La Suprema Corte torna su un tema spesso giunto al sindacato di ultima istanza e rispetto al quale erano già intervenute, nel 2018, le Sezioni Unite Penali. Lo fa, nell’ambito di un articolato processo di legittimità, in cui devono essere valutati due strutturate impugnazioni.
Al contempo, analizza il rapporto esistente tra la violenza privata e il c.d. stalking , introdotto nel 2009, al fine di comprendere i limiti di coesistenza delle due contestazioni. Il caso. L'inchiesta trae origine dal racconto della vittima, che aveva instaurato un legame affettivo, da minorenne, con un giovane adulto, più grande di lei di diversi anni. Il rapporto era andato progressivamente deteriorandosi, anche a causa di una serie di comportamenti violenti e vessatori la sua versione della ragazza era stata avvalorata, tra gli altri, dalle dichiarazioni di una serie di persone a lei vicine, alle quali aveva rivolto confidenze nel periodo dei fatti denunciati. La competente Corte d'Appello aveva confermato, quanto alla penale responsabilità, la prima sentenza, condannando il prevenuto alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, per le ipotesi delittuose di atti persecutori, violenza privata, violenza sessuale, percosse ad esito della riqualificazione dell'ulteriore ipotesi di violenza privata inizialmente ascritta , produzione di materiale pedopornografico e porto abusivo di armi. L'imputato ricorre per Cassazione tramite due distinte impugnazioni, presentate dai difensori di fiducia ed organizzate in numerose doglianze. Con i molti motivi – talvolta sovrapponibili e che qui si raggruppano per aree tematiche omogenee – i deducenti lamentavano violazione di legge processuale – al limite del travisamento del fatto per il tramite del travisamento della prova – e carenze motivazionali, in primis , in ordine alla attendibilità attribuita alla ricostruzione offerta dalla persona offesa, della quale sarebbero state trascurate le contraddizioni, secondariamente, per non aver rinnovato l'istruttoria, assumendo mezzi di prova utili a risolvere tali dubbi e, infine, per aver irrogato una pena eccessiva error in iudicando e mancata motivazione circa il consenso della vittima, priva di segni di violenza, agli incontri sessuali con l'agente, che avrebbero costituito una condivisa modalità erotica e, per altro verso, l'integrazione della condizione obiettiva per gli atti persecutori, di cui mancherebbe prova oggettiva dell'evento il filmato, pertanto, altro non sarebbe che c.d. pornografia domestica , penalmente irrilevante, per l'assenza di utilizzazione del soggetto passivo, nel senso richiesto dalla norma incriminatrice violazione della legge penale e insufficiente motivazione, infine, per il mancato assorbimento dell'imputazione ex articolo 610 c.p., difettando lo schema tipico del concorso apparente di norme, in quella ex articolo 612 c.p La sentenza . La Sezione III – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva chiesto l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al reato di violenza sessuale , con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina – rigetta entrambi i ricorsi, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato per la difesa della parte civile. L'Estensore premette la comune ragione di inammissibilità di alcune doglianze, posto che anche ad esito delle modifiche introdotte nel 2006, eccede lo scrutinio di legittimità la rilettura degli elementi di fatto che hanno fondato la decisione di merito, anche quando il ricorrente prospetti una diversa e più adeguata ri valutazione delle risultanze processuali in proposito, si richiama, ex plurimis , Cass., Sez. II Penumero , 23/5/2007, numero 23419 . Utilizza, poi, una tecnica redazionale non troppo sintetica ma efficace, che salva la premessa di cui si diceva, espone punto per punto le argomentazioni che conducono a ritenere inammissibili o infondati tutti i motivi d'impugnazione. Tra queste, due possono ritenersi le più significative in diritto. Il presunto rapporto di specialità tra violenza privata ed atti persecutori . A questo riguardo, si conferma la possibilità di configurare il concorso tra i due delitti «non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale […] dal momento che il delitto di cui all' articolo 612-bis c.p. , diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento – l'alterazione delle abitudini di vita della vittima – di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall' articolo 610 c.p. ». Peculiarità integrata, ad avviso dei Giudici di legittimità, anche nel caso di specie, in cui gli episodi di compressione della libertà personale costituivano eventi, per così dire, satelliti di una vicenda più ampia, che aveva generato un disagio psicologico documentato anche da referti medici pur non indispensabili, secondo l'orientamento dominante . Quando è integrata l' utilizzazione di minori per la produzione di materiale pedo pornografico? In proposito, il Collegio, richiamando un principio consolidato ed avallato pure da recenti pronunce a Sezioni Unite, ribadisce che deve intendersi per utilizzazione «la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere, condotta che rende invalido anche un suo eventuale consenso» soggiungendo, poi, che tale vaglio debba essere doverosamente espletato «anche in presenza di una relazione affettiva tra adulto e minore» sul punto, si citano, tra le tante, Cass., SS. UU. Penumero , 31/5/2018, numero 51815 e Cass., Sez. III Penumero , 17/11/2016, numero 1783 . Su questo piano è univoco l' iter motivo della sentenza impugnata pur rientrando all'interno della quotidianità della coppia, le pratiche sessuali svolte si risolvevano in una forma di autoesaltazione dell'imputato, che – anche dalla visione dei filmati prodotti – risultava privo di ogni considerazione per la sensibilità e tolleranza della compagna. Conclusioni. La decisione in analisi si presenta condivisibile nell'esegesi e lineare nella struttura. Pur non formulando canoni innovativi, potrà costituire un pratico compendio delle questioni che possono emergere in vicende, spesso legate all'evoluzione patologica di una relazione, caratterizzate dalla presenza di numerose fattispecie contigue sotto il profilo materiale e dell'offensività.
Presidente Marini - Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. C.R. ha proposto, rispettivamente a mezzo degli Avv.ti omissis e omissis , distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Messina del 6/6/2019, di condanna dello stesso alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 18.000 di multa per i reati di cui agli articolo 612-bis , 610,609-bis e 581 c.p. così riqualificato il reato di cui all' articolo 610 c.p. di cui al capo d dell'imputazione e articolo 600-ter c.p. e L. numero 110 del 1975, articolo 4, oltre alle statuizioni accessorie. 1.1. Quanto al primo dei due ricorsi, con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, P.G. la ricostruzione degli eventi e la valutazione del compendio probatorio sarebbero pretestuose e fuorvianti. Alla luce della regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio , lamenta l'inidoneità della struttura e dell'articolazione della sentenza a superare le evidenti contraddizioni che caratterizzano le risultanze probatorie acquisite. La sentenza impugnata avrebbe riportato acriticamente parti del narrato della persona offesa parametrandole con emergenze probatorie di segno diverso, incorrendo in un vizio di palese travisamento della prova. Dopo avere riportato il contenuto della prospettazione offerta dalla persona offesa, lamenta che i Giudici di merito alcun peso avrebbero dato ad una serie di elementi e, segnatamente, al fatto che la stessa avrebbe spontaneamente interrotto e riallacciato i rapporti con il C. più volte nell'arco dei due anni in cui si è svolto il rapporto sentimentale che negli svariati messaggi e nelle conversazioni telematiche non sussiste alcuna prova delle minacce di morte che l'imputato avrebbe rivolto alla persona offesa che l'abitazione di M. in cui avrebbe subito le percosse non sarebbe mai esistita che dette lesioni sarebbero riscontrate unicamente dalle dichiarazioni della sorella in ordine ad una ecchimosi sulla gamba che di dette lesioni non vi sarebbe cenno nelle migliaia di conversazioni e messaggi intervenuti che l'episodio di violenza del omissis sarebbe stato smentito dalle dichiarazioni dei testi M. e P. che i fatti di