È lecito l’utilizzo dei tabulati telefonici nei procedimenti penali pendenti solo se chiesti dal Pubblico Ministero

La Corte di Cassazione ha confermato che sono utilizzabili nei procedimenti penali pendenti i tabulati telefonici, acquisiti su richiesta del solo Pubblico Ministero. 

La Corte d'Appello di Firenze rideterminava la pena nei confronti di un uomo accusato del reato di molestie ai danni del nuovo amante della sua ex compagna. A confermare la colpevolezza dell'imputato erano stati alcuni tabulati telefonici, nonché l'attendibilità delle testimonianze riferite in fase di Appello. Avverso la sentenza di secondo grado, l'uomo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, contravvenendo alle norme processuali. Il ricorso è stato respinto. La tesi difensiva dell'imputato ruotava intorno alla presunta non utilizzabilità dei suddetti strumenti di prova, sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adducendo che non fossero stati acquisiti dal giudice competente, ma dalla polizia giudiziaria, per iniziativa del Pubblico Ministero. Tuttavia, l'imputato non aveva tenuto conto che i tabulati telefonici sono utilizzabili nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021, grazie all'entrata in vigore del d.l. numero 132/2021, per accertare reati di particolare gravità, come quello del caso in esame relativo alle molestie. Per questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso.

Presidente Bricchetti – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2021 della Corte di appello di Firenze, per quanto di interesse ed in parziale riforma della sentenza in data 27 marzo 2019 del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena nei confronti di B.G. in mesi due di arresto e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile P.S. . 1.1. La Corte territoriale ha confermato la condanna del B. per il reato di molestie articolo 660 c.p. ai danni di P.S., da lui ritenuto il nuovo amante di R.C. con cui l'imputato in passato aveva intrattenuto una relazione conclusasi per volontà della donna tali fatti si erano verificati in omissis dall'agosto 2016 sino al 7 agosto 2017, data in cui era stata eseguita nei confronti dell'imputato la misura cautelare prevista dall'articolo 282 ter c.p.p 1.2. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto provate le telefonate di molestie, oggetto della imputazione, effettuate dal B. al P. non in forza dei tabulati telefonici, ma piuttosto sulla base di quanto riferito nel corso del giudizio dai testimoni e dallo stesso imputato che, nel proprio appello, le aveva ampiamente presupposte. Di riflesso, è stata ritenuta priva di ricadute concrete nel presente giudizio la pronuncia 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia della Unione Europea CGUE nella causa C.-746/2018 che ha affermato l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria a seguito di autorizzazione del solo pubblico ministero. 1.3. Infine, la Corte di appello non ha accolto la richiesta subordinata di ammissione all'oblazione articolo 162 bis c.p. poiché non formulata entro il termine di decadenza e ha escluso la possibilità di rimessione nei termini in quanto il primo giudice si era limitato a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica derubricando il delitto di cui all'articolo 612 bis c.p., nella contravvenzione prevista dall'articolo 660 c.p. non aveva, in altre parole, illegittimamente modificato l'imputazione, contestando un fatto diverso. In ogni caso, secondo i giudici di appello, l'istanza di oblazione non poteva essere accolta perché le condotte del B. non erano cessate spontaneamente, ma solo a seguito della esecuzione della misura cautelare prevista dall'articolo 282 ter c.p.p. quanto richiesto dall'imputato si poneva, pertanto, in contrasto con la finalità premiale dell'istituto. Era, inoltre, ostativa all'oblazione anche la gravità del fatto, oggetto della imputazione, per come contestualizzato nell'ambito del processo. 2. Avverso tale sentenza B.G., per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con particolare riferimento alle disposizioni della Direttiva 2002/58/CE, avendo la Corte di appello ritenuto utilizzabili i dati dei tabulati relativi all'utenza telefonica in uso all'imputato. In particolare, il ricorrente richiama, a sostegno della riportata censura, la citata sentenza della CGUE e ne desume che i tabulati telefonici, mancando l'autorizzazione all'acquisizione da parte del giudice procedente, non potevano essere utilizzati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte di appello, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e , per omessa motivazione sulla valutazione della prova delle telefonate effettuate dall'imputato e dirette a P.S., essendosi limitata a sostenere in modo apodittico che la prova delle telefonate si ricava - a prescindere dal profilo della utilizzabilità dei tabulati - da quanto riferito dai vari dichiaranti e dallo stesso imputato in sede di esame. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , la violazione dell'articolo 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, e dell'articolo 162 bis c.p., per non avere la Corte di appello accolto nè la domanda di oblazione nè la richiesta di rimessione in termini per proporre una nuova domanda a seguito della riqualificazione giuridica del fatto da parte del primo giudice. 3. P.S., costituitosi parte civile, ha depositato memoria difensiva e ha concluso nei termini sopra riportati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo si rileva che la censura è priva di pregio, considerato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione del primo giudice non è stata confermata sulla base dei tabulati, ma piuttosto in forza di quanto riferito dai dichiaranti e dal contenuto del gravame del B. nel quale le telefonate dirette al P. sono state ampiamente presupposte pag.14 sentenza di appello . 2.1. In ogni caso i predetti tabulati telefonici, al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione, sono utilizzabili infatti, in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 132, comma 3, conseguente al D.L. 30 settembre 2021, numero 132, conv., con mod., dalla L. 23 novembre 2021, numero 178, la gravità dell'ingerenza sulla vita privata conseguente all'accesso ai dati di traffico va esclusa - alla stregua di quanto affermato dalla sentenza CGUE del 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 - ove l'acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l'utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dal D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, comma 1 bis, cit., per l'accertamento di reati di particolare gravità compreso quello di molestie , come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell'imputato solo unitamente agli altri elementi di prova Cass. Sez. 6, Sentenza numero 6618 del 3 dicembre 2021, Rv. 282287 . 3. Con riferimento al secondo motivo va evidenziato che il ricorrente non contesta in modo specifico il richiamo operato dalla Corte territoriale - per ritenere provate le telefonate al P. - all'appello nel quale le suddette telefonate sono ampiamente ammesse. La censura è quindi inammissibile avendo omesso il B. di confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata sul punto. 4. Infine risulta infondato anche il terzo motivo del ricorso. In materia di oblazione, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'articolo 162 c.p., nè quella speciale prevista dall'articolo 162 bis c.p., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a l'applicazione del beneficio vedi, Cass. Sez. U, Sentenza numero 32351 del 26/ 6/2014 Rv. 259925 . Nel caso in esame la richiesta non è stata presentata nei termini previsti e considerato che non vi è stato un mutamento del fatto storico, ma unicamente una diversa qualificazione giuridica dello stesso da parte del Tribunale di Firenze, l'istanza di restituzione in termini non poteva essere accolta. Si aggiunga che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 192 del 2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, nella parte in cui non prevede che l'imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile . 5. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nella misura indicata nel dispositivo. Infine si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in considerazione dell'oggetto dell'imputazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente procedimento dalla parte civile P.S., che si liquidano in complessivi Euro 3.015,00, oltre accessori di legge.