Militare ruba la sua tessera di riconoscimento dopo che gli era stata ritirata: è furto

La Corte di Cassazione ha chiarito che il fine del profitto che integra il dolo specifico nel reato di furto non consiste necessariamente nella volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto contro la sentenza della Corte militare d'Appello che aveva assolto un militare dal reato di furto per essersi ripreso la propria tessera di riconoscimento, ritirata a seguito dell'aspettativa presa per motivi di salute. La tessera era stata sottratta da un plico sigillato, custodito in un armadio metallico presso la scuola in cui l'imputato prestava servizio. La Corte miliare d'Appello aveva dichiarato l'insussistenza di dolo di profitto del reato di furto commesso dal militare, non avendo la tessera incriminata un vero e proprio valore economico. Specifica invece il Collegio che «il fine del profitto non consiste necessariamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma si può anche risolversi nel soddisfacimento di un bisogno psichico» Cass. numero 4144/2021 . Si specifica infatti, che il fine vero e proprio per il quale il militare aveva deciso di sottrarre in modo furtivo la tessera conservata e sigillata, sia stato del tutto non considerato dalla Corte militare d'Appello. Pertanto, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso ha affermato che «in tema di furto, il fine profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta». Quindi il Collegio ha accolto il ricorso e rinviato per un nuovo giudizio ad un'altra sezione della Corte militare d'Appello.

Presidente Zaza – Relatore Russo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte militare d'appello, riformando la sentenza di condanna del Tribunale militare di Roma del 19 febbraio 2020, ha assolto l'appuntato scelto della omissis C.P. dal reato di furto militare della propria tessera di riconoscimento avvenuto in … tra il omissis ed il … . Si trattava, in particolare, di una tessera ritirata al militare a seguito dei collocamento dello stesso in aspettativa per motivi di salute, e sottratta con modalità imprecisate dal plico sigillato in cui era stata riposta in occasione del ritiro, plico custodito in un armadio metallico degli uffici della Scuola omissis presso cui prestava servizio il ricorrente. Nella sentenza impugnata la Corte militare di appello ha ritenuto non sussistere il dolo di profitto del reato di furto, atteso che la tessera non aveva alcun valore economico e non era esattamente identificabile il vantaggio che la sottrazione aveva determinato in capo all'autore del reato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale militare, che con unico motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il dolo di profitto non deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato in ricorso, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non consiste necessariamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma si può anche risolvere nel soddisfacimento di un bisogno psichico cfr., per tutte, da ultimo, Sez. 4, Sentenza numero 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605 - 01 in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta in senso contrario, in una fattispecie, però, sensibilmente diversa da quella oggetto del presente giudizio, v. Sez. 5, Sentenza numero 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561 - 01 in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale. Nella fattispecie, la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei . Nel caso in esame, il fine per cui l'appuntato scelto della omissis C.P. , dopo aver riconsegnato la tessera di riconoscimento, ha deciso di asportarla dal plico sigillato in cui era custodita negli uffici della Scuola omissis , è rimasto inesplorato nella sentenza impugnata. Nonostante non abbia individuato il fine che ha indotto il militare ad appropriarsi della tessera di riconoscimento, la Corte militare di appello ha comunque pronunciato sentenza liberatoria in considerazione della impossibilità per l'agente di trarre dalla condotta un vantaggio di tipo patrimoniale. Poiché, però, come detto, la mancanza di vantaggio patrimoniale di per sé non esclude la sussistenza del reato, perché il dolo del furto si può anche risolvere nel soddisfacimento di un bisogno psichico, la pronuncia di appello si rivela non sufficientemente motivata, in quanto la Corte d'appello, prima di trarre le conclusioni sulla rilevanza penale o meno della condotta, avrebbe dovuto individuare il motivo, anche non patrimoniale, che in concreto ha determinato la condotta dell'agente. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello, che ex articolo 173 disp. att. c.p.p., si uniformerà al seguente principio di diritto in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.