violenza sessuale come riferiti sarebbero non compatibili con la costante messaggistica d'amore intervenuta anche dopo gli stessi che inoltre la persona offesa si sarebbe rivolta ad uno specialista presso la Asl a distanza di oltre un anno dalla interruzione della relazione sentimentale. Inoltre le dichiarazioni degli ulteriori testi non avrebbero mai avuto carattere autonomo, poiché riferite a fatti e circostanze apprese dalla stessa P Al contrario, in favore dell'imputato, il teste qualificato Maresciallo B. avrebbe riferito che dall'analisi delle celle telefoniche non sarebbe risultata confermata la presenza dell'imputato nei luoghi e tempi riferiti dai testi né sarebbe stata riscontrata l'accusa di avere clonato gli account di omissis e omissis della stessa, del resto incompatibile con le risultanze dell'analisi della messaggistica da parte del consulente del P.M. da cui sarebbe emerso che la stessa P. avrebbe fornito all'imputato le proprie password di accesso. Inoltre, le dichiarazioni della madre della persona offesa, Sig.ra M., sarebbero contrastanti con il narrato della P., avendo la stessa dato conto del carattere geloso e possessivo della figlia. In definitiva, la Corte d'Appello non si sarebbe confrontata con tali rilievi, evidenziati nell'atto di impugnazione. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli articolo 125,192 e 533 c.p.p. e il difetto di motivazione in relazione all' articolo 612 bis c.p. . Secondo il giudice di seconde cure, nel caso di specie ricorrerebbe lo schema tipico del delitto oggetto di imputazione poiché i fatti accertati avrebbero minato la serenità della ragazza, tanto da indurla a chiedere la protezione dello zio, e da rendere necessario il supporto psicologico di uno specialista per via di un disturbo post-traumatico da stress. Ei tuttavia, la prova dell'esistenza del disturbo psicologico sarebbe stata affidata alle mere dichiarazioni della persona offesa, senza alcun approfondimento dello specifico tema di prova sollecitato dall'imputato con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di procedere all'escussione del professionista che l'avrebbe assunta in cura. Inoltre, la fattispecie incriminatrice risulta integrata ove lo stato di ansia o di paura sia perdurante e grave, mentre, nel caso di esame, i supposti atti persecutori sarebbero consistiti in una mera sensazione di fastidio ovvero irritazione reciproca tra fidanzati. 1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all' articolo 610 c.p. , in quello di cui all' articolo 612-bis c.p. , atteso che i comportamenti che dovrebbero integrare la violenza privata finalizzata al non fare rappresenterebbero una delle modalità attraverso le quali si sarebbero estrinsecate le condotte reiterate di minaccia di cui all' articolo 612-bis c.p. , ricorrendo così lo schema tipico del concorso apparente di norme. Sussisterebbe dunque tra le due fattispecie, anche alla stregua delle affermazioni delle Sezioni Unite numero 1235 del 28/10/2010 e numero 22225 del 19/1/2012 , un rapporto di specialità unilaterale e l'alterazione delle abitudini di vita di cui all' articolo 612-bis c.p. , non sarebbe altro se non l'evento finale determinato dalla peculiare ipotesi di minaccia/violenza privata, avendo la prima un'ampiezza di molto maggiore spessore rispetto al fare, omettere e tollerare qualcosa per effetto della coartazione esercitata sulla volontà della vittima citandosi in proposito Sez. 5, numero 4011 del 27/10/2015 . 1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli articolo 125 e 533 c.p.p. , in relazione all' articolo 609-bis c.p. . Pur avendo la Corte premesso che la teste avrebbe precisato di avere intrattenuto rapporti sessuali consenzienti con il fidanzato, la decisione avrebbe contraddittoriamente concluso per la costrizione, dopo violenti litigi, della persona offesa a subire rapporti violenti, confermati nei video acquisiti. La Corte, nel valorizzare i filmati, non avrebbe esplorato adeguatamente il tema dell'accertamento del consenso della P., e avrebbe fondato la decisione di condanna sulla poi smentita dai video circostanza che questi chiudesse a chiave la porta della stanza dove si consumavano le violenze e sulle sequenze delle riprese video, nella misura in cui l'imputato la costringeva a subire la prosecuzione di pratiche sessuali, pur iniziate in costanza di consenso e non individuate come reato neppure dalla stessa ragazza. Del resto, sulla persona offesa non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, né la persona offesa avrebbe successivamente cessato di recarsi dall'uomo nei giorni successivi. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione degli articolo 125 e 533 c.p.p. e il difetto di motivazione in relazione all' articolo 609-bis cpv. c.p. . La difesa contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale dei casi di minore gravità. Deduce che la giovane età della persona offesa non osta alla configurabilità di tale ipotesi quando l'episodio di violenza si inserisca nell'ambito di una relazione garantita dal raggiungimento dell'età del consenso sessuale e la stessa persona offesa decida di proseguire la relazione nella consapevolezza di praticare sesso con assoluta serenità. 1.6. Con il sesto motivo lamenta la violazione degli articolo 125 e 533 c.p.p. e il difetto di motivazione in relazione all' articolo 600-ter c.p. . La sentenza sarebbe errata nella parte in cui non riconosce la ricorrenza dello schema tipico della fattispecie irrilevante della pornografia domestica secondo la sentenza impugnata, la visione del video escluderebbe che sia intervenuto un rapporto paritario tra i due soggetti e mostrerebbe, invece, la strumentalizzazione del corpo della ragazza, usato per fare sfoggio delle proprie capacità erotiche. Secondo il ricorrente, tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità Sez. U, numero 51815de1 31/5/2018 , ove i video siano il frutto di una libera scelta e destinati ad un uso strettamente privato, dovrebbe essere esclusa la utilizzazione della controparte quale presupposto di realizzazione del reato/tanto più che la stessa sentenza avrebbe dato atto del fatto che la ragazza avrebbe consapevolmente e liberamente praticato i giochi erotici ripresi dalla telecamera. 1.7. Con il settimo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell' articolo 600-ter c.p. , punito con pena minima di sei anni di reclusione, in relazione agli articolo 3,27 e 111 Cost. avuto riguardo alla mancata previsione, per essa, della speciale attenuante del fatto di minore gravità già tipizzato dall' articolo 609-bis c.p. , u.c Deduce che il reato previsto e punito da tale ultima norma determina ontologicamente un maggiore turbamento della sfera sessuale del minore rispetto a condotte come quelle di cui all' articolo 600-ter c.p. . A fronte di una linea di demarcazione naturalistica tra le due fattispecie talvolta non del tutto netta, il confine sanzionatorio dell'una e dell'altra incriminazione sarebbe irragionevolmente distante ove l'articolo 600-ter cit. non prevede appunto la possibilità di adattare la sanzione all'effettiva offensività della condotta posta in essere in concreto. 1.8. Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 125 e 529 c.p.p. in relazione agli articolo 157 c.p. , articolo 161 c.p. e L. numero 110 del 1975, articolo 4 . La Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato contravvenzionale di cui al suddetto articolo 4, contestato come commesso tra il omissis , giacché la stessa P. avrebbe dichiarato che il C. era solito camminare con indosso un coltellino, che portava per legittima difesa, collocando il fatto tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, ovvero nei primi mesi della relazione. Conseguentemente, in assenza di prove sulla permanenza quanto meno successiva al giugno del 2015, il reato si sarebbe prescritto prima della data della sentenza impugnata. 