Ruota incastrata nel tombino, caduta rovinosa per il ciclista: la lenta andatura del velocipede salva il Comune

Impossibile addebitare responsabilità all’ente locale. Evidente, difatti, secondo i Giudici, la condotta disattenta della persona danneggiata, che avrebbe potuto facilmente evitare il pericolo.

Colpevole il ciclista che, nonostante l'andatura lenta e la buona visibilità, finisce con una ruota in un tombino e per questo cade rovinosamente a terra. Scenario dell'episodio è un piccolo paese in Puglia. A finire sotto accusa è il Comune, citato in giudizio da un uomo che chiede «il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di una caduta dalla bicicletta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di un tombino in cui era andata ad incastrarsi la ruota anteriore del velocipede». I giudici del Tribunale ritengono palese la responsabilità del Comune, condannato per questo a versare oltre 110mila euro al ciclista vittima della caduta. Di parere opposto, invece, i giudici d'appello, i quali accolgono le obiezioni proposte dall'ente locale e sanciscono che la responsabilità dell'incidente è addebitabile alla condotta dell' uomo in sella alla propria bici. In Cassazione, però, il ciclista prova a riaffermare la responsabilità del Comune. In questa ottica egli osserva che «oggetto del giudizio non è la regolarità del piano stradale, quanto l' efficacia della caditoia esistente, la quale ha una feritoia talmente ampia da consentire alla ruota della bicicletta di finirci dentro, rimanendo incastrata», e aggiunge poi che è irrilevante il riferimento alla «sufficiente illuminazione al momento della caduta» e che egli «ha tenuto una condotta corretta», mentre «la caditoia costituisce certamente un'insidia e il Comune non ha verificato la sicurezza della strada». Per i Giudici di terzo grado, però, va condiviso il pronunciamento emesso dalla Corte d'Appello. In sostanza, «va attribuita l' intera responsabilità dell'accaduto al ciclista ». Ciò perché «il tombino , in cui andò ad infilarsi la ruota della bicicletta, era perfettamente visibile , in quanto di colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il piano stradale» e «l' illuminazione pubblica era sufficiente , essendo avvenuta la caduta subito dopo il passaggio di una processione religiosa». Inoltre, «la persona danneggiata stava percorrendo la strada contromano, cioè sul lato sinistro». Questi elementi sono sufficienti per ritenere, concludono i Giudici, che «la caduta sia stata il frutto di una disattenzione del ciclista, tanto più evidente in considerazione della bassa velocità alla quale egli stava procedendo». E proprio la condotta superficiale del ciclista libera da ogni responsabilità il Comune.

Presidente Amendola - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. D.S. convenne in giudizio il Comune di […], davanti al Tribunale di Taranto, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di una caduta dalla bicicletta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di un tombino nel quale era andata ad incastrarsi la ruota anteriore della bicicletta. Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico-legale, il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il Comune al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di Euro 110.794,83 oltre interessi, e compensò le spese di giudizio. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal D. e in via incidentale dal Comune di […] e la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 4 luglio 2019, ha accolto l'appello incidentale e, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del danneggiato, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce ricorre D.S. con atto affidato a tre motivi. Resiste il Comune di […] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articolo 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il Comune controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 , violazione dell' articolo 116 c.p.c. , nonché carenza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato che oggetto del giudizio non era la regolarità del piano stradale, quanto l'efficacia della caditoia esistente, la quale aveva una feritoia talmente ampia da consentire alla ruota della bicicletta di finirci dentro, rimanendo incastrata. Il motivo censura anche l'affermazione della sentenza secondo cui sul luogo del sinistro vi era, al momento della caduta, una sufficiente illuminazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione degli articolo 39, 50, 140 e 143 C.d.S. , nonché del relativo Reg. di esecuzione, articolo 96, sottolineando come il comportamento del ciclista fosse da ritenere assolutamente corretto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione dell' articolo 1227 c.c. , comma 1, articolo 2043 e 2051 c.c. , nonché dell' articolo 14 C.d.S. , sul rilievo che la caditoia in questione costituiva certamente un'insidia e che il Comune non aveva verificato la sicurezza della strada, per cui la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente la responsabilità esclusiva dell'accaduto. 4. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione tra loro esistenti, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. 4.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nnumero 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell' articolo 1227 c.c. , comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' articolo 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, numero 2345, e 3 aprile 2019, numero 9315 , sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno. 4.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte d'appello, con un accertamento in fatto non rivisitabile in questa sede, è pervenuta alla conclusione di dover attribuire l'intera responsabilità dell'accaduto al D. , sulla base di una serie di considerazioni. La sentenza impugnata ha infatti osservato che il tombino nel quale andò ad infilarsi la ruota della bicicletta era perfettamente visibile, in quanto di colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il piano stradale che l'illuminazione pubblica era sufficiente, essendo avvenuta la caduta subito dopo il passaggio di una processione religiosa che il danneggiato stava percorrendo la strada contromano, cioè sul lato sinistro. Tali elementi inducevano a ritenere che la caduta fosse il frutto di una disattenzione del ciclista, tanto più evidente in considerazione della bassa velocità alla quale egli stava procedendo disattenzione di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente oppone la propria diversa valutazione dei fatti di causa, sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato le dimensioni della caditoia e la natura insidiosa della stessa senza considerare a Corte d'appello ha avuto cura di precisare che, una volta esclusa la responsabilità del Comune ai sensi dell' articolo 2051 c.c. , ne rimaneva esclusa anche quella di cui all' articolo 2043 c.c. , per le ragioni già indicate. Le censure, in sostanza, finiscono col tradursi nella riproposizione del vizio di motivazione secondo il precedente testo del cit. articolo 360, comma 1, numero 5 , sollecitando in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55 . Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1- quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.