Concordato preventivo e scioglimento del contratto di factoring

«I provvedimenti assunti a norma dell'articolo 169-bis l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti […]».

La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi su una controversia inerente la tutela dei crediti concordatari approntata attraverso lo scioglimento del contratto di factoring. Ed ha ricordato che «affinché sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'articolo 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative del creditore, essendo necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e a incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti». Inoltre, ha ricordato anche che «non sono impugnabili ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost. i provvedimenti assunti a norma dell'articolo 169-bis l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore, reiterabile nel corso della procedura, di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, costituendo gli stessi atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti. Infatti, in ipotesi di autorizzazione da parte del G.D o diniego allo scioglimento di contratti, a norma dell'articolo 169-bis l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza o insussistenza dei presupposti per lo scioglimento attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena» Cass. numero 11524/2020, numero 17520/2015 . Ne consegue, quindi, che «i provvedimenti assunti a norma dell'articolo 169-bis l. fall. - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell'articolo 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti in caso di autorizzazione o diniego allo scioglimento dei contratti, a norma dell'articolo 169-bis l. fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza o insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena».

Presidente Genovese – Relatore Pazzi Rilevato in fatto che 1. Il Tribunale di Bergamo, con decreto dell'8 agosto 2013, autorizzava la società C.O. s.p.a. a sciogliersi dal contratto di factoring stipulato con I.F.I. s.p.a. d'ora innanzi, in breve, I. in data 15 settembre 2011. 2. I. s.p.a. presentava reclamo avverso questa statuizione, sostenendo che la stessa fosse parzialmente errata laddove non aveva tenuto conto del disposto della L. Fall., articolo 72, comma 1, a mente del quale la cessione di crediti, già avvenuta con effetti reali, aveva comportato il trasferimento del diritto di credito in capo al factor. Chiedeva, pertanto, la modifica del provvedimento reclamato mediante un'integrazione che specificasse che a norma della L. Fall., articolo 72, comma 1, lo scioglimento del contratto di factoring richiesto non ha effetto e non incide sui crediti che, a causa dell'effetto reale della vendita, siano già passati in proprietà della cessionaria stessa . 3. La Corte d'appello di Brescia, con decreto in data 18 marzo 2015, osservava che la nozione di contratti in corso di esecuzione di cui alla L. Fall., articolo 169 bis, tende a coincidere, ma non è pienamente sovrapponibile a quella di contratti pendenti L. Fall., ex articolo 72, ritenendo, di conseguenza, che il provvedimento reclamato non si prestasse a censura nei termini prospettati con la richiesta di modifica parziale. 4. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso I. s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso C.O. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo. Considerato in diritto che 5. Il motivo di ricorso proposto assume che la Corte distrettuale, nel ritenere non applicabili al disposto della L. Fall., articolo 169 bis, le regole dettate dalla L. Fall., articolo 72, ha violato o falsamente applicato tali norme, in quanto la tutela dei crediti concordatari approntata attraverso lo scioglimento del contratto di factoring non poteva comportare alcuna incidenza sui diritti di credito sorti ed effettivamente trasferiti in capo a I. s.p.a. in epoca antecedente alla data di presentazione della domanda di concordato. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1 Affinché sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'articolo 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità a incidere positivamente o negativamente sulle aspettative del creditore, essendo necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e a incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti. In una simile prospettiva questa Corte ha già ritenuto si vedano in questo senso Cass. 11524/2020, Cass. 17520/2015 che non siano impugnabili ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, i provvedimenti assunti a norma della L. Fall., articolo 169 bis, - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore, reiterabile nel corso della procedura, di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, costituendo gli stessi atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti. Infatti, in ipotesi di autorizzazione da parte del G.D o diniego allo scioglimento di contratti, a norma della L. Fall., articolo 169 bis, la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza o insussistenza dei presupposti per lo scioglimento attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. 6.2 Questi principi valgono, a maggior ragione, nel caso di specie, ove I. s.p.a. non ha posto in contestazione il provvedimento di scioglimento reso dal Tribunale, domandandone la revoca, ma ha sollecitato l'integrazione della sua parte dispositiva, asserendone l'incompletezza alla luce del disposto della L. Fall., articolo 72, comma 1 . Una censura di siffatto tenore mirava a ottenere una pronuncia di accertamento in ordine agli effetti provocati dal provvedimento di autorizzazione allo scioglimento del contratto di factoring. Questo accertamento, però, non poteva essere effettuato all'interno di un provvedimento che non era deputato a risolvere controversie su diritti. La questione posta, aspirando a un definitivo accertamento dell'assetto conseguente allo scioglimento autorizzato, attraverso una statuizione che venisse a incidere sui diritti di credito vantati dall'odierno ricorrente in virtù degli effetti reali previsti all'interno del contratto di factoring, doveva invece essere proposta in sede di cognizione ordinaria, al fine di essere regolata attraverso un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato. Sul punto andrà dunque fissato il seguente principio i provvedimenti assunti a norma della L. Fall., articolo 169 bis - e quelli emessi in sede di reclamo - sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, poiché costituiscono atti di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti in caso di autorizzazione o diniego allo scioglimento dei contratti, a norma dell'articolo 169-bis L. Fall., la parte non soddisfatta può adire il giudice e contestare la ritenuta sussistenza o insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del contratto attraverso una domanda da proporsi nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. 7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.