2. Quanto al secondo ricorso, presentato a mezzo dell'Avv. omissis , il ricorrente premette come le sentenze di merito siano incorse in gravi illogicità e contraddittorietà e nel travisamento del fatto per il tramite del travisamento della prova segnatamente, le prime quindici pagine della sentenza impugnata altro non sarebbero se non una mera sintesi dell'atto di impugnazione, mentre il resto del pronunciamento all'esito di un giudizio peraltro irritualmente celebrato a porte chiuse per il solo fatto dell'età della minore all'epoca dei fatti e sulla base della sola tacita adesione delle parti , avrebbe pretermesso, malinterpretato e travisato i dati probatori acquisiti. In particolare, si sarebbe attribuita piena credibilità alle dichiarazioni di P.G., nonostante essa fosse intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibile come dimostrato anzitutto dal fatto che, pur in presenza di asserite violenze e minacce da parte dell'uomo, la stessa avrebbe proseguito nella relazione continuando a dormire con l'uomo, ad intrattenere rapporti sessuali e ad avere con lui un atteggiamento del tutto incompatibile con i fatti denunciati parimenti, sarebbe risultata sconfessata l'affermazione che il C. avrebbe creato a nome della ragazza nuovi profili Instagram e omissis da gestire a sua discrezione giacché in realtà fu la stessa P. a fornire la propria password al C. anche le innumerevoli videoregistrazioni dei rapporti sessuali avrebbero evidenziato consapevolezza e pieno consenso della ragazza. Illogica, secondo la difesa, sarebbe poi l'affermazione della sentenza secondo cui il tentativo dell'uomo di regalare dei fiori alla ragazza, alla presenza della madre, per poterle parlare, avrebbe rappresentato la ragione della presentazione della denuncia. Sarebbero, poi, contraddittorie anche le considerazioni svolte sui riscontri rappresentati, secondo la sentenza, dalle deposizioni della sorella P.V., della amica S., delle sorelle C. e dello zio P.G Secondo la Corte, la ragazza, affidatasi totalmente al compagno anche per il suo fascino, sarebbe rimasta vittima dei giochi erotici consapevolmente e liberamente condivisi. Una simile ricostruzione non potrebbe non risultare contraddittoria con l'accusa di violenza sessuale e dimostrerebbe il completo travisamento della prova. Non sarebbero stati adeguatamente motivati, infatti, validi apporti argomentativi a sostegno delle doti manipolative del C. tanto nell'ambito dei rapporti intimi, quanto nella vita quotidiana. E, inoltre, tali asserzioni sarebbero in rotta di collisione con gli elementi di prova versati in atti, da cui si evincerebbe la disinibizione della ragazza e un fisiologico svolgimento della relazione amorosa. In riferimento poi alle accuse di cui agli articolo 610 e 612-bis c.p. , gli elementi a sostegno risiederebbero, secondo il giudice, nella minata serenità della ragazza, nella richiesta di aiuto allo zio e nella necessità di supporto psicologico. Ma la sussistenza di un reato di evento, quale quello di atti persecutori, non potrebbe mai essere provato senza la rinnovazione della istruttoria dibattimentale. I giudici, inoltre, avrebbero omesso di considerare la lontananza delle condotte fisiche contestate al C. e l'assenza dell'evento di cui all' articolo 612-bis c.p. . Se fosse vero il dato riportato in sentenza, secondo cui la P. avrebbe voluto porre fine al rapporto a dicembre 2014, ma sarebbe poi stata dissuasa dalla minaccia del C. di divulgare i video, per tutto l'arco del 2015 e fino alla fine del 2016 anno in cui ha deciso di lasciarlo e denunciarlo , essa avrebbe finto di essere innamorata e gelosa. Ma ciò contrasterebbe, in ogni caso con il contenuto degli sms intercorsi in tale periodo da cui emergerebbe il sincero sentimento della P. e l'autonoma decisione di continuare ad effettuare le videoregistrazioni per tutto l'ulteriore tempo della relazione. Secondo la Corte d'Appello, i video, poi, lungi dal provare documentalmente le condotte di violenza, dimostrerebbero il contrario. 2.2. Tanto premesso, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 125,192 e 533 c.p.p. per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter fondare il proprio ordito motivazionale sulle dichiarazioni della asserita persona offesa, pur essendo essa altamente incongruente e contraddittoria, sia sotto il profilo interno che in relazione ad ogni ipotesi delittuosa contestata. Le laconiche e confusionarie affermazioni della P. avrebbero dovuto essere poste al vaglio di attendibilità per poterne evincere la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, avendo inoltre la stessa P. affermato, come è emerso in sede di audizione, di aver consumato i diversi rapporti sessuali senza mai manifestare il proprio dissenso, e di essersi recata più volte presso l'abitazione del C. volutamente e spontaneamente, ben consapevole di ciò che sarebbe successo. Riguardo, altresì, ai luoghi e ai tempi, deduce che la P. sarebbe stata ben conscia della collocazione e dell'attivazione della telecamera salvo una volta, in cui, dopo aver scoperto le telecamere, il resto delle riprese sarebbe avvenuto con il suo consenso e che dalle sue dichiarazioni emergerebbe non tanto la scoperta della telecamera, quanto piuttosto un'abitudine condivisa. Ma la sentenza non si sarebbe validamente confrontata con tale dato. Non affatto credibili sarebbero anche le asserzioni della persona offesa in merito al rapporto tra la di lei madre ed il C. mentre in un primo momento la ragazza avrebbe riferito della fiducia riposta da sua madre nel giovane, successivamente avrebbe smentito quanto affermato. Quanto ad un episodio di percosse da parte del C., la P. non solo non avrebbe ricordato il mese esatto in cui la violenza si sarebbe verificata, ma avrebbe localizzato la stessa presso un'abitazione di M., in realtà, come appurato dalla documentazione catastale, inesistente. Circa l'accusa di atti persecutori perpetrati dall'imputato, la stessa sarebbe contraddetta dal comportamento della ragazza, che più volte cercò di contattare il C., si rese protagonista di scenate di gelosia e tentò in tutti i modi di riallacciare i rapporti. Ciò che dimostrerebbe nient'altro se non la reciprocità delle condotte. Così come, nei materiali probatori versati in atti, non sussisterebbe alcun elemento indicativo di coartazione in merito alle accuse di minaccia di divulgazione dei filmini. Parimenti illogica sarebbe la sentenza nella parte in cui, nella valutazione del supposto violento episodio verificatosi sulla spiaggia di omissis il C. avrebbe trascinato la P. per i capelli per cinque metri e l'avrebbe attinta con parole denigratorie , la sentenza mostra di non aver neppure vagliato come il racconto di P.V., sorella di G., fosse stato smentito dalle altre parti presenti che non avrebbero confermato l'uso di violenza ovvero di turpiloquio da parte del C., né il pianto di G., parlando invece di un episodio a mò di scherzo. La difesa contesta altresì la contraddittorietà delle considerazioni sulle deposizioni della teste C.L., che avrebbe riferito solo delle telefonate svolte dal C. a G., di racconti della stessa non precisamente contestualizzati sulla circostanza secondo cui la giovane non avrebbe potuto lasciare il fidanzato poiché lo stesso aveva dei video compromettenti, e dell'episodio verificatosi sulla spiaggia di omissis , connotato dai soli caratteri della scherzosità. Si sovrapporrebbero, inoltre, alle dichiarazioni di L., quelle della sorella A Circa le dichiarazioni rilasciate da P.G. in relazione alla prova documentale versata in atti, relativa alla conversazione del giorno della dazione dei fiori da parte di C., la difesa lamenta la contraddittorietà delle stesse. Da un lato, la sentenza travisa gli asseriti riscontri positivi alla narrazione della P., dall'altro non esamina le smentite, pur allegate ai motivi di appello, ossia le testimonianze favorevoli al C. di P.R., M.A. e P.E., l'inesistenza della casa di M., gli sms amorosi di G., le prove della mancata clonazione di password da parte del C., le dichiarazioni della M., che dipinge la figlia come mendace, gelosa e aggressiva, e le dichiarazioni risentite dello stesso imputato in merito all'immissione sul web, non già ad opera sua, ma di terzi, di alcune immagini ritraenti la P. in costume e in condizione di nudità. 2.3. Con il secondo motivo contesta la violazione degli articolo 603,125,192 e 533 c.p.p. e articolo 612-bis c.p. per essere la sentenza gravata incorsa in una motivazione assolutamente illogica in relazione alla ritenuta reiterazione delle condotte delittuose contestate, e dell'evento attestante il cambio delle condizioni di vita e/o disturbi psicologici in collegamento con la contestazione accusatoria. La sentenza sarebbe altresì incorsa in violazione di legge rispetto al rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta ad accertare se lo psicologo della Asl di omissis ebbe in cura la P. con riferimento anche alle questioni oggetto di imputazione. Deduce la completa mancanza della prova dell'evento, idoneo alla qualificazione della fattispecie di cui all' articolo 612 bis c.p. e della sussistenza dello stato di ansia e paura, causalmente collegato alle condotte poste in essere dall'agente, atteso che il Dott. B., psicologo della Asl di omissis avrebbe seguito la ragazza solo dopo un anno dalla fine della relazione con il C Altrettanto insussistente sarebbe l'asserito cambio di abitudini di vita della P., non evocandolo lei stessa in concreto ed essendo peraltro ciò radicalmente smentito da quanto emergente ad una mera compulsazione dei social network della stessa nel periodo successivo all'interruzione dei rapporti. Inoltre le emergenze desumibili dagli atti non integrerebbero le ipotesi di molestia e minaccia necessarie, anche per la distanza temporale tra le stesse. Del tutto inconciliabili sarebbero poi le asserite minacce di diffusione dei video a contenuto sessuale con la volontaria prosecuzione dei rapporti, e contrastante l'accusa al C. di contattare e seguire la P. con le risultanze in atti dato che lei stessa si recava da lui con ogni mezzo, lo cercava telefonicamente e manifestava frequenti scenate di gelosia inoltre, la sentenza non avrebbe tenuto conto della reciprocità delle condotte, della carenza di riscontri e dell'assenza dell'evento richiesto dalla legge. 2.4. Con il terzo motivo contesta la violazione degli articolo 610 e 612-bis c.p. , per avere la sentenza gravata confermato la condanna dell'imputato per le ipotesi di violenza alla stregua di un percorso motivazionale connotato da illogicità, travisamenti ed interpretazioni contraddittorie. Non solo mancherebbe la prova dell'affermata minaccia di divulgazione dei video pornografici tanto che la P. proseguì la relazione col C. e non interruppe neanche l'effettuazione dei video hard protrattasi per circa due anni , ma tale accusa, unitamente a quella di violenza privata, dovrebbe essere assorbita dalla fattispecie di atti persecutori. Sussisterebbe inoltre il travisamento delle affermazioni della P., posto che da esse di desumerebbe unicamente il timore che detti video venissero diffusi. Quanto all'episodio di violenza privata relativo alla tirata dei capelli sulla spiaggia, lo stesso sarebbe stato smentito dai testi presenti al fatto. 2.5. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell' articolo 609-bis c.p. , per essere la sentenza gravata incorsa in manifesta illogicità, violazione di legge e travisamento del fatto, in relazione alla prova in atti di violenza sessuale. In realtà la mancanza di soggezione e la consensualità dei rapporti sarebbero dimostrate dagli innumerevoli video versati in atti, del tutto integrali e niente affatto manipolati, che attestano come la ragazza prendesse parte attivamente ad ogni condotta di natura sessuale e si recasse volontariamente presso l'abitazione del C. proprio al fine di avere rapporti del tutto voluti e consapevoli. Ne' la sentenza ha specificato in quali momenti del rapporto sarebbero accadute le violenze. Nella specie sarebbe in ogni caso mancata ogni forma di manifestazione di dissenso ai rapporti e ogni possibile percezione di esso da parte dell'imputato. 2.6. Con il quinto motivo lamenta la violazione della L. numero 110 del 1975, articolo 4, per motivazione manifestamente illogica quanto al relativo reato. Il coltellino di cui alla contestazione non sarebbe stato mai trovato, nonostante le perquisizioni a casa del C., né sarebbe stato neanche mai descritto con un minimo di adeguatezza per capire se effettivamente il portarlo in tasca potesse integrare detta ipotesi contravvenzionale. In ogni caso, essendo la condotta del porto evocata dalla P. relativa all'anno 2014 e poi oggetto di un mero sospetto di detenzione, in data 5/10/2020 il reato si sarebbe prescritto. 2.7. Con il sesto motivo lamenta la violazione dell' articolo 600 ter c.p. , per essere il pronunciamento gravato pervenuto ad una sentenza di condanna sulla base di considerazioni motivazionali del tutto illogiche e travisanti, nonché in rotta di collisione con le affermazioni della pronuncia a Sezioni Unite numero 51815de1 31/5/2018 nel caso di specie, la P. sarebbe stata consenziente, nell'ambito di un rapporto frutto di una libera scelta, alla effettuazione delle registrazioni che avrebbero avuto esclusivo fine privato. E, secondo la Direttiva dell'Unione Europea 2011/93 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, per utilizzazione si dovrebbe intendere la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuale in strumento per il soddisfacimento dei desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere. Sulla stessa linea la Decisione Quadro del Consiglio numero 2004/68/GAI del 22/12/2003 e la Convenzione di Lanzarote, all'articolo 20, comma 3. 2.8. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell' articolo 603 c.p.p. , per essere la sentenza incorsa in violazione di legge, apparenza ed illogicità, laddove ha rigettato, pressoché nella loro interezza, le richieste di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Ricorda che le richieste riguardavano l'acquisizione di frammenti fotografici indicativi della assoluta volontarietà dei rapporti e delle iniziative sessuali ad opera della P. l'acquisizione di un hard disk riproducente i rapporti sessuali integrali l'acquisizione di una visura catastale attestante la assenza di proprietà del C. di abitazioni in M. la acquisizione di fotografie ed immagini riproducenti i due per tutta la durata della relazione, nonché fotografie ed immagini a seguito della rottura dei rapporti, dimostrative della assoluta serenità della giovane l'acquisizione di pubblicazioni della ragazza sui social network l'acquisizione di messaggi omissis tra la Sig. M. e l'Avv. M., in cui la prima affermava di essere succube della figlia l'acquisizione di foto e messaggi intercorsi tra la P. e il C. nei giorni antecedenti e successivi al compleanno della stessa, dimostrativi di assoluta consensualità dei rapporti l'acquisizione di sms e messaggi indicativi della gelosia della P. l'acquisizione di colloqui omissis tra i due l'acquisizione di pen drive contenente intercettazione telefonica del omissis tra la Sig. M. e una di lei parente, in cui emergeva la consapevolezza della prima dell'assoluta innocenza dell'imputato la richiesta di escussione del Dott. B., per vagliare il disturbo asseritamente psicologico della P. la richiesta di vaglio delle registrazioni effettuate tra la P. e il C., dimostrative del temperamento della stessa la richiesta di perizia sull'acquisizione dei dati digitali versati in atti e sulla modificabilità o meno degli stessi la richiesta di escussione del Sig. B. per smentire l'ipotesi di tirata di capelli sulla spiaggia. Sui primi dieci profili indicati, la sentenza si sarebbe limitata ad acquisire i documenti de quibus senza trarne le dovute conseguenze logiche in tema di valutazione della prova e, per il resto, avrebbe rigettato le richieste, affermando meramente la non decisività delle rinnovazioni. 2.9. Con l'ottavo motivo contesta la violazione degli articolo 609-bis , 610,612-bis e 600-ter c.p. e L. numero 110 del 1975, articolo 4, per avere la sentenza, alla stregua di una motivazione illogica, contraddittoria ed in violazione di legge, condannato il C. alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non facendo buon governo dei criteri, afferenti la valutazione della dosimetria della pena. Deduce in particolare, come dimostrativa della illogicità, rispetto alla affermazione di responsabilità in oggetto quanto meno in ordine al reato di cui all'articolo 600-ter c.p.p., il fatto che le attenuanti generiche siano stata riconosciute per la consapevolezza in capo alla parte offesa delle riprese videò e dell'uso esclusivamente privato delle registrazioni . Nessuna valutazione di dosimetria sarebbe poi stata effettuata con riguardo agli altri delitti contestati, e alla contravvenzione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, riguardante il complessivo tema della motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile. Va preliminarmente considerato che, secondo quanto in più occasioni esplicitato da questa Corte, anche dopo le modifiche dell' articolo 606 c.p.p. , lett. e , introdotte dalla L. numero 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali tra le altre, Sez. 2, numero 23419 del 23/05/2007, P.M. