Transazione e novazione sono fattispecie non assimilabili, al condebitore non sottoscrittore si estendono solo gli effetti positivi articolo 1300 c.c. .
Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex articolo 1304 c.c. Cass. numero 26909/2008 . Inoltre, in ipotesi di transazione novativa , quale è quella in esame, che comporti la rideterminazione del quantum e l'estinzione del rapporto debitorio originario, si estendono ai condebitori solidali solo gli effetti vantaggiosi, non quelli pregiudizievoli Cass. numero 2515/1963 , e ciò in quanto transazione e novazione sono fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, restando di conseguenza applicabile, in tema di transazione novativa, solo l' articolo 1304 c.c. , non anche gli artt.1300 e 1372 c.c. Il caso. Un consorzio ed una S.p.A. occupavano il suolo di proprietà di una persona fisica. Il proprietario conveniva in giudizio il consorzio e la società affinché fossero condannate al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione del suolo. Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d'Appello qualificava la fattispecie come occupazione acquisitiva dei due enti, disponeva un supplemento di CTU, quindi, rideterminava l'importo assegnato alla parte attrice. Parte attrice ha proposto ricorso per Cassazione cui ha resistito parte convenuta. Transazione e cessazione della materia del contendere. La Corte d'Appello, preso atto della transazione intervenuta tra le parti nel corso del giudizio, aveva dichiarato la cessazione della materia del contende. La S.C. ha chiarito che l'accordo transattivo ha rilievo in appello solo come questione processuale, perché determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare Cass. numero 18195/2012 . La transazione novativa conclusa nelle more del giudizio introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, determinando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono. Transazione conclusa in assenza di uno dei condebitori. Parte soccombente eccepiva la mancata adesione alla transazione di uno dei condebitori. Sul punto i giudici di legittimità hanno chiarito che nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex articolo 1304 c.c. Cass. numero 26909/2008 . Inoltre, in ipotesi di transazione novativa, quale è quella in esame, che comporti la rideterminazione del quantum e l'estinzione del rapporto debitorio originario, si estendono ai condebitori solidali solo gli effetti vantaggiosi, non quelli pregiudizievoli Cass. numero 2515/1963 , e ciò in quanto transazione e novazione sono fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, restando di conseguenza applicabile, in tema di transazione novativa, solo l' articolo 1304 c.c. , non anche gli artt.1300 e 1372 c.c. ., nel senso che detta transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai rapporti esterni, sia a quelli interni Cass. numero 8946/2006 . Conclusione. La S.C. ha rilevato il corretto operato della corte territoriale che ha rilevato la mancata partecipazione di un condebitore all'accordo transattivo, ha applicato l' articolo 1304 c.c. ritenendo la transazione rilevante ai soli fini processuali. Con queste argomentazioni la Corte di legittimità ha confermato la sentenza impugnata.
Presidente Campanile – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza del 22-4-2003 il Tribunale di Messina, accogliendo la domanda risarcitoria di C.M., condannava il Consorzio [ ] di Messina e l'impresa V. S.p.A. in solido al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di Euro 186.540,00 perdita della proprietà di terreno dell'estensione di mq.3.802 , oltre rivalutazione ed interessi dal gennaio 1991 secondo il tasso del 5% sull'importo rivalutato mese per mese sino al soddisfo. Condannava, altresì, il Consorzio ASI al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro332.847,00 perdita della proprietà di terreno in contrada omissis dell'estensione di mq.7.272 , oltre rivalutazione ed interessi dal gennaio 1991 secondo il tasso del 5% sull'importo rivalutato mese per mese per sino al soddisfo. 