Il difensore può essere condannato al pagamento delle spese di lite?

«La condanna delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso».

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso presentato da un avvocato che era stato condannato dal Tribunale di Roma, in solido con il suo assistito, al pagamento delle spese di lite. In particolare, con il ricorso in Cassazione, l'avvocato denuncia la violazione dell'articolo 94 c.p.c., sostenendo che la condanna del difensore al pagamento delle suddette spese possa configurarsi solo nel caso di assenza della procura. La doglianza è fondata. Non è infatti possibile applicare tale condanna nei confronti dei difensori che non hanno assunto, né potevano assumere, la veste di parte Cass. numero 10332/2014 . Infatti, solo nel caso in cui manchi il conferimento della procura «l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte» Cass. numero 10706/2006 e, quindi, solo in tale ipotesi l'attività dell'avvocato «resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura» Cass. numero 25435/2019 . Nel caso di specie, però, non si ravvisa tale circostanza, in quanto l'attività del professionista era avvenuta sulla base di una valida procura. Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «la condanna delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso».

Presidente Orilia – Relatore Giannaccari Rilevato che - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12.2.2021, decidendo sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da N.O., affermò la competenza del Tribunale e non della Corte di Cassazione Cass. numero 24111/2019 ma rigettò la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - per quel che rileva in sede di legittimità, il Tribunale condannò in solido N.O. ed il difensore avv. L.M. al pagamento delle spese di lite - Il Tribunale ritenne che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse manifestamente infondata, aggiungendo che la condanna alle spese del Ministero, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, determinerebbe una inaccettabile asimmetria in suo danno, che dovrebbe sostenere le spese del giudizio indipendentemente dal suo esito - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. L.M. sulla base di un unico motivo - Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso Ritenuto che - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 94 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti in quanto l'unica ipotesi di condanna del difensore sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l'atto era compiuto in tale ipotesi, l'attività del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte. Nel caso in esame, invece, l'attività del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura e, peraltro, il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di competenza del Tribunale sarebbe stato accolto - il motivo è fondato. - nei casi, peraltro non frequenti, nei quali questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'articolo 94 c.p.c., essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, nè potevano assumere, veste di parte Sez. 3, sentenza numero 10332 del 13/05/2014 sentenza 19 settembre 2003, numero 13898 e 19 dicembre 2005, numero 27941 - solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso , l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte Cassazione civile, Sez. Unumero , 10/05/2006, numero 10706 . - in tale ipotesi, infatti, l'attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2019, numero 25435 Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, numero 14281 - a tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame - l'ordinanza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità e si atterrà al seguente principio di diritto - la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso . P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.