Il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale

Per residenza abituale «non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore».

Il Tribunale di Reggio Calabria, dichiarando la propria incompetenza, attribuiva la competenza territoriale al Tribunale di Varese in riferimento ad un procedimento promosso da un padre che aveva richiesto l'affidamento esclusivo dei figli. Il Tribunale di Varese, contestando tale attribuzione, sollevava però il conflitto di competenza. In particolare, la dichiarazione di incompetenza del giudice di Reggio Calabria derivava dalla circostanza che la madre dei bambini, dopo aver subito l'ennesima aggressione, si era trasferita temporaneamente con i figli in provincia di Varese, in attesa però di trovare un'abitazione stabile in provincia di Pavia, dove risiedeva la sua famiglia d'origine e dove la donna aveva trasferito la propria residenza. La Suprema Corte, però, ha escluso la competenza di entrambi i Tribunali. I giudici di legittimità, infatti, hanno chiarito che, in materia di esercizio della responsabilità territoriale, «il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la “residenza abituale” al momento della domanda e a tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori […]» Cass. numero 15835/2021 . Per residenza abituale, però, non si intende un dato meramente quantitativo, cioè la prossimità temporale del trasferimento di residenza e la durata del soggiorno in un'altra città, essendo, al contrario, «necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore» Cass. numero 21750/2012 . Nel caso di specie, alla luce di tali principi, si può ritenere che la donna, trasferendovi la residenza e facendo frequentare ai bambini la scuola del luogo, abbia manifestato la volontà di stabilirsi nella provincia di Pavia e non in quella di Varese, dove invece soggiornava solo temporaneamente. Secondo la Suprema Corte, infatti, al momento della domanda di affidamento, era la cittadina in provincia di Pavia che si avviava ad essere il centro delle relazioni affettive e sociali dei minori, assumendo così il connotato di “residenza abituale” anche se ancora in fase di stabilizzazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Pavia.  

Presidente e Relatore Bisogni Rilevato che Con ordinanza del 20.10.2020 il Tribunale di Varese proponeva d'ufficio richiesta di regolamento di competenza, ex articolo 45 c.p.c., contestando la competenza attribuitagli dal Tribunale di Reggio Calabria in merito al procedimento RG numero 1658/2020, promosso originariamente da O.D. , per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori O.A. ed Oc.Anumero , e successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di. La dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale cii Reggio Calabria scaturiva dal fatto che la sig.ra C. , in data di … antecedente all'instaurazione del giudizio, risalente al 16.04.2020, a seguito dell'ultima aggressione violenta avvenuta in data 02.04.2020, aveva deciso di trasferirsi con i figli minori a omissis , luogo natio dove poteva ancora contare sul sostegno affettivo ed economico della famiglia d'origine. Tuttavia, nelle more della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra C. si trovava temporaneamente a dimorare presso la casa degli zii in omissis , in attesa di trovare definitiva sistemazione a … e qui trasferire la residenza sua e dei figli. Tale ultima circostanza portava il Tribunale di Reggio Calabria a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese. Il Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 20.10.2020, sollevava conflitto di competenza ai sensi degli articolo 45 e 47 c.p.c., rilevando che, mentre l'allontanamento della sig.ra C. era giustificato dall'esigenza di allontanare se stessa e i minori dai continui e violenti litigi che turbavano gravemente il contesto familiare e costituiva pertanto una decisione stabile e tendenzialmente definitiva, la residenza a omissis rispondeva a una mera esigenza transitoria in attesa del definitivo trasferimento a … . Pertanto riteneva che esclusa la possibilità di considerare ancora residenza abituale Reggio Calabria per l'impossibilità di ricostituire ivi un ambiente familiare corrispondente all'interesse dei minori non poteva, per altro verso, affermarsi la propria competenza per essere la residenza a omissis una residenza transitoria. La sig.ra C. ha presentato memoria. Ritenuto che Questa Corte ha recentemente confermato il suo orientamento in merito all'individuazione del giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli articolo 337 bis e ss., affermando che In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della domanda , a tale accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze Cass. numero 15835/2021 . Nel caso di specie, in cui il trasferimento dei minori e il loro conseguente cambio di residenza è avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia da parte del sig. O. , occorre preliminarmente verificare che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori. Questa Corte infatti aveva già avuto modo di precisare che, in relazione al luogo di residenza abituale, non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore Cass. 21750/2012 numero 2715 3/2017 . Alla luce di quanto rilevato nell'ordinanza dal Tribunale di Varese, ovvero con riferimento alle circostanze per cui a la sig.ra C. ha allontanato i figli dalla residenza paterna in modo non ingiustificato dato supportato anche dalle pervenute relazioni del centro antiviolenza della zona a cui la madre si è rivolta prima di trasferirsi b ha agito in modo da far ragionevolmente presumere la volontà di stabilirsi in modo duraturo nella nuova dimora a … trasferimento residenza, ricerca di stabilizzazione della posizione lavorativa, inserimento dei figli nel contesto sociale del luogo, non solo frequentando la scuola ma anche le attività sportive e l'oratorio c dalle relazioni dei servizi sociali risulta che i minori, grazie anche al sostegno affettivo della famiglia materna, godono di una ritrovata serenità ed equilibrio d il Tribunale di Varese ha disposto l'iscrizione dei figli alla scuola del luogo ed ha individuato come riferimento per la pianificazione e il monitoraggio delle visite paterne ai minori i Servizi Sociali del comune di … , vi è ragione di ritenere che, al momento della proposizione della domanda di affidamento mentre Reggio Calabria non poteva costituire più la residenza abituale familiare, se non a costo di un grave nocumento per la serenità e la crescita dei minori, … si avviava ad essere per i minori il possibile centro delle loro relazioni affettive e sociali e dei loro interessi e nel corso del giudizio ha assunto il connotato di un luogo di residenza abituale sia pure in una fase di stabilizzazione. Su questi presupposti va esclusa sia la competenza del Tribunale di Reggio Calabria che del Tribunale di Varese mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia. P.Q.M. Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti.