Respinta la tesi proposta dal Ministero dell’Interno, secondo cui è indispensabile per godere dei benefici previsti che il soggetto portatore dell’invalidità sia vivo al momento dell’entrata in vigore della legge.
Assegni vitalizi - da 1.033 euro e da 500 euro - ai familiari della vittima del terrorismo anche se quest'ultima è deceduta prima dell'entrata in vigore dell'ultimo aggiornamento normativo in materia, ossia la l. numero 147/2013. A citare in giudizio il Ministero dell'Interno sono la moglie e la figlia di un uomo ferito nel lontano 1978 dalle Brigate Rosse, rimasto invalido - al 77% - a seguito delle lesioni riportate e deceduto nel marzo del 2013. Esse chiedono il riconoscimento degli assegni vitalizi previsti per legge per i familiari delle vittime del terrorismo. In Tribunale, però, tale richiesta viene respinta. I giudici osservano che l'uomo ha subito un agguato terroristico perpetrata nel 1978, a seguito del quale «è stato dichiarato, nell'aprile del 2008, vittima del terrorismo» e gli «è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 77%». Essi sottolineano poi che «l'uomo è deceduto il 21 marzo 2013». Questo dettaglio è ritenuto fondamentale poiché «le prestazioni richieste da moglie e figlia dell'uomo spettano solo qualora il decesso della vittima del terrorismo sia avvenuto dopo l'entrata in vigore – il primo gennaio del 2014 – della l. numero 147/2013». Di parere opposto, invece, i giudici d'appello, i quali accolgono la richiesta della donna e della figlia e spiegano che «la corresponsione dei benefici previsti dalla l. numero 147/2013 non presuppone che la vittima del terrorismo sia ancora in vita alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, ma esclusivamente che detta vittima sia sopravvissuta all'attentato». Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal Ministero dell'Interno, e centrato sulla tesi secondo cui «il legislatore ha inteso riconoscere dette prestazioni ai prossimi congiunti e non ai superstiti delle vittime del terrorismo». Secondo il Ministero, in sostanza, «la circostanza che il legislatore utilizzi, nella l. numero 206/2004, l'espressione “superstiti”, mentre nella l. numero 147/2013 faccia riferimento al coniuge ed ai figli delle vittime, dimostra che per godere dei benefici previsti è necessario che il soggetto portatore dell'invalidità sia vivo al momento dell'entrata in vigore della l. numero 147/2013». In sostanza, ragionando nell'ottica del Ministero, moglie e figlia dell'uomo deceduto prima del primo gennaio del 2014 «vanno considerate non più coniuge e figlia, ma superstiti, con la conseguenza che esse non hanno diritto all'assegno vitalizio». Dalla Cassazione, però, i Giudici ribattono chiarendo che «l'intervento del legislatore del 2013 ha modificato la l. numero 206/2004 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” » e ha comportato «l'ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio di 1.033 euro e dell'assegno vitalizio di 500 euro, in quanto non viene più in rilievo solo la posizione della vittima o quella dei superstiti, ma si riconoscono le prestazioni in esame anche al coniuge ed ai figli del soggetto portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito». In sostanza, ci si trova di fronte a «un nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti» e, sottolineano i Giudici, «il testo della legge non esplicita la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della l. numero 147/2013».
Presidente Mancino – Relatore Cavallari Svolgimento del processo G.O. e L.S. hanno adito il Tribunale di Genova chiedendo che fosse loro riconosciuto lo speciale assegno vitalizio di Euro 1.033,00 mensili e l'assegno vitalizio di Euro 500,00 mensili, entrambi soggetti a perequazione automatica, ai sensi della L. numero 206 del 2004 e successive modificazioni, articolo 5, commi 3 bis e 3 quater, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno a pagare in loro favore tali prestazioni con i relativi arretrati con interessi e rivalutazione. Esse hanno esposto di essere rispettivamente moglie e figlia di L.A., deceduto il omissis e riconosciuto vittima del terrorismo. Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 123/2019, ha respinto il ricorso, precisando che L.A. era stato vittima di un'azione terroristica perpetrata nel 1978, a seguito della quale era stato dichiarato, con decreto del Prefetto di Genova del 15 aprile 2008, vittima del terrorismo era stata riconosciuta ad L.A. una percentuale di invalidità del 77% L.A. era deceduto il omissis le prestazioni richieste dalle ricorrenti spettavano solo qualora il decesso della vittima del terrorismo fosse avvenuto dopo l'entrata in vigore della L. numero 147 del 2013 avvenuta il 1 gennaio 2014 , circostanza che, nella specie, non ricorreva. G.O. e L.S. hanno proposto appello. La Corte di appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 325/2019, ha accolto il gravame, affermando che la corresponsione dei benefici previsti dalla L. numero 147 del 2013 non presupponeva che la vittima del terrorismo fosse ancora in vita alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, ma esclusivamente che detta vittima fosse sopravvissuta all'attentato. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. G.O. e L.S. hanno resistito con controricorso. Le controricorrenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1 Con un unico motivo il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e falsa applicazione della L. numero 206 del 2004, articolo 5, commi 3 bis e 3 quater, della L. numero 407 del 1998, articolo 2, comma 1, e della L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 494. L'Amministrazione ricorrente deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel non subordinare la spettanza delle prestazioni richieste dalle controricorrenti alla circostanza che L.A. fosse ancora in vita alla data del 1 gennaio 2014. Infatti, il legislatore aveva inteso riconoscere dette prestazioni ai prossimi congiunti e non ai superstiti delle vittime del terrorismo. La circostanza che il legislatore utilizzasse, alla L. numero 206 del 2004, articolo 5, comma 3 l'espressione superstiti , mentre al comma 3 bis, introdotto dalla L. numero 147 del 2013, faceva riferimento al coniuge ed ai figli delle vittime de quibus, dimostrava che, per godere dei benefici oggetto del contendere ovvero le prestazioni alle quali si riferivano alla L. numero 206 del 2004, articolo 5, i commi 3 bis ss. era necessario che il soggetto portatore dell'invalidità in esame fosse vivo al momento dell'entrata in vigore della L. numero 147 del 2013, avvenuta il 1 gennaio 2014. G.O. e L.S., in ragione della premorienza di L.A. rispetto alla data del 1 gennaio 2014, dovevano essere considerate non più coniuge e figlia, ma superstiti , con la conseguenza che avevano diritto al trattamento economico di cui alla L. numero 206 del 2004, articolo 5, comma 3, ma non a quello previsto dallo stesso articolo 5, commi 3 bis ss. Il motivo è infondato. La L. numero 206 del 2004, articolo 5, comma 3, prescrive che 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 503, e successive modificazioni, articolo 11. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 Euro per l'anno 2004, di 8.474.834 Euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 Euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. 23 novembre 1998, numero 407, e successive modificazioni, articolo 2 . In seguito, la L. numero 147 del 2013 legge di bilancio per il 2014 ha previsto all'articolo 1, commi 494 e 495, che 494. Dopo la L. 3 agosto 2004, numero 206, e successive modificazioni, articolo 5, il comma 3 sono inseriti i seguenti 3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 503, e successive modificazioni, articolo 11. 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui alla L. 23 novembre 1998, numero 407, e successive modificazioni, articolo 2, comma 1 . 495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di Euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di Euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di Euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di Euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di Euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di Euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di Euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di Euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di Euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al D.L. 29 novembre 2004, numero 282, articolo 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, numero 307. Ai sensi della L. 31 dicembre 2009, numero 196, articolo 17, comma 12, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui alla L. 23 febbraio 1999, numero 44, articolo 18, comma 1, lett. a , da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno . L'intervento del legislatore del 2013 ha modificato, quindi, la L. numero 206 del 2004 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice . Con riferimento alle prestazioni di cui alla L. numero 206 del 2004, articolo 5 oggetto della presente controversia, si osserva che il comma 3 di tale articolo appresta tutela, oltre che al soggetto rimasto vittima dell'attentato a cui comunque sopravvive, anche ai suoi familiari superstiti. Infatti, tale disposizione prevede che A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 503, e successive modificazioni, articolo 11. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 Euro per l'anno 2004, di 8.474.834 Euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 Euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. 23 novembre 1998, numero 407, e successive modificazioni, articolo 2 . La novità introdotta dal legislatore del 2013 concerne, dunque l'ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di Euro 1.033 e dell'assegno vitalizio di cui alla L. 23 novembre 1998, numero 407, e successive modificazioni, articolo 2, comma 1, in quanto non viene più in rilievo solo la posizione della vittima o quella dei superstiti, ma si riconoscono le prestazioni in esame anche al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% per cento a causa dell'atto terroristico subito. Si tratta, quindi, come osservato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Collegio ritiene di conformarsi Cass., Sez. L, numero 11180 del 6 aprile 2022 Cass., Sez. L, numero 11014 del 5 aprile 2022 , di un nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti, con l'esplicita esclusione del caso in cui il coniuge poi deceduto o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento abbiano già percepito le prestazioni previste dalla L. numero 204 del 2006 L. numero 204 del 2006, articolo 5, comma 3 ter . Costoro vanno individuati nei superstiti della vittima dell'atto terroristico, già destinatari delle misure indicate dalla citata L. numero 204, articolo 5, comma 3 e che, per effetto delle nuove disposizioni, sarebbero risultati comunque compresi nella previsione introdotta nel 2013 che individua i beneficiari per via del solo rapporto familiare esistente con la vittima. Al di fuori di tale limitazione, che tende chiaramente ad evitare la duplicazione dei benefici, il testo dell'articolo 5 citato, comma 3 bis è chiaro nel riferirsi al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso . Il testo della legge sopravvenuta non esplicita, pertanto, la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della L. numero 147 del 2013, come sostiene, al contrario, il Ministero dell'Interno, e l'insieme delle disposizioni citate non autorizza l'interprete a ridurre l'ambito dei soggetti destinatari delle prestazioni de quibus. 2 Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo in favore dei controricorrenti. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche statali, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile Cass., Sez. 6-L, numero 1778 del 29 gennaio 2016 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.