Nei guai un uomo che aveva esposto, sul cruscotto della propria autovettura, una copia del contrassegno medico difforme dal documento da cui ha tratto origine, e quindi «idoneo a trarre in inganno la pubblica fede».
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ex articolo 477-482 c.p., per avere istigato ignoti a formare un contrassegno attestante la qualifica di “medico nell'esercizio dell'attività professionale”, che aveva poi esposto sull'autovettura a lui intestata, con tutti i benefici connessi. In particolare, il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione del fatto, da ricondursi all'uso di atto falso punibile ai sensi dell'articolo 489 c.p., in quanto la contraffazione avrebbe riguardato una mera fotocopia, priva di attestazione di autenticità e, conseguentemente, priva di natura fidefacente, il che avrebbe reso il documento inidoneo ad essere utilizzato «alla stregua di un originale o di una copia autentica così come richiesto ai fini dell'integrazione dei reati di falso materiale dalla giurisprudenza di legittimità e segnatamente dalle Sezioni Unite». Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ha stabilito che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» Cass. penumero , numero 35814/2019 . Nello specifico, le Sezioni Unite hanno delineato i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l'utilizzo di una falsa copia», riconoscendo suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di un documento quando «sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme» in tal caso, la contraffazione è riconducibile alle fattispecie di cui agli articolo 476 o 477 c.p. «secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente» Cass. penumero , numero 7385/2007 . Pertanto, «deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto originale rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda» Cass. penumero , numero 45369/2019 . Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha quindi correttamente ravvisato il reato di cui agli articolo 477-482 c.p., in quanto ha accertato che l'imputato ha esposto, sul cruscotto della propria autovettura, una copia del contrassegno medico, difforme dal documento da cui ha tratto origine, come se la copia fosse a questo conforme, ed ha attribuito a tale atto «una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede» la contraffazione, dunque, «è stata munita di tutti i requisiti necessari a presentarla con l'apparenza dell'atto riprodotto di cui si intendeva dimostrare l'esistenza», in quanto «se la falsificazione cade sulla copia, non è ravvisabile il reato, perché non è previsto se, invece l'attività decettiva cade sull'originale, nel senso che esso riproduce, con l'apparenza della verità, un atto inesistente, il reato sussiste». Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte respinge il ricorso.
Presidente Stanislao – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato A.C. colpevole del reato di falso a lui ascritto ai sensi degli articolo 477- 482 c.p., per avere formato o istigato ignoti a formare un contrassegno attestante la qualifica di ‘medico nell'esercizio dell'attività professionale, che esponeva sull'autovettura a lui intestata, con tutti i benefici connessi, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato omissis , il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo denuncia l'erronea qualificazione del fatto, da ricondursi all'uso di atto falso punibile ai sensi dell'articolo 489 c.p. Secondo la Difesa, la Corte di appello non ha fatto buon uso dei criteri distintivi tra realizzazione di un atto falso e utilizzo di atto falso. Premette il difensore che, nel caso di specie, le sentenze di merito fotografano una realtà di mero utilizzo di un atto formatosi aliunde, come dimostra la circostanza che, accanto al contrassegno, l'imputato avesse apposto, per avvalorarne l'efficacia dimostrativa, un foglio con i propri dati anagrafici e la dicitura Dott. A. . 2.1.1. Ciò posto, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di questa Sezione - in particolare dalla richiamata pronuncia numero 836 del 2020 dep. 2021 , in tema di uso di pass per invalidi, in cui i giudici di legittimità hanno ritenuto ricorrere la fattispecie dell'articolo 489 c.p., nella riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e nell'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché si tratti di documento utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica - il reato non sussiste laddove, come nel caso in scrutinio, si tratti di fotocopia che appaia come tale, non avendo idoneità ingannatoria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizi della motivazione in punto di realizzazione dell'atto falso, evidenziando, in particolare, la contraddittorietà del ragionamento con il quale la Corte di appello - a fronte di una imputazione concentrata esclusivamente sul contrassegno - ha argomentato la falsità valorizzando l'ulteriore documento, affiancato al primo, nell'esposizione sul cruscotto dell'auto, contenente i dati anagrafici del ricorrente, tuttavia, non inserito nella imputazione. In tal modo, i giudici di merito non hanno dimostrato che l'atto fosse, da solo, idoneo a schermare e garantire all'A. il risultato giuridico a cui era preordinato l'atto, nè che la falsificazione fosse a lui riconducibile, dal momento che quel contrassegno avrebbe potuto essere spendibile da chiunque avesse utilizzato il veicolo. 