In tema di reati di falso, «integra il delitto previsto dagli articolo 48 e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente il contratto verbale di locazione inducendo in errore il funzionario dell’Ufficio del Registro che, procedendo alla registrazione, attesta con atto pubblico fidefacente l’esistenza dell’atto e attribuisce allo stesso data certa, opponibile ai terzi a norma dell’articolo 2704 c.c., ai sensi dell’articolo 18, comma 1, d.P.R. numero 131/1986».
Un'imputata, accusata di aver presentato apposita denuncia in ordine all'esistenza di un contratto di locazione verbale in realtà non stipulato , inducendo in errore il funzionario addetto dell'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, che procedeva ad attestare falsamente l'esistenza di tale atto, ricorre in Cassazione contestando l'erronea applicazione della legge penale. La doglianza è infondata. Secondo il Collegio, infatti, in tema di reati di falso, «integra il delitto previsto dagli articolo 48 e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente il contratto verbale di locazione inducendo in errore il funzionario dell'Ufficio del Registro che, procedendo alla registrazione, attesta con atto pubblico fidefacente l'esistenza dell'atto e attribuisce allo stesso data certa, opponibile ai terzi a norma dell'articolo 2704 c.c., ai sensi dell'articolo 18, comma 1, d.P.R. numero 131/1986».
Presidente Sabeone – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 26 ottobre 2020, depositata il 30 dicembre 2020, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lecce, riconoscendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione, confermando nel resto la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione emessa nei confronti di S.O.J.A. per il delitto previsto dagli articolo 48, 81 e 479, in riferimento all'articolo 476 c.p., comma 1. In particolare alla S.O. veniva contestato di aver presentato apposita denuncia in ordine all'esistenza di un contratto di locazione verbale stipulato con la omissis s.r.l., così inducendo in errore il funzionario addetto dell'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, che procedeva ad attestare falsamente con la registrazione l'esistenza del relativo atto, in vero mai stipulato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di S.O.J.A. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'articolo 173 c.p.p. disp. att 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione gli articolo 48, 81 e 479, in riferimento all'articolo 476 c.p., comma 1, nonché articolo 192 e 125 c.p.p., articolo 111 Cost. In particolare la censura riguarda il difetto di motivazione e l'errore nell'applicazione della legge penale in ordine al dolo della fattispecie incriminatrice, che non sarebbe stato adeguatamente comprovato, per quanto emerso dalla testimonianza del teste Z. , il funzionario dell'Ufficio del Registro, che avrebbe riferito della circostanza che la S.O. a malapena parlava l'italiano, non era in grado di saper scrivere, era all'oscuro della normativa penale italiana, ignorava la ragione per la quale stava dichiarando all'Agenzia delle Entrate l'esistenza del contratto di locazione verbale. Non veniva inoltre valorizzata, al fine di escludere il dolo, la circostanza che la attuale ricorrente fosse stata accompagnata da F.S. , suo convivente, che per evitare le conseguenze dello sfratto per morosità avrebbe invitato la S.O. a denunciare la regolarità del rapporto locativo l'insieme degli elementi descritti escluderebbero la prova del dolo di falsificazione. 4. Il secondo motivo è proposto per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta in quella di cui all'articolo 483 c.p., nella quale il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, difettando nel caso in esame una attestazione di conformità al vero della dichiarazione del privato. 5. Richiesta dal difensore la discussione orale il 14 marzo 2022, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo in quanto attinge il fatto nonché, quanto al secondo motivo, per genericità e comunque per manifesta infondatezza. Il difensore ha illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, dunque inammissibile. La sentenza impugnata al fol. 2, sullo specifico motivo di gravame afferente la prova del dolo chiarisce, in modo esauriente, che S.O. , allorché si recò presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, denunciando un contratto di locazione verbale stipulato fra se stessa e la società omissis , era ovviamente a conoscenza di non averlo stipulato. In tal senso, S.O. aveva piena contezza della falsità della sua denuncia all'Ufficio del Registro, senza che alcuna rilevanza possa avere avuto la scarsa comprensione della lingua italiana, anche alla luce di quanto osservato della sentenza del Tribunale fol. 5 , alla quale la Corte di appello rinvia, che ha escluso che siano rilevate problematicità tali da determinare incomprensioni linguistiche. D'altro canto, come osservato dalle sentenze di merito, che si propongono come doppia conforme , dato l'ampio rinvio della Corte di appello alla pronuncia del Tribunale fol. 1 , è emersa la prova del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice ai fini dell'elemento soggettivo, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell' immutatio veri , mentre non è richiesto l' animus nocendi nè l' animus decipiendi , con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno Sez. 5, numero 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214 Sez. 5, numero 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 . Certamente si è anche evidenziato che, se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa Sez. 1, numero 27230 del 11/09/2020, Taroni, Rv. 279785 Sez. 3, Sentenza numero 