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 e Sez. 6, numero 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 . E' per tale ragione che, laddove, in particolare, venga in rilievo il profilo, chiaramente attinente al tema della prova, della credibilità della persona offesa dal reato e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, le censure che mirino a porre in discussione detti requisiti, certamente necessari affinché la prova del reato acquisti il carattere di certezza implicitamente richiesto anche dalla previsione dell' articolo 533 c.p.p. , comma 1, non possono trasformarsi in non consentite incursioni nel campo della valutazione della prova dei fatti, estraneo, per quanto appena detto sopra, al perimetro entro il quale deve mantenersi il sindacato del giudice di legittimità. In tal modo, infatti, il giudizio di legittimità finirebbe per assumere le vesti di un ulteriore e non previsto grado di giudizio di merito, oltretutto abdicando alla propria funzione, racchiusa nei limiti contrassegnati dai vizi deducibili a norma dell' articolo 606 c.p.p. . 1.1. Ciò posto, e riguardati dunque i motivi di ricorso in tale necessaria ottica, il primo motivo appare sostanzialmente volto, pur formalmente invocando, in termini congiunti, il vizio di violazione di legge e quello del difetto di motivazione, a sollecitare una analisi del merito delle scelte valutative effettuate dalla sentenza impugnata sulla scia di quella di primo grado in particolare, va precisato che il riferimento espresso ivi contenuto alla violazione in generale dell' articolo 192 c.p.p. , non può trasformare in vizio di violazione di legge di cui all'articolo 606, comma 1, lett. c , peraltro unicamente rilevante, nella presente sede, ove le norme processuali violate siano presidiate da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, una non condivisa lettura del compendio probatorio ad opera dei giudici di merito di qui, del resto, l'affermazione per cui la violazione dell'articolo 192 cit. può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame da ultimo, Sez. 6, numero 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196 . Tutto ciò, in particolare, considerando che il motivo di ricorso si concentra essenzialmente sulla pretesa mancanza di linearità della persona offesa nei propri comportamenti e sulla pretesa non corrispondenza di quanto riferito dalla persona offesa rispetto a specifiche emergenze oggettive, trascurando però il dato decisivo, ovvero la motivazione resa dalla sentenza impugnata in termini logici ed esaustivi sui riscontri, dichiarativi e documentali per vero non necessariamente dovuti/posto che la testimonianza della persona offesa, ove credibile, è già di per sé sufficiente a fungere da elemento di prova si veda Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214 acquisiti quanto al dato fondamentale, ovvero le condotte illecite subite dall'imputato. In tal senso, infatti, la motivazione della sentenza ha, alle pagg. 23 e successive, richiamato le dichiarazioni, sul cui contenuto si è soffermata diffusamente, rese dalla sorella della persona offesa P.V., dall'amica S.V., e dalle compagne di classe C.L. ed A. in ordine alle confidenze ricevute da G. sulle violenze e minacce subite, e sul controllo, costante e serrato, esercitato dall'imputato sulla propria vita, dichiarazioni non censurate dal motivo quanto al loro contenuto, ma semplicisticamente ed erroneamente svalutate sul presupposto della loro riconducibilità, in realtà in alcuni casi esclusa vedi oltre quanto alle dichiarazioni delle sorelle C. sempre e solo alla fonte rappresentata dalla persona offesa vedi infatti nel senso che proprio perché al fatto solitamente non assistono testimoni/ f acquistano valori di riscontro esterno anche le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti, Sez.3, numero 1818 del 13/12/2010, L.C., Rv. 249136 . In particolare, per il resto dovendosi rimandare all'articolato resoconto svolto dalla sentenza impugnata, i giudici dell'appello hanno evidenziato le dichiarazioni rese dalla ragazza alla sorella circa fatto che l'imputato fosse possessivo, la picchiasse riferendo anche dell'episodio violento verificatosi sulla spiaggia di omissis , la minacciasse di diffondere in mondovisione i video dei loro rapporti, la controllasse per verificare che rientrasse entro la mezzanotte, le avesse clonato il profilo omissis le dichiarazioni dell'amica S., diretta destinataria peraltro anch'essa di minacce ove non avesse interrotto i rapporti con G., su quanto saputo nel tempo dalla persona offesa circa i comportamenti ossessivi e gelosi di C., la pretesa talvolta di avere rapporti non consensuali e l'ossessione di controllare la vita della fidanzata le dichiarazioni di C.L. sulla diretta conoscenza di assillanti telefonate fatte da C. col fine di chiedere alla ragazza come fosse vestita e con chi si trovasse, circa i racconti fatti da G., molte volte piangendo, sugli insulti, le minacce e talvolta le percosse ricevute, sulla impossibilità di lasciare l'uomo stante il possesso da parte di questi di alcuni suoi video, sul trascinamento di G. per i capelli da parte dell'uomo sulla spiaggia di omissis . La sentenza ha anche ricordato le dichiarazioni dello zio P.G. innanzitutto sulla richiesta di aiuto della ragazza che, giunto a casa sua il omissis , ebbe a spiegargli di essere fuggita da casa perché ivi si era introdotto, con l'aiuto di sua madre, C., che ella voleva lasciare in quanto violento e, inoltre, sull'ulteriore fatto di essere egli accorso il successivo omissis definito dalla ragazza come il giorno in cui si ebbe il punto di non ritorno , tanto che ella ebbe finalmente a presentare denuncia il giorno successivo v. pag. 22 sulla spiaggia chiamato dalla nipote, nascostasi dietro gli scogli e decisa appunto a denunciare l'uomo perché temeva che, prima o poi, egli l'avrebbe ammazzata. Ed è significativo come poi, a pagg.40-51, sempre i giudici dell'appello evidenzino come, già il 6/3/2016, la ragazza avesse scritto al C. venendo in sentenza trascritto il contenuto testuale dei messaggi rimproverandogli esattamente le stesse condotte poi rivelate anche alle amiche, ovvero, in un contesto complessivamente contrassegnato da gelosia morbosa, le condotte violente, l'insulto gratuito, l'imposizione nel vestiario, la clonazione del profilo omissis , il divieto di utilizzare i social network, e, a conferma del possesso da parte sua di immagini di lei e della serietà delle Minacce di divulgazione, l'avvenuta pubblicazione di alcune foto della stessa nuda. Sicché, in definitiva, i rilievi svolti con il primo motivo non si sono adeguatamente confrontati con il percorso argomentativo reso dalla sentenza impugnata sul punto della attendibilità della persona offesa, essendo dunque il primo motivo inammissibile. 1.2. Anche il secondo motivo, mirato a lamentare la insussistenza del reato di cui all' articolo 612-bis c.p. , giacché nella specie sarebbe mancata la prova del disturbo psicologico conseguente alle condotte poste in essere, affidato alle sole dichiarazioni della persona offesa e avendo le stesse dato comunque luogo solo ad una sensazione di fastidio o di irritazione reciproca e non ad un perdurante e grave stato di ansia e di paura, è inammissibile. La sentenza ha chiarito come, nella specie, la persona offesa abbia riferito di avere subito, in conseguenza delle condotte di C., un disturbo post-traumatico da stress che ebbe a rendere necessario il supporto psicologico di uno specialista segnatamente lo psichiatra dell'Asl locale, il Dott. B., che ebbe a prescriverle un farmaco contro l'ansia e la depressione v. pag.22 , come confermato anche dalla madre della stessa. Ne' il motivo di ricorso spiega perché, una volta ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa, si dovrebbe dubitare della loro veridicità in particolare con riguardo alle conseguenze cagionate dalle condotte di C. e da rapportarsi al periodo temporale, tutt'altro che estemporaneo ed occasionale, come vorrebbe il ricorso, di cui all'imputazione ed anzi, proprio il contenuto delle chat intercorse tra i due, e di cui la sentenza offre un'ampia esemplificazione tra le altre, in data omissis sei il mio incubo .per colpa tua non dormo più .ormai mi hai rovinato la vita . in data omissis odio questo male che mi fai di continuo, lo odi0000 e lo ne posso più . è