2. La Corte di appello di Messina, con sentenza non definitiva emessa il 26-4-2010, pronunciando sull'appello principale proposto dal Consorzio [ ] di Messina e sull'appello incidentale proposto dall'impresa V. S.p.A., affermava la responsabilità di entrambi gli enti per il danno cagionato alla C. e l'infondatezza della domanda di garanzia proposta dal Consorzio nei confronti della V. s.p.a., qualificando in termini di occupazione acquisitiva il comportamento illecito dei due enti, nonché disponeva con separata ordinanza un supplemento di CTU per la determinazione del valore venale dei fondi alla data dell'aprile 1996. La causa veniva interrotta per la soppressione del Consorzio [ ], giusta L.R. numero 8 del 2012, in data 12-11-2012 e riassunta dal Consorzio [ ] Gestione Separata Irsap con ricorso dell'11-5-2013, sebbene in data 31-8-2012 fosse intervenuto accordo transattivo tra il Consorzio e la C Con sentenza definitiva numero 676/2015 pubblicata il 24-11-2015, la Corte d'appello di Messina, dopo aver disposto un supplemento a chiarimenti da parte del C.T.U. ing. A. nominato nel giudizio d'appello, così statuiva a dichiarava cessata la materia del contendere tra il Consorzio Asi di Messina Gestione Separata Irsap e C.M. b in parziale accoglimento dell'appello incidentale della B.V. spa, rideterminava in Euro 46.460,44, oltre rivalutazione e interessi legali dal 24.01.98, quanto dovuto dalla predetta società, in solido col Consorzio [ ], alla C. per la perdita del terreno dell'estensione di mq.3.802, condannando la B.V. S.p.A. al relativo pagamento, oltre accessori di legge c compensava le spese del secondo grado tra Consorzio [ ] e C.M. d compensava per 1/2 le spese del secondo grado tra B.V. S.p.A. e C.M. e per il restante 1/2 condannava l'impresa al rimborso della restante quota liquidata in Euro4.500,00, oltre iva, cpa, spese generali, nonché oltre alla metà delle spese di c.t.u. e compensava le spese del secondo grado del giudizio tra l'impresa B.V. S.p.a. e il Consorzio [ ]. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 375 c.p.c. , u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c. . Le parti ce hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta omesso esame articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra le parti mancato pagamento di saldo transattivo e domande di condanna al relativo pagamento e correlata violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 115 c.p.c. . Deduce che la Corte di merito non si è pronunciata sulla sua domanda di condanna del Consorzio al saldo transattivo residuo, dovuto in base all'accordo transattivo del 31-8-2012, omettendo di considerare fatti decisivi come la dedotta morosità dell'ente e le correlate domande di pagamento del suddetto saldo. Rimarca che nella transazione, la cui validità ed efficacia era stata riconosciuta e menzionata dalla stessa Corte anche in relazione agli atti delle rispettive parti, era già contenuta rinunzia bilaterale ad ogni diritto, azione e pretesa clausola 13 e quindi anche ad un diverso regolamento delle spese, con conseguente cessazione di ogni interesse ex articolo 100 c.p.c. , del Consorzio alla prosecuzione del giudizio e che la considerato che la V. non si era, infatti, resa promotrice di alcuna riassunzione del giudizio, in evidente segno di disinteresse alla sua prosecuzione. 2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 di fatti decisivi per il giudizio transazione su rapporto sostanziale e sulle spese, efficacia novativa di detto accordo ed estensione degli effetti anche verso la V., inammissibilità e improcedibilità della riassunzione, estinzione del giudizio e formazione del giudicato sull'an e discussi tra le parti cessata materia del contendere, salvo che per il saldo transattivo, e violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3., dell'articolo 100 c.p.c., per sopravvenuta carenza d'interesse ad agire e/o resistere in ordine al merito del contendere, e dell' articolo 112 c.p.c. , per avere trattato la Corte d'appello questione non rilevata dalla parte. Denuncia altresì la nullità della sentenza o del procedimento, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, per violazione dell' articolo 101 c.p.c. , comma 2. Deduce di aver prodotto, con comparsa di costituzione post riassunzione, la transazione del 31.08.12, che non veniva contestata né dal Consorzio, né dalla V Rileva, in particolare, che il legale del Consorzio, come da verbale d'udienza del 10.02.14, non contestava la transazione, ma solo le eccezioni sollevate dall'odierna ricorrente sulla riassunzione. Il legale dell'impresa V., pur partecipando all'udienza del 25.11.2013 all. 10 fasc. Cass. e fasc. uff. 2 grado , non sollevava alcuna contestazione sui contenuti della comparsa di risposta della C. e sulla documentazione dalla medesima prodotta, così producendosi, ad avviso della ricorrente, gli effetti processuali di definitiva acquisizione della transazione al procedimento ex articolo 115 c.p.c. , atteso che il legale della V. si limitava a depositare una lettera di rinunzia al mandato e da quell'udienza del 25.11.2013 in poi ossia nelle successive udienze del 10.02.14, 19.05.14, 16.06.14, 10.11.14, 13.04.15, 01.06.15, come da relativi verbali fasc. uff. 2 grado e all. 11 fasc. Cass. il difensore dell'impresa V. non svolgeva alcuna attività difensiva, avendola svolta solo gli avvocati del Consorzio appellante e dell'appellata C Deduce, pertanto, l'odierna ricorrente che a non