2.3. Il terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, e lamenta il vizio di motivazione, solo apparente, con cui la Corte di appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza adempiere al preciso onere argomentativo che lo specifico motivo di appello avrebbe richiesto, in considerazione anche delle complessive caratteristiche del fatto, di modesta gravità. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. 1.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il primo motivo sconta il vizio della genericità dal momento che enuncia - in premessa - la errata qualificazione del fatto da ricondurre all'articolo 489 c.p., ma articola il motivo nei termini della distinzione tra utilizzo e realizzazione del falso, che è il medesimo tema trattato nel secondo motivo, per quanto sotto il profilo, questa volta, del vizio di motivazione. 1.1. Ebbene, omette il ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato la questione ed ha replicato facendo ricorso alla prova logica, laddove ha sottolineato come la realizzazione dell'atto falso fosse riconducibile all'imputato in quanto titolare dell'interesse a conseguire l'effetto decettivo. La valutazione è condivisibile, sol che si consideri che essa trova cristallina evidenza nella apposizione di un ulteriore foglio, sul cruscotto dell'autovettura intestata al ricorrente, contenente il suo nominativo. 1.2. Quanto alla qualificazione del falso ai sensi degli articolo 477- 482, c.p., contestata dall'imputato, l'obiezione non ha pregio. Il ricorrente, come premesso, è stato ritenuto colpevole della contraffazione del contrassegno di medico. Egli sostiene che la contraffazione avrebbe riguardato una mera fotocopia, priva di attestazione di autenticità e, conseguentemente, priva di natura fidefacente. Il che avrebbe reso il documento inidoneo ad essere utilizzato alla stregua di un originale o di una copia autentica così come richiesto, ai fini dell'integrazione dei reati di falso materiale, dalla giurisprudenza di legittimità e segnatamente dalle Sezioni Unite sentenza numero 35814 del 2019 . La tesi propugnata in ricorso si fonda su una erronea interpretazione dei dettami contenuti nella pronuncia appena citata e si pone in contrasto con un consolidato filone giurisprudenziale. Con la sentenza numero 35814 del 28/03/2019, Marcis, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale Rv. 276285 . L'esatta comprensione del principio così massimato passa attraverso la lettura dell'apparato motivazionale. Le Sezioni Unite si sono preoccupate di delineare i limiti della rilevanza penale della contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente compiuta mediante l'utilizzo di una falsa copia e, al riguardo, hanno dichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nella giurisprudenza di legittimità cfr., in motivazione, Sez. 5, numero 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112 Sez. 5, numero 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443 , che, nel definire meglio l'ambito di estensione del principio, ha riconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di un documento quando sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme in tal caso la contraffazione è riconducibile alle fattispecie di cui agli articolo 476 o 477 c.p. secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente . Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto originale rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda . In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva Sez. 5, numero 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006 Sez. 5, numero 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 Sez. 5, numero 11537 del 26/11/2021, Stucchi, numero m. . 1.3.In conformità alle linee guida sopra tracciate, la sentenza impugnata ha ravvisato, nella condotta in contestazione, il reato di cui agli articolo 482-477 c.p., poiché - alla luce degli elementi in atti - ha accertato che l'imputato ha esposto, sul cruscotto della propria autovettura, una copia del contrassegno medico, difforme - in un punto qualificante quale quello attestante la qualità di medico - dal documento da cui ha tratto origine rimasto estraneo alla vicenda , come se la copia fosse a questo conforme e ha attribuito a tale atto una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede Sez. 5, numero 24012 del 12/05/2010, Pezone, Rv. 247399 dato che la contraffazione è stata munita di tutti i requisiti necessari a presentarla con l'apparenza dell'atto riprodotto di cui si intendeva dimostrare l'esistenza. E questo perché, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla richiamata giurisprudenza se la falsificazione cade sulla copia, non è ravvisabile il reato, perché non è previsto se, invece l'attività decettiva cade sull'originale, nel senso che esso riproduce, con l'apparenza della verità, un atto inesistente, il reato sussiste. 2. Il terzo motivo è inammissibile perché il mero riferimento ai precedenti penali è satisfattivo dell'obbligo di motivazione. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola, ben potendo, il giudice di merito, escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Sez. 6, numero 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419 conf. sez. 5, numero 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 , essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso Sez. 2, numero 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 Sez. 2 -, numero 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02 . 2.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, dopo avere dato atto dei precedenti penali fondanti la recidiva, ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, neppure dedotti dalla Difesa. 3.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.