testimonianza, come già chiarito dalla sentenza di primo grado, che dalle stesse ha tratto dimostrazione del grave turbamento d'animo vissuto, della manifesta infondatezza della denuncia di, peraltro generica, insussistenza dello stato di ansia e di paura quale elemento necessario per la configurabilità del reato in oggetto. Ne' deve ritenersi necessario che le conseguenze degli atti persecutori siano provate mediante un esame tecnico-specialistico, non essendo del resto richiesto che le condotte di cui all' articolo 612-bis c.p. , cagionino per la sussistenza del reato una malattia od uno stato propriamente patologico si veda infatti nel senso che, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all' articolo 612-bis c.p. , non costituisce una duplicazione del reato di lesioni il cui evento è configurabile, sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica, Sez.5, numero 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 270020 . Negare, poi, che la relativa prova possa essere tratta dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, appare contraddire l'assenza, nel sistema processuale penalistico, di prove legali senza considerare per di più, che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta, per costante orientamento di questa Corte, anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante Sez. 5, numero 7559 del 10/01/2022, B, non mass. e Sez. 5, numero 24135 del 09/05/2012, G., Rv. 253764 . 1.3. Il terzo motivo, in ordine all'invocato assorbimento del reato di cui all' articolo 610 c.p. , in quello di cui all'articolo 612-bis cit. è infondato va qui ribadito infatti che, sulla scorta del predominante indirizzo di questa Corte, qui da condividere, è configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell' articolo 15 c.p. , dal momento che il delitto di cui all' articolo 612-bis c.p. , diversamente dal primo, non richiede necessariamente l'esercizio della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall' articolo 610 c.p. tra le altre, Sez.5, numero 22475 del 18/04/2019, P., Rv. 276631 Sez. 5, numero 4011/16 del 27/10/2015, Borghini e altro, Rv.265639, pur citata dal ricorrente a sostegno della diversa conclusione, e Sez. 5, numero 2283/15 dell'11/11/2014, C., Rv.262727 contra, Sez.3, numero 25889 del 20/03/2013, Ayari, Rv. 255561 . In particolare, la Quinta sezione, con la pronuncia numero 22475 del 2019 appena citata, dopo avere ricordato i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema definizione della nozione di norma speciale, ha chiarito come alla luce degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatrici non sussista fra di esse un rapporto di specialità unilaterale già sul versante della condotta si deve, infatti, levare che la fattispecie di atti persecutori è reato non a base violenta, il che renderebbe ragione di un'area di condotte tipiche del tutto eterogenee rispetto a quelle della fattispecie di violenza privata la cui nota caratterizzante, con riguardo alla condotta di violenza, va, invece, ineludibilmente ravvisata nella idea della aggressione fisica di qui dovendo escludersi dunque, che l'una fattispecie incriminatrice possa essere raffigurata come un cerchio concentrico dell'altra. La sentenza ha poi aggiunto che, anche a volere valorizzare la nozione di specialità reciproca o bilaterale ai fini della individuazione dei casi di identità di materia in cui all' articolo 15 c.p. , si verterebbe, con riguardo ai rapporti tra atti persecutori e violenza privata, nel caso di specialità reciproca bilaterale per aggiunta in cui detta identità è stata esclusa anche da Sez. U, numero 1963/11 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv.2487221,giacché ciascuna delle fattispecie presenta rispetto all'altra elementi aggiuntivi eterogenei, ovverossia i vari eventi delineati dall' articolo 612 -bis c.p. , e in particolare l'evento di alterazione delle abitudini di vita nonché la reiterazione degli atti persecutori, comprensivi delle molestie per il reato di atti persecutori, e la condotta violenta quale elemento costitutivo eterogeneo rispetto a quelli delineati dell' articolo 612-bis c.p. per il reato, invece, di violenza privata. 1.4. Il quarto motivo è infondato. L'impostazione da cui muove la difesa non tiene adeguatamente conto del ragionamento probatorio articolato dalla sentenza, in particolare alle pagg. 55-57. Va premesso che dalla sentenza impugnata emerge che la persona offesa, pur precisando di avere intrattenuto, nel corso del periodo temporale di riferimento, rapporti consensuali con l'imputato, ha anche aggiunto vedi pagg. 20-21 e 55 che quando, dopo accesi litigi con l'uomo, ella lo rifiutava, C., rimanendo sordo alla sua decisa opposizione, la possedeva ugualmente con violenza, chiudendo la porta della stanza e gettandola sul letto, con una mano bloccandole le braccia e con l'altra spogliandola. La ragazza, inoltre, chiedeva insistentemente all'uomo di desistere perché non voleva, ma, alla fine, era costretta a subire non potendosi buttare dalla finestra . Nessuna contraddittorietà dunque è anzitutto dato cogliere, come vorrebbe il ricorso, nelle conclusioni della sentenza atteso che, come appena detto, lungi dal riferire di rapporti intervenuti sempre con il proprio consenso, la persona offesa ha enucleato in essi quelli quantificati in una decina di volte v. pag.21 che, in particolare dopo gli accesi litigi che avevano luogo, intervenivano nonostante la propria ferma e chiara opposizione sì che, tra l'altro, non è dato comprendere in che senso i giudici avrebbero mancato di esplorare adeguatamente il profilo del consenso ai rapporti , fermo restando che invece, con riguardo ad altri, essi avvenivano anche con il proprio consenso. E anzi, sempre la sentenza ha tratto dal contenuto dei video specificamente menzionati alle pagg.55-571 effettuati dallo stesso imputato e ritraenti rapporti, pur non denunciati dalla persona offesa, nel corso dei quali, seppure iniziati consensualmente, la ragazza manifesta chiaramente e ripetutamente la propria opposizione alla prosecuzione basta non ce la faccio più , basta basta mi fai male, non sento più niente lasciami, mi stai facendo male , aah, non ce la faccio più, basta basta per favore , lasciami ti prego, mi stai facendo male, bastardo , costringendola anche a un rapporto orale mentre la stessa fa resistenza, il riscontro della veridicità delle affermazioni della ragazza quanto ai rapporti imposti dopo gli accesi litigi di cui sopra e diversi da quelli oggetto delle riprese appena ricordate. Deve, di più, ed esattamente in senso opposto all'impostazione difensiva, rilevarsi la particolare logicità dell'attribuzione, da parte dei giudici, a tali filmati della natura di elementi di riscontro della credibilità della ragazza se infatti, la stessa, evidentemente ritenendo di non qualificare i rapporti oggetto delle riprese, del resto non denunciati, come atti che, dal punto di vista giuridico, ed anche del comune sentire, ben difficilmente potrebbero sfuggire ad una accezione di violenze sessuali, tanto più deve essere ritenuta credibile allorquando narri appunto, con riferimento a quanto accadeva dopo i litigi, di fatti imposti con violenza. 1.5. Il quinto motivo è inammissibile il motivo, che invoca il contesto di un rapporto definito sentimentale come elemento idoneo a rendere di minore gravità i fatti non considera la motivazione della sentenza che, in consonanza con il costante orientamento di questa Corte tra le altre, Sez. 3, numero 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445 Sez. 3, numero 4960/19 del 11/10/2018, S., 275693 , ha considerato già di per sé solo ostativa alla circostanza attenuante di specie la intervenuta reiterazione degli atti. 1.6. Il sesto motivo, volto a contestare la violazione di legge e il difetto di motivazione caratterizzanti la sentenza sul punto confermativa della sussistenza del reato di cui all' articolo 600-ter c.p. giacché si verserebbe nella ipotesi, irrilevante, della pornografia domestica tenuto conto della elaborazione della giurisprudenza di legittimità in particolare intervenuta con la sentenza di Sez. U, numero 51815 del 31/5/2018, M., Rv. 274087, è infondato. 