vi era più interesse giuridico processuale del Consorzio alla regolamentazione delle spese con altre parti, inclusa la V. b non vi era più interesse giuridico-processuale e neppure domanda all'accertamento dei danni subiti dalla C. nei confronti della V., poiché era cessata la materia del contendere anche nei confronti di aventi causa del predetto Consorzio e dunque anche nei confronti della mandataria V. c la V., per quanto non fosse intervenuta nella transazione, dopo la produzione documentale di essa e quindi l'introduzione in contraddittorio di quel documento, ne ha accettato implicitamente i contenuti non contestandola in alcuna sua parte e quindi recependone i contenuti dal momento in cui quell'atto ha visto ingresso processuale, senza spiegare domande verso la C., né con la comparsa di costituzione in appello, né nei successivi atti, essendosi nell'appello incidentale l'impresa limitata a criticare la sentenza appellata e a chiedere la rideterminazione del valore stimato dal c.t.u. e successivamente avendo l'impresa abdicato anche all'eventuale onere di riassunzione d conseguentemente si era formata sul contenuto di quel documento transattivo anche la pacificità dei relativi fatti trattati e/o definiti e la sua definitiva acquisizione sia formale che contenutistico-sostanziale al bagaglio cognitivo-processuale del giudizio ex articolo 115 c.p.c. . Adduce inoltre la ricorrente che la scrittura transattiva tra la stessa e il Consorzio non poteva che produrre effetti ex articolo 1372 c.c. , comma 2, e articolo 1300 c.c. anche verso la V., sia perché aveva carattere novativo, sia perché la V. era l'impresa delegata ad attività di occupazione e/o espropriazione e quindi mandataria , sia perché vi erano clausole che riguardavano direttamente quell'impresa, essendosi la ricorrente impegnata con la transazione a limitare la sua domanda nei confronti dell'impresa V. solo alla somma di Euro220.684,41 clausola 16 già corrisposta da detta impresa, sia perché la V., dopo la produzione della scrittura transattiva, non l'aveva minimamente contestata e neppure aveva depositato scritti difensivi dopo la riassunzione e produzione della suddetta scrittura, sia, infine, perché la Corte d'Appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio un'eventuale inefficacia della transazione verso la V., trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio e, al contempo, non sollevata dalla predetta impresa. Sotto tale profilo, ad avviso della ricorrente, la sentenza è nulla per ultrapetizione e/o extrapetizione e correlata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all' articolo 112 c.p.c. . 3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto entrambi attinenti, sotto distinti ma collegati profili, alla transazione novativa conclusa tra l'odierna ricorrente e il Consorzio, sono infondati. 3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte Cass. 20718/2018 . Nel caso di specie, il rigetto della domanda svolta dalla C. per la prima volta nel giudizio d'appello avente ad oggetto la condanna del Consorzio al pagamento del saldo transattivo residuo primo motivo , come da transazione conclusa tra le suddette parti nelle more del giudizio di secondo grado, segnatamente mentre il processo era interrotto per l'estinzione del soggetto giuridico iniziale contraddittore, deve ritenersi implicitamente espresso nella sentenza impugnata, che ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il Consorzio e la ricorrente, ossia ha emesso una statuizione radicalmente incompatibile con un decisum diverso dal rigetto di quella domanda. Posto che non sono in contestazione l'esistenza della transazione e il carattere novativo della stessa, nel senso che ha estinto tra le parti stipulanti il rapporto originario, l'accordo transattivo ha rilievo in appello solo come questione processuale, perché determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare Cass. 18195/2012 . La transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce, infatti, un'eccezione in senso stretto, ma solo perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, determinando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono. La Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi, ha dato atto che non vi era contrasto circa la validità ed efficacia della transazione tra le parti stipulanti ed ha attribuito rilievo alla stessa solo ai fini processuali, implicitamente rigettando la nuova domanda proposta dall'odierna ricorrente, attinente a questione di merito pagamento del saldo residuo pattuito con l'accordo transattivo irritualmente introdotta per la prima volta in appello in relazione ad un nuovo rapporto intercorrente tra la stessa e il Consorzio, in forza, per l'appunto, del suddetto accordo transattivo. