Finto agente di modelle si fa inviare selfie senza veli da alcune ragazzine: condannato per pornografia minorile

Evidente la responsabilità penale di un uomo che ha creato falsi profili su Facebook e li ha utilizzati per contattare alcune ragazzine e per convincerle a inviargli foto di loro nude. Irrilevante la mancanza di prove sul pericolo di diffusione del materiale raccolto dall’uomo.

Condannato per pornografia minorile l'uomo che ha finto di essere responsabile di un'agenzia di modelle, ha creato su Facebook falsi profili e li ha utilizzati per convincere delle ragazzine a inviargli alcuni loro selfie senza veli. Ricostruita la delicata vicenda, svoltasi prevalentemente nel mondo virtuale del web, i giudici di merito condannano l'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di pornografia minorile , e lo sanzionano con quattro anni e tre mesi di reclusione e 17mila e 500 euro di multa. Inequivocabile, secondo i giudici, la condotta tenuta on line dall'uomo. In sostanza, quest'ultimo «utilizzando profili non autentici » su Facebook e «presentandosi come responsabile di un'agenzia di modelle» si è procurato e ha prodotto «immagini di natura pornografica» di ben quattro ragazzine di neanche 13 anni. Col ricorso in Cassazione, però, l'uomo fornisce una versione differente della vicenda, sostenendo che egli «non ha prodotto le immagini pedopornografiche, non ha utilizzato le minori per spettacoli o esibizioni e non ha predisposto mezzi per la diffusione di quelle immagini». Inoltre, egli sottolinea anche di non avere «mai incontrato le ragazze», le quali, invece, «con dei selfie hanno prodotto le immagini e le hanno inviate a lui». Come ulteriore difesa, poi, l'uomo sostiene l' inconsapevolezza da parte sua in merito all'età delle ragazze. Non a caso, «molte ragazzine, minori di 13 anni, pur di utilizzare Facebook inseriscono una data falsa per creare il profilo», osserva, per poi aggiungere che «dai profili Facebook delle ragazzine e dai loro atteggiamenti si evinceva un'età maggiore di quella reale». Per i Giudici della Cassazione, però, la linea difensiva proposta dall'uomo non può reggere, poiché le ragazze hanno spiegato con dichiarazioni convergenti di «avere ricevuto richieste di foto nude, dietro compenso di denaro, da agenzie di modelle». Peraltro, l'uomo è stato individuato dalle indagini della Polizia Postale quale «utilizzatore dei profili falsi di agenzie di modelle, impiegati per la richiesta del materiale pedopornografico », e in una conversazione con una ragazzina «l'uomo si presentava quale responsabile di agenzie di modelle per richiederle foto di nudo ». I Giudici precisano poi che «le foto incriminate, anche se non prodotte dall'uomo, sono state da lui conseguite con l'inganno – cioè l'uso di profili falsi e presentandosi quale responsabile di agenzie di modelle – e a volte con minaccia ». Legittima, quindi, la condanna per pornografia minorile, poiché l'uomo, «pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico», «ha istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata». Per i Giudici «tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell' utilizzazione del minore , che non è esclusa dalla eventuale familiarità del minore stesso alla divulgazione di proprie immagini erotiche». Infine, per chiudere il cerchio, i Giudici ritengono irrilevante la presunta « ignoranza » dell'uomo in merito «all' età delle persone offese », e aggiungono che «non risulta necessario l'accertamento del pericolo di diffusione», poiché «ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non è richiesto il concreto pericolo di diffusione di detto materiale».

Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 23 febbraio 2021 ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare, del Tribunale di Catania - giudizio abbreviato -, del 5 dicembre 2018, che aveva condannato A.A.S. alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione ed Euro 17.500,00 di multa, in relazione ai reati unificati con la continuazione di cui agli articolo 81 c.p. e articolo 600 ter c.p. , comma 1, numero 1, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi utilizzando profili non autentici e presentandosi come responsabile di un'agenzia di modelle, si procurava e produceva immagini di natura pornografica delle seguenti ragazze minorenni R.J.P., F.G., D.R.A. e I.N. . Reati commessi in data antecedente e prossima al novembre 2014. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall' articolo 173 c.p.p. , comma 1, disp. att 2. 1. Violazione di legge articolo 600 ter, c.p. . Manifesta illogicità della motivazione. L'affermazione della responsabilità per i reati contestati è stata dichiarata con una motivazione apparente e senza le dovute prove, al di là di ogni ragionevole dubbio. La qualificazione dei reati risulta errata e la difesa ne aveva chiesto la riqualificazione nelle ipotesi di cui agli articolo 609 undecies c.p. o 600 quater c.p Il ricorrente, infatti, non ha prodotto le immagini pedopornografiche, non ha utilizzato minori per spettacoli o esibizioni e non ha predisposto mezzi per la diffusione delle immagini. Egli non ha mai incontrato le ragazze. Le ragazze con dei selfie hanno prodotto le immagini e le hanno inviate al ricorrente. Nessuna richiesta di foto nude è mai stata fatta dall'imputato alle ragazze. Per l'adescamento dei minori è necessario il dolo specifico, è necessario che il soggetto agisca al fine di commettere i reati indicati nella norma. Manca un quadro probatorio completo per l'affermazione della responsabilità del ricorrente. Il materiale sequestrato il 30 luglio 2015 al ricorrente non risulta mai analizzato. Manca, inoltre, la prova della consapevolezza da parte del ricorrente dell'età delle ragazze articolo 609 sexies, c.p. . Infatti, molte ragazze, minori di 13 anni, pur di utilizzare Facebook inseriscono una data falsa per creare il profilo. Dai profili Facebook delle ragazze e dai loro atteggiamenti si evince un'età maggiore, di quella reale. 2. 2. Violazione di legge articolo 600 septies 2, numero 3, c.p. . Nessun legame familiare o sentimentale esiste con le ragazze indicate nell'imputazione. Conseguentemente, la sanzione accessoria, della perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, risulta illegale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile. La Corte di appello ed il giudice di primo grado in doppia conforme con adeguata motivazione, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rileva che la responsabilità del ricorrente risulta dalle dichiarazioni convergenti delle ragazze che avevano ricevuto richieste di foto nude, dietro compenso di denaro, da agenzie di modelle anche con minacce, per R. . L'imputato veniva individuato dalle indagini della Polizia postale allertata con segnalazione dell'ente americano omissis associazione non governativa - del 4 novembre 2015 , quale utilizzatore dei profili falsi di agenzie di modelle, utilizzati per la richiesta del materiale pedopornografico. Tra il ricorrente e R. interveniva una conversazione nella quale il ricorrente si presentava quale responsabile di agenzie di modelle, per richiederle foto di nudo. Conseguentemente, le foto anche se non prodotte dal ricorrente sono state conseguite dallo stesso con l'inganno uso di profili falsi e presentandosi quale responsabile di agenzie di modelle e a volte con minaccia. Il reato configurabile, pertanto, è quello contestato e non i reati di cui agli articolo 609 undecies c.p. o 600 quater c.p. Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall' articolo 600-ter c.p. , comma 1, numero 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che non è esclusa dallà eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche Sez. 3 -, Sentenza numero 2252 del 22/10/2020 Ud., dep. 20/01/2021, Rv. 280825 - 02 . Per il reato di cui all' articolo 600 ter c.p. non può invocarsi l'ignoranza dell'età delle persone offese, non essendo richiamato nell' articolo 609 sexies c.p. . Inoltre, non risulta necessario neanche l'accertamento del pericolo di diffusione Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all' articolo 600-ter, comma 1, c.p. , non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale Sez. U, Sentenza numero 51815 del 31/05/2018 Ud., dep. 15/11/2018, Rv. 274087 - 01 . 4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo della pena accessoria in quanto la stessa risulta prevista dalla legge e prescinde dal legame familiare L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall' articolo 609-nonies c.p. , comma 1, numero 3, costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verificazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa Sez. 3 -, Sentenza numero 5807 del 04/12/2018 Ud., dep. 06/02/2019, Rv. 275695 - 01 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.