1.6.1 La sentenza impugnata è pervenuta a confermare la sentenza di primo grado ritenendo sussistente nella specie la condotta di utilizzazione che, secondo le Sezioni Unite suddette rappresenterebbe, per il significato che tale nozione ha di strumentalizzazione del minore da soggetto dotato di libertà e dignità sessuale in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere, il crinale che consentirebbe di distinguere una produzione illecita e penalmente sanzionata da una produzione invece lecita nel senso di produzione frutto di una libera scelta del soggetto ripreso e destinata ad un uso strettamente privato . E, a tal fine, valorizza l'intento dell'imputato di immortalare le proprie capacità erotiche senza alcuna considerazione per la sensibilità e tolleranza della persona offesa. 1.6.2. Le Sezioni Unite ricordate hanno in effetti affermato che deve intendersi per utilizzazione la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere, condotta che rende invalido anche un suo eventuale consenso ex plurimis, Sez. 3, numero 1783 del 17/11/2016, C., Rv. 269412 Sez. 3, numero 1181 del 23/11/2011, L., Rv. 251905 . Da qui deriverebbe la necessità di distinguere le condotte di produzione aventi un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto ad esempio, minaccia, violenza, inganno o per il fine commerciale che sottende la produzione, o per l'età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale . Sicché qualora le immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, ma siano frutto di una libera scelta . e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella utilizzazione che costituisce il presupposto dei reati sopra richiamati . Di qui la conclusione secondo cui il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione, che può essere esclusa solo attraverso un'approfondita valutazione della sussistenza in concreto dei presupposti sopra delineati . 1.6.3. Non vi è dubbio dunque che, nell'individuare nella utilizzazione , come sopra intesa, la già ricordata linea di discrimine tra produzione lecita ed illecita, la sentenza impugnata abbia inquadrato correttamente i presupposti ermeneutici alla luce dei quali valutare la fattispecie. E tale linea appare ulteriormente confermata dalla successiva sentenza numero 4616 del 09/02/2022, D., Rv.282718, sempre delle Sezioni Unite, che appare avere ancora più chiaramente confermato la centralità e decisività della ricorrenza della condotta di utilizzazione del minore ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 600-ter cit., comma 1, laddove si è affermato che se ricorre la utilizzazione del minore nessuna valenza esimente o scriminante può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, infatti, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla condotta dell'adulto ribadendo, ancora una volta, che il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante . non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione 1 confermando altresì la individuazione di una serie di elementi da cui è possibile ricavare detta condizione di utilizzazione. In particolare gli stessi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore, nelle modalità con le quali il materiale pornografico venga prodotto ad esempio minaccia, violenza, inganno , nel fine commerciale e nell'età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale. Si è aggiunto, ad ulteriore specificazione, che assumono, dunque, rilevanza penale quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore determinate da costringimento, inteso come abuso o approfittamento delle sue condizioni, o da induzione e, cioè, attraverso il condizionamento delle scelte. E la attenta verifica di tali aspetti è stata affermata come necessaria anche in presenza di una relazione affettiva tra adulto e minore, rendendosi necessario verificare specificamente che il primo non abbia vinto le resistenze del secondo tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore, essendo inoltre importante accertare che il minore non sia rimasto vittima, nell'assentire alle richieste dell'adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose. Ne', hanno ulteriormente chiarito le Sezioni Unite, l'eventuale consenso del minore all'atto sessuale includerebbe di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica sicché, tra l'altro, fino a quando non si sia proceduto alle riprese, il minore rimane altresì libero di revocare l'iniziale consenso eventualmente prestato e se l'adulto prosegua, dunque, nell'attività di ripresa o di registrazione nonostante la revoca da parte del minore dell'iniziale consenso, ricorrerebbe senz'altro la condizione di utilizzazione di quest'ultimo. 1.6.4. Ciò posto, e per venire dunque alla applicazione che la sentenza impugnata ha fatto di detti principi alla fattispecie in esame, la individuazione della utilizzazione della minore nell'intento dell'imputato di esaltare, attraverso le riprese, le proprie capacità erotiche, seppure apparentemente volta a valorizzare ciò che parrebbe essere solo un elemento attinente a profili soggettivo-finalistici, si risolve tuttavia, al contempo, e simmetricamente, una oggettiva mortificazione e strumentalizzazione della persona del minore, espressa, del resto, sia pure sinteticamente, nella sentenza, dalla considerazione testuale per cui tale autoesaltazione avrebbe comportato l'assenza di ogni considerazione per la sensibilità e tolleranza della persona offesa. Ciò, tanto più ove si consideri che dal quadro dei fatti esposto dai giudici di appello emergono chiaramente le caratteristiche del rapporto interpersonale che hanno diacronicamente accompagnato le riprese, rapporto, infatti, iniziato con riprese effettuate dall'imputato all'insaputa della ragazza, proseguite con la promessa, da questo mai mantenuta, di cancellarle, e terminate, addirittura, nella minaccia di diffonderle ove la ragazza non si prestasse a proseguire nella relazione su tale ultimo elemento chiaramente risultante dalle dichiarazioni della persona offesa, vedasi anche pag. 7 della sentenza di primo grado . In altri termini, e', allora evidente, e di ciò la sentenza impugnata ha fatto corretta valutazione, come tali caratteristiche non possano non essere sintomatiche, nella specie, di quella utilizzazione ripetutamente qualificata da questa Corte come elemento indicativo della illiceità penale della produzione pedopornografica. In definitiva, dunque, nessun malgoverno dei principi di questa Corte appare avere fatto la sentenza impugnata che, al contrario, ha fatto degli stessi una corretta applicazione. 1.7. Il settimo motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel lamentare la possibile incostituzionalità dell' articolo 600-ter c.p. , comma 1, in ragione della mancata previsione, in esso, di una ipotesi di minore gravità, muove dal raffronto con la norma dell' articolo 609-bis c.p. , per la quale, invece, una tale ipotesi è prevista all'ultimo comma, in tal modo sembrando ricavare sotto tale aspetto, anche per il fatto che il reato di pornografia minorile è sanzionato, nel comma 1, con una pena nel minimo edittale pari a sei anni, una sorta di necessaria equiparazione delle due fattispecie. Così facendo, ed assumendo anche che la fattispecie di pornografia minorile sarebbe dotata di una minore carica offensiva, il ricorrente appare tuttavia trascurare la diversa oggettività giuridica dei due reati, e la diversa scelta normativa di individuazione del minimo edittale, finendo per invocare un intervento che, in definitiva, in assenza di elementi che possano deporre per una scelta manifestamente irragionevole, appare rientrare nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. 1.8. L'ottavo motivo è inammissibile a norma dell' articolo 606 c.p.p. , comma 3. Va, infatti, rilevato che nessuna doglianza è stata posta a suo tempo dal ricorrente con l'atto di appello relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui alla L. numero 110 del 1975, articolo 4 ne consegue dunque, in ragione della relativa preclusione formatasi, l'inammissibilità della censura in ordine al mancato rilievo, che conseguirebbe alla collocazione temporale del fatto in una data diversa rispetto a quella oggetto di imputazione, della prescrizione del reato. 