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente pone, in buona sostanza, un duplice ordine di questioni i l'interesse alla riassunzione del processo di secondo grado da parte del Consorzio, nonostante l'intervenuta definizione transattiva, tombale nel merito, dell'originario rapporto con la ricorrente ii gli effetti della transazione nei confronti del condebitore solidale del Consorzio impresa V., che, pacificamente, non aveva partecipato alla stipulazione dell'accordo transattivo. 3.2.1. Riguardo alla prima questione, la censura è infondata, dovendo ravvisarsi senz'altro sussistente l'interesse del Consorzio alla riassunzione del giudizio d'appello, e ciò sia con riguardo alla definitiva regolamentazione delle spese di lite, come affermato dalla Corte territoriale, sia per ragioni di certezza dei rapporti, processuali e non, con le altre parti e per la definizione in rito, mediante declatoria di cessazione della materia del contendere, nei confronti dell'odierna ricorrente. La ricorrente sostiene che la transazione avesse regolamentato anche le spese di lite, ma non trascrive nel ricorso la parte della transazione sul punto, in violazione del principio di autosufficienza, ed inoltre pare affermare pag.7 ricorso che la carenza di interesse alla statuizione sulle spese discenda automaticamente dalla pattuizione di cui alla clausola 13 della transazione, che, invece, in base a quanto espone la stessa ricorrente, ancora una volta senza trascrivere in ricorso detta clausola, aveva ad oggetto la rinuncia bilaterale ad ogni diritto, azione e pretesa . A ciò si aggiunga che la stessa odierna ricorrente, sempre in base a quanto da quest'ultima esposto descrivendo lo svolgimento del processo d'appello dopo la riassunzione pag. 5 e 6 del ricorso , ha tenuto un comportamento processuale atto a manifestare anche il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, considerato, per un verso, che era stata invitata dal Consorzio a chiarire se intendesse contestare o meno la transazione e che, per altro verso, aveva chiesto, unitamente al Consorzio, il richiamo a chiarimenti del C.T.U 3.2.2. Circa la seconda questione, la ricorrente invoca l'applicazione dell' articolo 1304 c.c. , che attribuisce al condebitore solidale, quale è l'impresa V. in relazione all'obbligazione risarcitoria relativa a parte del terreno illecitamente sottratto per l'area di mq. 3.802 , l'esercizio della facoltà di volerne profittare, nonché afferma che l'estensione degli effetti della transazione a V. deriva dal disposto degli articolo 1300 e 1372 c.c. . Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha chiarito che nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex articolo 1304 c.c. cfr. Cass. 26909/2008 in una fattispecie relativa a controversia sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune e dell'I.A.c.p., in cui è stata ritenuta corretta la valutazione del giudice di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra l'attore ed il Comune sulla base di una transazione tra essi intervenuta, non contenendo l'atto alcun riferimento all'I.A.c.p., né risultando che quest'ultimo avesse inteso profittarne . Inoltre in ipotesi di transazione novativa, quale è quella in esame in base a quanto deduce la stessa ricorrente, che comporti la rideterminazione del quantum e l'estinzione del rapporto debitorio originario, si estendono ai condebitori solidali solo gli effetti vantaggiosi, non quelli pregiudizievoli Cass. 2515/1963 , e ciò in quanto transazione e novazione sono fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, restando di conseguenza applicabile, in tema di transazione novativa, solo l' articolo 1304 c.c. , non anche gli articolo 1300 e 1372 c.c. , nel senso che detta transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai rapporti esterni, sia a quelli interni Cass.8946/2006 . Ora, nella specie è incontroverso che V. non abbia partecipato all'accordo transattivo e neppure la ricorrente deduce di aver allegato nel giudizio di merito che l'impresa abbia dichiarato di volerne approfittare sia in ordine ai rapporti esterni sia a quelli interni, né deduce di aver allegato nel giudizio di merito che V. avesse manifestato implicitamente, ma chiaramente e univocamente, la suddetta volontà. La Corte d'appello, a fronte della produzione della scrittura transattiva nella fase di riassunzione del giudizio, ne ha esaminato e interpretato il contenuto, ha rilevato che V. era soggetto estraneo alla stipulazione di quell'accordo ed ha correttamente fatto applicazione dell' articolo 1304 c.c. , secondo i principi suesposti, ritenendo, pertanto, la transazione rilevante ai fini processuali, ossia per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, solo ed esclusivamente nel rapporto tra la C. e il