«Qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa, ma anche l’insussistenza della condizione ostativa di cui al citato d.l. numero 69/1988, articolo 2, comma 10».
La Corte d'Appello di Lecce rigettava l'impugnazione dell'INPS, avendo accolto la domanda, proposta da parte di una lavoratrice, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla pensione IO. L'Ente previdenziale ricorre, quindi, in Cassazione sostenendo il mancato accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno in questione. La doglianza è fondata. Secondo l'articolo 2, d.l. numero 69/1988 «l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge» e non spetta se «la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare». Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 1697 c.c. «qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato d.l. numero 69/1988, articolo 2, comma 10» Cass. numero 6155/2004, numero 8973/2014 . E la l. numero 222/1984 ha introdotto un'unica nozione di “inabilità” che «vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione articolo 2 , sia alla pensione di reversibilità come si evince dal riferimento contenuto nella citata legge, articolo 8, e della l. numero 903/1965, articolo 21 e 22 , sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato articolo 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, numero 797, l'articolo 4» Cass. numero 16955/2004, numero 10953/2016, numero 8678/2018 . Sono, quindi, inabili «le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» Cass. numero 10953/2016, numero 8678/2018 . Non essendoti attenuta la Corte territoriale a tali principi, il Collegio accoglie il ricorso.
Presidente Leone – Relatore Calafiore Rilevato che con sentenza numero 12 del 2020, la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da N.R. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla pensione lo di cui fruiva, decorrente dal mese di agosto 2008 la Corte territoriale ha ritenuto integrato il presupposto relative alla condizione di soggetto inabile a proficuo lavoro fin dal mese di maggio 2016, come attestato dalla Commissione sanitaria di … in relazione alla domanda di pensione per inabilità civile, dovendosi ritenere sufficiente tale accertamento ed irrilevante che la parte non si fosse sottoposta alla visita finalizzata ad accertare lo stato di inabilità ai sensi della L. numero 222 del 1984 avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Inps formulando un motivo resiste N.R. con controricorso la proposta del relatore sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.L. 13 marzo 1988, numero 69, articolo 2, comma 2, convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, numero 153 il ricorrente osserva che l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata aveva, nella sostanza, impedito l'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge sull'assegno per il nucleo familiare, nella ipotesi del più favorevole tetto reddituale, giacché aveva ritenuto idoneo l'accertamento effettuato al diverso fine della ricorrenza del presupposto sanitario necessario ad ottenere la pensione di inabilità civile e ciò pur trattandosi di presupposto non pienamente coincidente con quello qui richiesto, che rinvia alla inabilità di cui alla L. numero 222 del 1984 il ricorso deve essere accolto l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, numero 69, articolo 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, numero 153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge la disciplina dettata dal citato D.L. 13 marzo 1988, numero 69, articolo 2., comma 3, ha rinviato, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, numero 1124, e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quel che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare nel citato D.L. numero 69 del 1988, articolo 2, comma 10, è previsto che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare ne consegue che, a norma dell'articolo 2697 c.c., qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. numero 69 del 1988, articolo 2, comma 10 v. Cass. 27 marzo 2004, numero 6155 v. pure Cass. 17 aprile 2014, numero 8973 ulteriore profilo, rilevante nella controversia in esame, è quello relativo al destinatario della prestazione, che vede come unità di riferimento il nucleo familiare, che può essere composto dal richiedente lavoratore o titolare della pensione, dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro la L. numero 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di inabilità che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione articolo 2 , sia alla pensione di reversibilità come si evince dal riferimento contenuto nella citata L., articolo 8, e della L. 21 luglio 1965, numero 903, articolo 21 e 22 , sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato articolo 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, numero 797, l'articolo 4 Cass. 26/08/2004, numero 16955 Cass. 26/6/2016, numero 10953 Cass. 9/4/2018, numero 8678 sono quindi inabili alla stregua della L. numero 222 del 1984, articolo 2 e 8, contenenti identica dizione, le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto in tal senso, Cass. numero 10953/2016, cit., e Cass. numero 8678/2018, cit. la Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all'ottenimento della relativa pensione ai sensi della L. numero 118 del 1971, articolo 12 il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, il quale si atterrà ai principi di diritto su espressi e provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.