Irrilevanti i dubbi sui presunti appostamenti compiuti dall’uomo ai danni della consorte. Prevalente, invece, la sostanza dei messaggi scritti e vocali destinati alla donna, che, dal canto proprio, ha fatto presente lo stato di ansia e di timore vissuto a causa dei comportamenti del marito.
Condannato per stalking il marito che si sta separando dalla moglie e lascia sullo smartphone del figlio messaggi - scritti e vocali - di minacce e di invettive destinati alla donna e al suo nuovo compagno. Per i Giudici di merito il quadro probatorio è solido e chiaro. Consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, dell’uomo sotto processo, ritenuto colpevole di atti persecutori nei confronti della moglie - all’epoca dei fatti era già avviata la separazione della coppia - e sanzionato con tredici mesi di reclusione. Identica posizione assumono anche i Giudici di cassazione, i quali condividono la linea seguita in appello, linea secondo cui «la fattispecie incriminatrice non considera un periodo predeterminato di sviluppo dei comportamenti persecutori, imponendo solo l’ accertamento della loro abitualità » -nella vicenda in esame si fa riferimento al periodo compreso tra fine marzo e metà aprile del 2020 - e «della produzione di uno degli eventi alternativamente previsti» dal codice penale in riferimento al «reato di atti persecutori». Entrando poi nei dettagli della vicenda, i Giudici ritengono superabili «i dubbi prospettati quanto agli appostamenti» compiuti dall’uomo nei confronti della moglie, dubbi legati alla «conformazione dei luoghi e delle strade che l’uomo avrebbe comunque dovuto percorrere per raggiungere la sua abitazione». A essere prevalente, difatti, è, secondo i Giudici, «il carattere inequivoco dei messaggi - scritti e vocali - di minacce ed invettive che l’uomo ha lasciato sul telefono del figlio della coppia e anche sulla piattaforma Facebook proprio per raggiungere la donna e il nuovo compagno». A completare il quadro, infine, le dichiarazioni della donna, la quale ha posto in evidenza «lo stato di ansia e di timore generato» in lei «dai comportamenti» tenuti dal marito.
Presidente Sabeone - Relatore De Marco Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/09/2021 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato A.A. alla pena di un anno e un mese di reclusione, in relazione al reato di atti persecutori contestatogli nei confronti della moglie dalla quale si stava separando, nell'arco temporale dal marzo 2020 fino all'attualità . 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando a che le condotte oggetto di imputazione erano circoscritte al periodo fine marzo - inizio aprile 2020 b che l'abitualità della condotta non poteva essere fatta discendere dalle condotte assai più risalenti oggetto di un distinto procedimento c che contraddittoriamente la Corte territoriale aveva considerata priva di rilievo la prova dei presunti appostamenti dell'imputato, che pure gli erano stati contestati. 3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8, conv. con L.n .176 del 18 dicembre 2020 , le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale. Dott. Luigi Cuomo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando come, nel procedimento numero 1620/2019 R.g.numero r., il Tribunale monocratico di […] abbia riqualificato il delitto originariamente contestato all'imputato come atti persecutori secondo la prospettazione accusatoria commessi tra il 29/07 e il 13/08/2019 nella fattispecie di cui all' articolo 612 c.p. , comma 2. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Va premesso che le vicende del distinto procedimento del quale si fa menzione nelle conclusioni scritte depositate telematicamente dal difensore dell'imputato sono del tutto irrilevanti proprio assumendo, per comodità argomentativa, come esatto il rilievo del ricorso, concernente la cesura tra le condotte delle quali si parla. Ciò posto, esattamente la Corte territoriale ha rilevato che la fattispecie incriminatrice non considera un periodo predeterminato di sviluppo dei comportamenti persecutori, imponendo solo l'accertamento della loro abitualità nel caso di specie, sviluppatasi, secondo quanto emerge dalla sentenza di merito, nel periodo fine marzo e metà aprile 2020 e della produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dall' articolo 612-bis c.p. Ora, non vi è alcuna contraddittorietà motivazionale nella sentenza impugnata che, superando i dubbi prospettati quanto agli appostamenti, in dipendenza della conformazione dei luoghi e delle strade che l'imputato avrebbe comunque dovuto percorrere per raggiungere la sua abitazione, ha valorizzato il carattere inequivoco dei messaggi, scritti e vocali, di minacce ed invettive che l'A. aveva lasciato sul telefono del figlio della coppia ma anche sulla piattaforma Facebook proprio per raggiungere la donna e il nuovo compagno. Così come esattamente sono state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa, quanto allo stato di ansia e timore generato da tali comportamenti. Al riguardo, va ribadito che, in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata Sez. 5, numero 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621 - 01 . 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.