Consorzio, non nei confronti della V., essendo rimasta, tale società, estranea alla stipulazione della transazione pag.5 sentenza impugnata . Contrariamente a quanto assume la ricorrente, detto passaggio motivazionale non si risolve affatto nel rilievo ufficioso di un'eccezione di merito, in quanto tale inammissibile, ma è espressione del doveroso accertamento, demandato al giudice di merito, del perimetro di rilevanza processuale, e di conseguenza sostanziale, della sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, dovendo, per l'appunto, il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione. La C. allega, in ricorso, una serie di elementi a sostegno di una presunta volontà di V. adesiva alla transazione mancata riassunzione della causa, sostanziale mancato svolgimento di attività difensiva del legale dopo la riassunzione, menzione e regolamentazione nella transazione del debito di V., determinato nell'ammontare di Euro220.684,41 pari a quanto già versato da detta ultima parte alla ricorrente, riferibilità della transazione anche agli aventi causa del Consorzio, tale essendo la V., mandataria capogruppo del R.T.I., mancata contestazione della transazione . Occorre rilevare, a tale utlimo riguardo, che non v'è menzione nella sentenza impugnata dei suddetti elementi, il cui accertamento implica anche un'indagine fattuale e interpretativa della volontà della V., e la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non indica quando, come e dove abbia dedotto detti elementi nel giudizio di merito. In particolare, dallo stralcio della comparsa di costituzione post riassunzione trascritto in ricorso pag.15 e 16 è dato desumere che l'odierna ricorrente aveva svolto difese solo in punto di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della riassunzione e formazione del giudicato della sentenza parziale d'appello sull'an, peraltro sempre con riferimento al rapporto con il Consorzio, anzi affermando che nei suoi confronti neppure si fosse formato il giudicato sull'an per avere ella formulato riserva di impugnazione ex articolo 361 c.p.c. . In conclusione, non sussistono i vizi di violazione di legge denunciati e del tutto infondata è anche la denuncia, comune ad entrambi i motivi che si stanno scrutinando, del vizio di omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, atteso che la morosità del Consorzio rispetto all'accordo transattivo non solo non è fatto decisivo, ma è finanche estraneo alla materia del contendere nel senso infra precisato, e che neppure è configurabile quale fatto storico il medesimo accordo transattivo, il cui esame, in ogni caso, non è stato affatto omesso dalla Corte territoriale. 4.Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. numero 333 del 1992, articolo 5 bis , conv. in L. numero 359 del 1992 , anche con riferimento alla L. 17 agosto 1942, numero 1150, articolo 5, comma 2, e alla L. numero 2359 del 1865, articolo 39, in relazione alla natura edificabile o meno dei terreni occupati e/o oggetto di provvedimenti/condotte ablative e ai criteri di stima. La ricorrente deduce che la Corte di merito ha richiamato in modo errato la pronuncia di questa Corte numero 7616/2009, poiché la modifica del P.R.G. del Comune e l'inserimento del terreno in zona D2 industriale di espansione era avvenuta già alla data dell'aprile 1996, come accertato dal C.T.U. ing. A., e come si dava atto anche nella sentenza impugnata. Deduce che dal certificato di destinazione urbanistica allegato 1 ai suddetti rilievi tecnici del 09.12.2011 del 18.01.11 risultava che tra il 26/07/1989 ed il 02/09/2002, era vigente la variante al P.R.G. A.S.I., riguardante il Piano Particolareggiato della zona D2 , approvata con Decreto dell'Assessore del territorio e dell'Ambiente numero 472/89 , al quale il P.R.G. di questo Comune doveva uniformarsi, . Richiama una serie di documenti rapporto tecnico del 27-3-1991 all. 2 ai rilievi dei c.t.p. del 09.12.11 e altri cfr. pag.25, 26 e 27 ricorso da cui si evince che la zona classificata con la sigla D2 era destinata a nuovi insediamenti industriali ed altre attività, come specificato nella definizione generale delle zone industrialì e che dette destinazioni potevano ricavarsi anche dalla variante al P.R.G. vigente e approvato sin dal 06.03.90. In base a detta documentazione allegata ai citati rilievi dei c.t.p. dell'appellata era dimostrato che l'area avesse destinazione edificatoria ed avesse subito, già nel 1996, interventi attuativi concreti della predetta destinazione come i lavori afferenti alle opere di urbanizzazione e relative varianti. Infatti il c.t.u., nominato nel corso del giudizio d'appello ing. A., con relazione depositata il 24.01.2011, sulla base di metodo comparativo e in considerazione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile, aveva