente infondata perché sostanzialmente priva di oggetto. Essa infatti ha il suo esclusivo presupposto nel, dedotto, vincolo di subordinazione fra le due domande di accertamento in discorso a esse impresso da P. con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Così però non e'. Risulta infatti dal contenuto delle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, riprodotte nel ricorso pag. 3 , che P. chiese accogliere la domanda attrice e per gli effetti accertare il diritto di piena proprietà o comunque l'intervenuta usucapione del medesimo in favore dell'attrice dell'immobile in questione. Le due domande di accertamento di proprietà, rispettivamente fondate su acquisti a titolo derivativo compravendita e assegnazione in sede di separazione consensuale o a titolo originario usucapione furono chiaramente proposte come del resto dedotto in questa sede dalla controricorrente - in via fra loro alternativa sì che costituisce un fuor d'opera l'affermazione della curatela ricorrente di violazione da parte del giudice di appello dell'articolo 112 c.p.c 2.2 La seconda censura è infondata. Su di essa la sentenza impugnata ha dato specifica risposta, affermando la compatibilità fra le due domande di accertamento sul rilievo del contenuto autodeterminato del diritto di proprietà che ne costituisce l'oggetto e concludendo per l'avvenuto acquisto di tale diritto per effetto di usucapione ventennale avveratasi prima della dichiarazione di fallimento del disponente così, implicitamente, affermando la non sussistenza del presupposto di applicabilità della citata disposizione della legge fallimentare . E' in primo luogo da premettere la proponibilità della domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela del fallimento, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare a ciò non risultando di ostacolo L. Fall., articolo 42 e 45, in quanto la prima di tali disposizioni, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a fatti acquisitivi di diritti reali tipici che si assumono già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito, mente, mentre la seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall' articolo 2914 c.c. - alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di atti, è del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l' articolo 2651 c.c. , si limita a disporre al riguardo una forma di trascrizione della sentenza e non anche della domanda la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario in questo senso, cfr. Cass. numero 13184 del 1999 cfr. anche, in motivazione, Cass. numero 17605 del 2015 . Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati , individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova in questo senso, cfr., fra le molte Cass. numero 22591 del 2020 Cass. numero 23565 del 2019 Cass. numero 22598 del 2010 Cass. numero 3192 del 2003 Cass. numero 18370 del 2002 Cass. numero 5894 del 2001 Cass. numero 11521 del 1999 Cass. numero 1682 del 1991 Cass. numero 4354 del 1980 . E' poi vero che la norma recata dall' articolo 1143 c.c. secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo , è ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso, tal ché non è dettata per l'usucapione ventennale come quella di specie perché in relazione a questo istituto la sussistenza del titolo a fondamento del possesso non avrebbe alcun significato, non avendo il possessore munito di titolo concretamente idoneo e, quindi, valido alcuna necessità di invocare l'usucapione ai fini della prova del dominio o di altro diritto reale. in questo senso, cfr. Cass. numero 19501 del 2015 Cass. numero 1899 del 2011 Cass. numero 9134 del 1993 . E' però altrettanto vero che in determinate circostanze, come quella di specie in cui vi è titolo valido astrattamente inopponibile alla massa dei creditori del disponente fallito , il titolo ben può rilevare, facendo presumere che il possesso necessario all'usucapione ventennale abbia avuto inizio alla data del titolo inopponibile alla curatela del fallimento arg. da Cass. numero 17605 del 2015 che cassò la sentenza di appello in quanto non aveva ammesso la prova per testimoni relativa alla usucapione formulata da soggetto munito di titolo di acquisto della proprietà di immobile non opponibile alla massa dei creditori dell'alienante fallito perché non trascritto prima della dichiarazione di fallimento . E' dunque condivisibile l'affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui l'inopponibilità del titolo alla massa dei creditori del fallito non esclude il valore iniziale e nei confronti di tutti quelli che potenzialmente subiscono gli effetti dell'usucapione compreso il curatore del fallimento dell'alienante che lo stesso di per sé ha quale mero fatto storico che dimostra salvo prova contraria la data di inizio del possesso da parte dell'acquirente . E ciò, senza considerare che la curatela ricorrente non ha specificamente censurato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso della Signora P. uti domina anche della quota ideale di cui il marito era titolare durava da più di venti anni data di inizio omissis prima della dichiarazione di fallimento in estensione del marito 17 luglio 2014 3. Con il secondo motivo la sentenza è dalla ricorrente ritenuta nulla, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 , per assenza di pronuncia sull'appello incidentale proposto da essa ricorrente per la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ebbe a dichiarare inammissibile la domanda, riconvenzionale, volta a ottenere la cancellazione della trascrizione, eseguita il 26 agosto 2014, del sopra richiamato accordo del 1993 di separazione consensuale fra i coniugi M. e P., omologato dal Tribunale di Firenze. 4. La censura è inammissibile per mancanza di interesse a proporla, in quanto il rigetto del primo motivo di ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui contiene l'accertamento di avvenuto acquisto da parte della Signora P. della proprietà dell'immobile in discorso per usucapione la L. Fall., articolo 45, afferma l'inefficacia assoluta nei confronti dei creditori dell'imprenditore fallito delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi fra le quali è da ricomprendere, ai sensi dell' articolo 2657 c.c. , il verbale di separazione consensuale fra coniugi, contenente trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti reali sugli stessi, omologato dal tribunale in questo senso, cfr. Cass. numero 10443 del 2019 Cass. numero 27409 del 2019 Cass. numero 4306 del 1997 , sì che per conseguire tale effetto non è punto necessario cancellare tali formalità, la cui legittimità è da valutare solo in riferimento alle norme di legge che rispettivamente le governano. 5. Infine, la ricorrente deduce terzo motivo che la sentenza ha erroneamente condannato essa curatela ala pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, in quanto, stante la mancanza di ogni liquidità in capo alla Curatela per essere essa ammessa a Gratuito Patrocinio , gli errori commessi in relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso debbono necessariamente comportare una revisione della pronuncia in ordine alle spese, con conseguente annullamento del capo relativo a tale condanna . 6. Premesso che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale giurisprudenza di legittimità costante cfr. comunque, per tutte, Cass. numero 9064 del 2018 , il motivo, per come non linearmente dedotto è inammissibile, in quanto sembra presupporre l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con conseguente non sussistenza di alcuna censura specifica relativa al capo della sentenza impugnata relativo alla decisione sulle spese processuali l'ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato non interferisce punto sul contenuto precettivo della disciplina del codice di rito relativa alla ripartizione fra le parti delle spese processuali il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, del D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 74, comma 2, non vale peraltro ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa cfr., per tutte Cass. numero 10053 del 2012 Cass. numero 8388 del 2017 . 7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato la curatela ricorrente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da costei anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la curatela ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese anticipate nel presente giudizio, liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 3.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p. A. come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.