2. Venendo al ricorso proposto dall'Avv. omissis , con riguardo al primo motivo, essenzialmente diretto a contestare le valutazione, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità sarebbe minata dalla non linearità dei comportamenti dalla stessa tenuti durante il rapporto con C. e da pretese contraddizioni in cui la stessa sarebbe incorsa, e a dedurre la mancata considerazione di elementi di contrasto con la ricostruzione dei fatti ad opera della stessa persona offesa, va ribadito anzitutto quanto già premesso sopra sub p.p. 1. e 1.1. in ordine alla inammissibilità di doglianze che, pur formalmente riferite ad un preteso deficit motivazionale della sentenza di primo grado, sono volte a porre in discussione l'operato di valutazione delle risultanze probatorie, ritenuto incompleto, inadeguato ed implausibile, ad esso dovendo preferirsi una diversa e più razionale lettura del compendio istruttorio deve, infatti, nuovamente ricordarsi che, in astratto, neppure una più plausibile lettura alternativa dei dati emersi dall'istruzione potrebbe consentire, a fronte di un percorso motivazionale di per sé logico e coerente, a questa Corte di travalicare i limiti fisiologici del giudizio di legittimità di cui già sopra si è detto. Ne', va aggiunto in particolare con riguardo a tale secondo ricorso, contrassegnato da atomistici rilievi, il vizio di motivazione può, per costante esegesi di questa Corte muovendo da Sez.2, numero 4275 del 16/01/1981, Pitarresi, Rv. 148773, sino a giungere a Sez.2, numero 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593 , essere individuato sulla base di una critica frammentaria di ogni singolo punto della motivazione isolatamente considerato, dovendosi invece tener conto dell'iter logico complessivo del ragionamento infatti l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , Sez. 1, numero 37588 del 18/06/2014, Amniera ed altri, Rv. 260841 . Insomma, vuole qui dirsi che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Sez.2 numero 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 . 2.1. Ciò posto, nella specie, e venendo al primo motivo, come in parte già anticipato con riguardo al ricorso dell'Avv. omissis , la sentenza impugnata ha ben chiarito le ragioni alla base, anzitutto, della attendibilità della persona offesa che, stando al senso complessivo delle doglianze di tale primo motivo, sarebbe posta in crisi dalla asserita contraddittorietà dei comportamenti della ragazza che, nonostante comportamenti prevaricatori la cancellazione dei profili social della ragazza , violenti percosse e violenze sessuali , minatori minacce di diffondere le riprese dei rapporti ove la ragazza lo avesse lasciato , e ingannatori promesse di cancellazione dei video mai mantenute , avrebbe continuato nella relazione. Al contrario, dal contenuto complessivo della sentenza impugnata si vedano in particolare le pagg. 38 e ss. si trae il fondamento logico della valutazione, da parte dei giudici, di un racconto ritenuto lineare e coerente come definito a pag.16 attesa la natura complessa di un rapporto durato da omissis definito dalla P. stessa come non paragonabile a quello di due persone normali , da cui la ragazza non ebbe la forza di recedere subito in ragione, oltre che di sentimenti contrastanti che in lei si agitavano giacché da un lato subiva il fascino dell'uomo, da cui quindi era attratta, e dall'altro soffriva sempre più le condotte dello stesso , anche dei ricatti subiti segnatamente la minaccia di diffusione dei video e dell'ingerenza della madre. Sicché l'anche il comportamento ambivalente della stessa persona offesa che, pur subendo tali condotte e soffrendo tale situazione e pur sapendo anche dell'abitudine dell'uomo di registrare i rapporti , tornava dall'imputato con cui continuava ad avere rapporti, è stato correttamente letto dai giudici di merito alla luce di un tale complesso e complessivo contesto, senza che appaiono pertanto sussistere elementi di illogicità motivazionali che sole giustificherebbero la fondatezza dei rilievi difensivi. Va aggiunto che taluni di tali rilievi neppure risultano pertinenti ovvero sono motivatamente smentiti dalla sentenza impugnata ovvero ancora appaiono caratterizzati da natura meramente confutatoria così, con riguardo all'invocato consenso ai rapporti sessuali dimostrato dalle videoregistrazioni posto che anche i giudici di merito hanno ovviamente distinto tra rapporti consenzienti e rapporti subiti , e alla contestata valorizzabilità dei riscontri offerti dalle deposizione dei testi S., C. e P.G., i cui contenuti non sono stati, del resto, specificamente censurati, ma solo pretesamente smentiti sul piano fattuale ovvero riletti diversamente ed in maniera ingiustificatamente riduttiva in particolare il fatto avvenuto sulla spiaggia di omissis , sostanzialmente riletto dalla Difesa come episodio scherzoso a dispetto del dato oggettivo rappresentato dal trascinamento di G. per i capelli, comunque inconfutabilmente emerso dalle dichiarazioni di C.L. . Va aggiunto che la congruità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa non può essere posta in crisi neppure dall'elemento della pretesa inesistenza della casa di M., ove i rapporti non consentiti si sarebbero verificati, sostenuta dallo stesso ricorrente sulla sola base della non risultanza della stessa dai dati catastali. 2.2. Anche il secondo motivo appare inammissibile quanto alle doglienza in ordine alla conferma della responsabilità per il delitto di atti persecutori, vanno richiamate le argomentazioni già esposte sopra quanto alla mancanza di vizi motivazionali sul punto, e di per se stesse già logicamente preclusive della necessità di far luogo alla richiesta rinnovazione dell'istruzione da effettuarsi mediante esame dello psicologo che ebbe in cura la persona offesa si è già detto, infatti, della sufficienza sul punto delle dichiarazioni della ragazza, anche in connessione con i dati temporali riferiti a fronte delle quali sarebbe stato onere della Difesa dedurre elementi indicativi della necessità di dissipare dubbi o incertezze in ordine alla ricollegabilità ai fatti subiti dello stato di ansia e paura come dimostrata anche da quanto avvenuto nelle date del omissis allorquando la P. ebbe a chiedere aiuto allo zio per paura del C 2.3. Il terzo motivo è infondato escluso ogni assorbimento del reato di violenza privata nel reato di atti persecutori per le ragioni già esposte sopra sub p. 1.3., va solo, quanto ai fini del motivo specifico, aggiunto come la persona offesa, lungi dal prospettare unicamente un timore di divulgazione delle videoriprese, abbia riferito, come già sopra chiarito, di vere e proprie minacce. 2.4. Il quarto e quinto motivo, rispettivamente inerenti il reato di cui all' articolo 609-bis c.p. e quello di porto di coltello di cui alla L. numero 110 del 1975, articolo 4, sono il primo infondato e il secondo inammissibile per le ragioni già esposte sopra sub p.p. 1.4 e 1.8. e a cui va qui fatto integrale richiamo. 2.5. Il sesto motivo, riguardante il reato di pornografia minorile di cui all' articolo 600-ter c.p. , ed articolato sulla base delle medesime prospettazioni del sesto motivo del ricorso dell'Avv. omissis , è infondato per quanto già detto sopra sub p.p. 1.6-1.6.4. 2.6. Il settimo motivo è inammissibile. Quanto alla contestata omessa valutazione dei dati documentali acquisiti in forza di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la censura, oltre ad essere in gran parte generica, reitera comunque sul punto considerazioni fondamentalmente ripropositive dell'assunto in ordine alla inattendibilità della persona offesa correttamente disattese, come già detto, dalla Corte di appello. In relazione invece alla contestata non decisività affermata dalla Corte in ordine alle richieste di rinnovazione non accolte, è la stessa complessiva motivazione nel merito della sentenza a dimostrare ex se tale non decisività quale requisito necessario ai fini dell'applicazione dell' articolo 603 c.p.p. , comma 1. 2.7. Anche l'ultimo motivo è inammissibile. Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio complessivo appaiono infatti generiche, non deducendosi specifiche ragioni contrastanti con la entità della sanzione come rideterminata dalla sentenza impugnata peraltro, quanto alla pena base irrogata per il reato principale più grave di cui all' articolo 600-ter c.p. , attestata sul minimo edittale di anni sei, nessuna specifica contestazione, inoltre, venendo mossa agli aumenti operati per i reati satellite posti in continuazione. 3. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue, inoltre, a fronte della relativa richiesta formulata all'udienza del 31/01/2022, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 8 2 e 83 , disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.