determinato in Euro 47,00 mq. il più probabile valore di mercato al mq del terreno in questione riferito all'aprile 1996 , quantificando il complessivo valore di mercato delle aree in questione in Euro 497.542,00 avendo fatto riferimento alla formale destinazione urbanistica come chiesto nell'aprile 1996 P.P. in zona D2 zona industriale di espansione e indicandone quindi, le utilità da esse legalmente ricavabili, sulla base, in particolare, delle relative NdA . Deduce che detto criterio è sostanzialmente coincidente con quello adottato dal Tribunale di Messina nel giudizio di primo grado, nonché che solo dal 2002 avveniva la nuova classificazione in zona D1. Adduce che non si può restringere il concetto di possibilità legale ed effettiva di edificazione all'adozione di modifiche al P.R.G., quando nel PRG ASI e in vari atti recepiti dal Comune, sia acclarata la natura edificatoria dell'area. Il ritardo della P.A. nell'adozione di una delibera di approvazione delle modifiche al P.R.G. atto ritenuto doveroso nel certificato di destinazione urbanistica del 18.01.11 non avrebbe potuto risolversi in danno delle ragioni economiche della parte espropriata. 5. Il motivo è fondato. 5.1. La Corte d'appello, pur dando atto dell'inserimento dell'area ablata di mq. 3.802 in zona D2 del P.R.G. alla data dell'aprile 1996 pag.7 sentenza come da C.T.U. espletata nel giudizio d'appello, ha ritenuto di disattendere quel dato, valorizzando la C.T.U. di primo grado, sotto il profilo del mancato recepimento del piano del Consorzio da parte del Comune di Messina , senza, peraltro, spiegare il motivo del contrasto tra le due C.T.U. o l'inattendibilità del primo dato. La ricorrente richiama puntualmente documenti a supporto in base ai quali il terreno già rientrava nel 1996 in zona D2 e dopo la seconda variante in D1 , come d'altronde affermato anche dalla Corte d'appello, che, pur richiamando la sentenza di questa Corte numero 7616/2009, non ha dato corretta applicazione ai principi con la stessa affermati. Secondo l'orientamento espresso con detta ultima pronuncia, condiviso dal Collegio, e con altre conformi Cfr. Cass.5861/2011 in una fattispecie analoga , I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti seguendo, in quanto applicabili, i criteri e le direttive indicati della L. 17 agosto 1942, numero 1150, articolo 5, comma 2, per i piani territoriali di coordinamento. Essi contengono dunque l'individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale, le quali implicano vincoli di carattere conformativo e di durata indeterminata L. numero 1159 del 1942, articolo 6, comma 1, richiamato dal D.P.R. numero 218 del 1978 , articolo 51, comma 6 . Questa corte, peraltro, ha già chiarito che tali vincoli conformativi non discendono direttamente dal piano redatto dal consorzio, quantunque approvato dal comune, ma dalla concreta attuazione che lo stesso comune dia al piano, adottando le consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell'indennità di espropriazione Cass. 23 marzo 2001 numero 4200 . Nella fattispecie in esame la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di fatto immune da censure, che nel piano regolatore generale l'area in questione era compresa in zona D , produttivo industriale con indice di edificabilità 0,5 mc/mq al momento del compimento della vicenda ablatoria, e da tale previsione di zona ha dedotto l'edificabilità legale, rispettando in ogni caso i limiti di edificabilità previsti. Questa conclusione è corretta in diritto, ferma restando la necessità di tener conto del grado di commerciabilità e del diverso livello di apprezzabilità dell'edificazione in ragione della sua specifica destinazione consentita. Ne' è sufficiente, ad escludere l'edificabilità legale, la sola previsione dell'iniziativa pubblica per l'attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici industriali, posto che l'esercizio dell'industria non è riservato in via di principio alla mano pubblica . 5.2. Alla stregua dei suesposti principi, ciò che rileva è la qualificazione urbanistica della zona nel piano regolatore generale alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima 24-1-1998 pag. 11 sentenza impugnata , l'area oggetto di causa ricadeva in zona D2 industriale di espansione sin dall'aprile 1996 con indice di utilizzazione fondiaria dello 0,8 mc/mq, rapporto di copertura del 40% per nuove costruzioni e del 60% per ampliamenti con altezza di 12 m. , in base a quanto era accertato dal c.t.u. A. in secondo grado, e pertanto l'area non poteva essere qualificata come agricola. 6. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il quarto, che ha ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite, e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.