Ecco la nuova informazione provvisoria delle Sezioni Unite Penali

Revocazione della confisca nelle prove nuove sopravvenute rientrano anche quelle preesistenti alla definizione del giudizio che non siano state dedotte? La risposta dalle SSUU con l’informazione provvisoria numero 9.

Le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta negativa al quesito se, ai fini della revocazione della confisca, ai sensi dell'articolo 28 d.lgs. numero 159/2011, nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento» debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, «sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale». Secondo le SSUU, infatti, «in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'articolo 28 d.lgs. numero 159/2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».

Informazione provvisoria del 26 maggio 2022, numero 9