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328 , tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione, ad esempio, di un accertamento in realtà mai compiuto Sez. 5, numero 35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo, Rv. 257040 Sez. 5, numero 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138 . In definitiva, allorquando non emerge un mero profilo di negligenza, ma una evidente consapevolezza della falsità della attestazione, come è nel caso in esame, il dolo è integrato. La Salceda Ortega, si legge nella sentenza del Tribunale, al fol. 2, ebbe a recarsi per denunciare all'Ufficio del Registro un contratto di locazione verbale a proprio nome, consentito dalla disciplina tesa a favorire l'emersione dell'evasione fiscale. In primo luogo, l'attuale ricorrente chiese al funzionario se risultasse un contratto registrato a suo nome, così dimostrando di avere contezza di quale fosse la finalità della sua presenza presso l'Ufficio del Registro il contratto a suo nome non poteva essere già registrato in quanto inesistente era invece esistente quello registrato il 6 novembre . , fra la omissis S.r.l. e F.S. , in ordine al medesimo immobile, oggetto di una azione di sfratto per morosità notificata il 18 giugno 2013 . Poi, appena sette giorni dopo la notifica dell'atto per morosità, dichiarava l'esistenza del contratto di locazione verbale, denunciandolo all'Ufficio del Registro con finalità di ottenere un regime di favore, quanto a durata e canoni di locazione, per quanto previsto dal D.Lgs. numero 32 del 14 marzo 2011, articolo 3, comma 8, che, oltre a introdurre il regime fiscale della cd. cedolare secca , sanciva Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina a la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio b al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata L. numero 431 del 1998 c a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti . La tesi alternativa a quella prospettata con l'imputazione, quest'ultima ritenuta fondata dai giudici del merito, viene sostenuta nel corso del dibattimento proprio dal F. , le cui dichiarazioni sono state però ritenute, con motivazione convincente e logica, inattendibili. Pertanto sono manifestamente infondate le censure di vizio di motivazione e errata applicazione delle legge penale, quanto al dolo del delitto contestato. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Sez. 4, numero 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 , in difetto di una critica puntuale al provvedimento, che confuti in fatto e/o in diritto le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti Sez. 6 numero 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 . Infatti, nessuna censura specifica sul punto è stata rivolta alla sentenza impugnata, che ha fatto buon governo dei criteri distintivi delle fattispecie di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico infatti, l'orientamento costante della Corte di cassazione configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli articolo 48 e 479 c.p., quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato mentre si configura l'ipotesi prevista dall'articolo 483 c.p., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità Sez. 5, numero 22839 del 17/04/2019, De Domenico, Rv. 276632 Sez. 5, numero 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762, che ha ritenuto integrato il delitto ex articolo 48-479 c.p., in ordine alla condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture non nella propria disponibilità Sez. 2, numero 5239 del 18/01/2013, Adduci, Rv. 254976, sulla necessità che l'atto del pubblico ufficiale abbia una autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata . Nel caso di specie, il pubblico ufficiale è il funzionario dell'Ufficio del Registro, che ai sensi del D.P.R. numero 131 del 26 aprile 1986, articolo 12 e 3, comma 1, lett. a , Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro è tenuto alla registrazione dei contratti verbali di locazione, per i quali uno dei contraenti presenti la denuncia, e il contratto denunciato ai fini del citato testo unico assume la qualità di atto . Inoltre, la registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 18, comma 1 . Da tutto ciò deriva che la registrazione è atto non solo di ricezione della denuncia del privato, ma ha forza probatoria sia quanto all'esistenza dell'atto registrato - fino a quel momento solo verbale - sia quanto alla data della stipula, che coincide con quella della registrazione ed è opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria per la determinazioni in ordine al maggior reddito imponibile del locatore pacificamente l'Amministrazione finanziaria viene indicata quale terzo al quale opporre l'atto registrato dalla Corte di cassazione civile Sez. 5 civ., numero 7621 del 24/03/2017, Rv. 643472 Sez. 5 civ., numero 29451 del 17/12/2008, Rv. 606050 Sez. 5 civ., numero 26360 del 11/12/2006, Rv. 595681 . Quanto alla data, per altro, si è ritenuto che la registrazione, diretta a stabilire la data certa dell'atto, sia idonea ad attribuire ad esso la qualifica di documento di fede privilegiata Sez. 5, numero 1 del 15/01/1968, De Stefano, Rv. 106942 . 3. Pertanto in tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli articolo 48 e 479 c.p. la condotta di colui che denunci falsamente il contratto verbale di locazione inducendo in errore il funzionario dell'Ufficio del Registro che, procedendo alla registrazione, attesta con atto pubblico fidefacente l'esistenza dell'atto e attribuisce allo stesso data certa, opponibile ai terzi a norma dell'articolo 2704 c.c. ai sensi del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 18, comma 1. 4. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.