Guida in stato di ebbrezza: in caso di estinzione del reato, il GUP non può pronunciarsi sulla revoca della patente

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che abbia dichiarato l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova «non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del d.lgs. numero 285/1992, articolo 224, comma 3 […]».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una vicenda riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Il GUP, dopo aver ritenuto estinto il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, aveva infatti trasmesso gli atti al Prefetto per l'applicazione della suddetta sanzione nei confronti dell'imputato. L'accusato ricorre in Cassazione, affermando che il giudice, stabilendo l'applicazione della revoca della patente, abbia travalicato la potestà del Prefetto. La doglianza è fondata. Per quanto riguarda il tema della guida in stato di ebbrezza, infatti, il giudice che abbia dichiarato l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova «non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del d.lgs. numero 285/1992, articolo 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal d.lgs. numero 285/1992, articolo 186, comma 9-bis, e articolo 187, comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto articolo 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria» Cass. numero 29796/2017 . Nel caso in esame, il giudice ha quindi sbagliato nel disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della revoca della patente. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso.

Presidente Ferranti – Relatore Cirese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14.10.2021 il Gup del Tribunale di Como, dopo che in sede di opposizione a decreto penale di condanna emesso in relazione al reato di cui al D.Lgs. numero 285 del 30 aprile 1992 articolo 186 comma 2, lett. c , 2 sexies, Y.O.        , era stato ammesso alla messa alla prova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo essendo il reato estinto per esito positivo della stessa. Visto l’articolo 224 C.d.S. ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Prefetto per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida . 2. Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo lamenta ex articolo 606 c.p.p., lett. a l’inosservanza della legge penale sotto il profilo della violazione del disposto di cui agli articolo 168 ter c.p., comma 2, secondo periodo D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 224, comma 3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sotto il profilo della violazione del disposto di cui al D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 224, comma 3, e articolo 222, comma 1 esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo. Deduce che nella sentenza impugnata il giudice, anziché limitarsi ad ordinare la trasmissione della sentenza al Prefetto, ha travalicato la potestà riservata a quest’ultimo stabilendo l’applicazione della revoca della patente di guida. Con il secondo motivo di ricorso lamenta ex articolo 606 lett. e c.p.p. la contraddittorietà della motivazione atteso che il giudice, pur dando atto nella sentenza della propria incompetenza per l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa, nel dispositivo dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida . Con il terzo motivo di ricorso ex articolo 606 c.p.p., lett. b lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge. Deduce che in relazione ai reati contestati la sanzione accessoria è quella della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.   Considerato in diritto 1.1.Le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondate. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'articolo 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 224, comma 3, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dal D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 186, comma 9-bis, e articolo 187, comma 8-bis, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto articolo 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria Sez. 6, numero 29796 del 25.5.2017, Feraboli, Rv. 270348 Sez. 4, numero 39107 dell'8.7.2016, Rossini, Rv. 267608 . Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice, pur richiamando nella parte motiva detta giurisprudenza, tuttavia, nel dispositivo ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che elimina. Conseguentemente dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Como per quanto di competenza.