Per la concessione del permesso di necessità di cui all’articolo 30 ord. pen. devono sussistere tre requisiti l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su un ricorso presentato da un detenuto che aveva chiesto il permesso di partecipare al funerale della nonna. La Corte d'Appello, infatti, gli aveva negato tale autorizzazione, sostenendo che il trasferimento dell'imputato nel luogo del funerale potesse essere rischioso in considerazione sia della pericolosità dello stesso detenuto, sia della pandemia da COVID – 19. I giudici, inoltre, argomentavano che l'unione spirituale con la defunta potesse ugualmente realizzarsi, mediante la preghiera, anche nei luoghi di culto del carcere. Il detenuto ricorre in Cassazione, denunciando l'inosservanza della legge penale. In particolare, egli sostiene che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni a norma dell'articolo 30 ord. pen per la concessione dell'autorizzazione a partecipare alle onoranze funebri. La doglianza è fondata. Per concedere il permesso di necessità di cui all'articolo 30 ord.penumero , infatti, sono necessari tre requisiti l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare. L'accertamento di tali requisiti, inoltre, deve essere compiuto tenendo conto «dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell'imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive» Cass. numero 15953/2015 . La Corte d'Appello, pertanto, ha sbagliato perché ha fondato la sua decisione su un presupposto che non incide sull'an della concessione, ma sulle modalità esecutive del permesso, le quali devono essere stabilite in vista della tutela delle «esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, e possono includere, avuto specifico riguardo alla personalità del soggetto e all'indole dei reati, l'imposizione della scorta». Secondo la Suprema Corte, inoltre, anche l'argomentazione dei giudici di secondo grado sull'unione spirituale con la nonna all'interno dei luoghi di culto del carcere risulta in contrasto con le finalità dell'articolo 30 ord. penumero Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Presidente Zaza – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha negato, in sede di reclamo ai sensi degli articolo 30 e 30-bis Ord. penumero , il permesso chiesto dal detenuto N.G. in regime di custodia cautelare in carcere, per partecipare al funerale o alla tumulazione della nonna P.A. . 1.1. La Corte territoriale ha osservato che, nonostante la tragica portata dell'evento, nella fattispecie non ricorre l'eccezionalità dell'esigenza posta a fondamento della richiesta e che l'unione spirituale con la nonna deceduta davanti alla tomba può ugualmente realizzarsi mediante il raccoglimento e la preghiera nei luoghi di culto del luogo di detenzione. Inoltre, nel provvedimento impugnato vengono evidenziati i rischi di un trasferimento da … a … connessi sia alla pericolosità dell'imputato sia alla pandemia da Sars2-Covid 19. 2. Il detenuto, mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con i quali denuncia, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità del citato provvedimento. 2.1. Secondo il ricorrente, la concessione del permesso, di cui nella specie sussisterebbero appieno le condizioni a norma dell'articolo 30, comma 2, Ord. penumero , non si porrebbe affatto in contrasto con le esigenze di cautela per il cui soddisfacimento sarebbe previsto l'ausilio della scorta al fine di recarsi presso il cimitero ove è sepolta la congiunta. Considerato in diritto 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato e che pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Come è noto, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'articolo 30, comma 2, Ord. penumero , devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell'imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive in senso conforme, Cass. Sez. 1, numero 15953 del 27/11/2015, Vitale, Rv. 267210 . 3. Pertanto ha errato la Corte territoriale nel fondare la decisione su un presupposto incidente non sull'an della concessione, ma solo sulle modalità esecutive del permesso, che debbono essere stabilite, a norma dell'articolo 64 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. numero 230 del 2000, proprio in vista della tutela delle rappresentate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, e possono includere, avuto specifico riguardo alla personalità del soggetto e all'indole dei reati, l'imposizione della scorta. 3.1.Inoltre, il richiamo alla possibilità di una unione spirituale del detenuto con la nonna defunta all'interno dei luoghi di culto del luogo di detenzione risulta inconferente ed in contrasto con le finalità proprie dell'articolo 30 Ord. penumero . 4. Il provvedimento impugnato deve essere per l'effetto annullato, con rinvio al giudice che l'ha pronunciato, che procederà a nuovo esame sulla base dei principi suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.