Accolta la domanda presentata dalla madre, originaria dell’Albania. Decisivo per i Giudici il richiamo alla prioritaria tutela del minore.
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'opposizione presentata da una cittadina straniera soggiornante in Italia con il figlio minore avverso il diniego del permesso di soggiorno. In particolare, la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 31, comma 3, d.lgs. numero 286/1998, in quanto la Corte d'Appello avrebbe interpretato in senso restrittivo il concetto di gravi motivi alla base del rilascio del permesso. Il ricorso è fondato. L'articolo 31, comma 3, d.lgs. numero 286/1998, infatti, riconosce, allo straniero familiare di un minore che risiede sul territorio italiano il diritto di ottenere l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano laddove sussistano gravi motivi che possano condizionare negativamente lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dell'età e dello stato di salute ne consegue che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore «non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto» Cass. civ., numero 15191/2015 . Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che non fosse prospettabile un pericolo di grave danno al benessere e allo sviluppo psico-fisico del minore, escludendo la sussistenza di un danno derivante da un allontanamento dal territorio e di una possibile integrazione in ragione della sua tenera età, in tal modo disattendendo il principio per cui «la speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'articolo 31, comma 3, d.lgs. numero 286/1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale» Cass. civ. sez. II numero 24039/2021 . Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte accoglie il ricorso.
Presidente Relatore Bisogni Rilevato che Con decreto del 06/02/2020, il Tribunale per i Minorenni delle Marche rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente T.S. , madre di T.L. nato in omissis , ad essere autorizzata alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31, comma 3, TUI . Avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva reclamo dinnanzi la Corte di Appello di Ancona chiedendone la riforma e il rilascio dell'autorizzazione a restare in Italia. La Corte di Appello respingeva il reclamo e confermava il decreto impugnato. Avverso il detto provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'intimato non ha presentato memorie difensive. Considerato che Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31, comma 3, in quanto la Corte d'Appello di Ancona avrebbe interpretato in senso restrittivo il concetto di gravi motivi alla base del rilascio del permesso menzionato. Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19 in relazione all'articolo 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 1989 che sancisce il divieto di espulsione di soggetti minori e il diritto all'unità familiare. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31 per carenza ed illogicità della motivazione. Ritenuto che I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e in particolare il primo e secondo motivo sono fondati. Il D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31, comma 3, riconosce, allo straniero familiare di un minore che risiede sul territorio italiano, il diritto di ottenere l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano laddove sussistano gravi motivi che possono condizionare negativamente lo sviluppo psico-fisico del minore, tenendo conto dell'età e dello stato di salute. Secondo l'orientamento di questa Corte La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 31 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto Cass. civ. sez. VI-1 numero 15191/2015 . Nel caso di specie, la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto che non fossero stati dedotti motivi in grado di integrare la gravità richiesta dall'articolo 31, comma 3, TUI, e quindi che non fosse prospettabile un pericolo di grave danno al benessere e allo sviluppo psico-fisico del minore. In particolare, il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un danno al minore derivante da un allontanamento dal territorio nazionale o dall'eventualità di lasciarlo in Italia solo con i parenti. La pronuncia della Corte territoriale non appare conforme alla ratio stessa dell'istituto che secondo l'orientamento di questa Corte, si fonda invece sullo sviluppo psicofisico del minore nel suo insieme, la ratio dell'istituto prevista dal D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31, comma 3, è la tutela del minore globalmente considerata, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica ordinanza del 18/06/2014 numero 13848 e sentenza del 02/12/2015 numero 24476 e che ha come precedente la sentenza oche SSUU del 06/07/2010 numero 21799 in cui si specifica che sono da comprendere tutte le situazioni che possono provocare danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico derivi o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto . La Corte territoriale non considera le conseguenze pregiudizievoli che il piccolo L. incontrerebbe in caso di trasferimento in Albania ovvero se egli rimanesse con i parenti con cui vive in Italia senza la madre costretta a tornare in Albania senza di lui. In altri termini non appaiono valutati dalla Corte distrettuale i pregiudizi che sarebbero causati da un eventuale distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni attuali nè la separazione dalla madre che seguirebbe a quella traumatica dal padre che il minore ha già subito. La Corte di Appello ha infatti escluso la sussistenza del raggiungimento di un sufficiente livello di integrazione linguistico-culturale e sociale del minore nella società italiana adducendo la mancanza del radicamento dello stesso sul territorio solo in ragione della sua età prescolare. Non ha però valutato la travagliata fine del rapporto coniugale dei suoi genitori avvenuto in Albania e che ha determinato la totale perdita di elazione del bambino con il padre. Nè ha considerato che la madre, che conviveva con i suoceri prima della separazione, ha dovuto abbandonare tale residenza e ha deciso di trasferirsi in Italia ospitata dalla cognata regolarmente soggiornante in Italia dove ha ricostituito con il figlio una vita familiare nella prospettiva di una graduale integrazione nel nostro paese. È stata quindi del tutto omessa la valutazione su un aspetto cruciale della vita del minore e delle sue prospettive di crescita in un ambiente familiare sereno e in un contesto sociale che ha già accolto la zia paterna di L. . Di conseguenza non è stato correttamente valutato il potenziale e grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla perdita di una situazione che ha evito I grave disagio connesso alla separazione dei genitori e ha posto in essere una realistica prospettiva di integrazione sociale oltre che la ricostituzione di un tessuto familiare proprio alla sua crescita. Per altro verso appare scontata ma non valutata la lesività psicologica e affettiva che deriverebbe al minore da una separazione anche dalla madre. La corte territoriale valutando automaticamente insussistente una integrazione sociale del minore solo in ragione della sua tenera ha contraddetto la giurisprudenza di questa Corte che valuta il radicamento del minore in una visione complessiva e non meramente legata all'instaurazione di relazioni sociali derivanti dalla frequentazione scolastica e e configura una presunzione di radicamento de minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza familiare del minore ai sensi del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 31, comma 3, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale Cass. civ. sez. II numero 24039/2021 . Nella specie il radicamento del minore va identificato nell'inserimento in un familiare che oltre a risultare di sostegno alla madre e quindi a garantire la possibilità di una relazione fondamentale per un bambino in tenera età sembra garantire anche una prospettiva di crescita decisamente più favorevole rispetto alla situazione delineatasi dopo la separazione dei suoi genitori in Albania. Su tali presupposti appare necessario che la Corte di merito sia investita nuovamente del ricorso ex articolo 31 perché rinnovi il suo giudizio di in conformità ai principi giurisprudenziali citati e prendono in considerazione le circostanze che si sono menzionate e che appaiono rilevanti al fine di affermare ed escludere rischio di grave danno nel caso di un forzato rimpatrio del minore insieme alla madre o di una sua forzata separazione dalla madre. P.Q.M. La Corte accoglie i primi motivi, restando assorbito l'ultimo, cassa decreto impugnato e rinvia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa posizione. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione del presente provvedimento sia omessa l'applicazione delle generalità e degli altri elementi identificati delle parti.