La Corte di Cassazione sulla chiamata di correità nel reato di rapina.
Il ricorrente, condannato per il reato di rapina, proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'attendibilità della chiamata di correità formulata da un altro uomo. Il ricorso è stato accolto. Ricorda il Collegio che la valutazione della chiamata di correità, quale idoneo elemento di prova, presuppone un doppio giudizio di attendibilità. Nel caso di specie poi la chiamata di correità veniva effettuata a distanza di otto anni dai fatti e che la ricostruzione degli accadimenti era stata imprecisa, specificando pertanto la Corte di Cassazione, che sarebbe stato un obbligo del giudice di merito quello di verificare i riscontri con maggiore attenzione. Pertanto, il Collegio ha affermato che in tema di rapina «è riscontro esterno individualizzante ad una chiamata di correità formulata con riferimento a fatti di reato avvenuti in data remota rispetto al momento della dichiarazione di accusa, solo quello che ricolleghi in qualche modo il chiamato al fatto di reato, risultando un rapporto tra imputato ed episodio delittuoso ricavato da elementi diversi rispetto alla chiamata stessa ovvero ad elementi neutri». Alla luce di questi motivi, il ricorso è stato accolto.
Presidente Diotallevi – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 09/07/2014, nei confronti di R.N. confermava la condanna in relazione al reato di cui all'articolo 628 cod. penumero 1.2 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'attendibilità della chiamata di correità dell'A. in vero lamentava al proposito che l'attendibilità intrinseca del dichiarante doveva ritenersi affermata dai giudici di merito in violazione dei principi sul tema posto che diverse imprecisioni del racconto riguardavano aspetti non marginali della ricostruzione del fatto inoltre assente era la ricerca dei riscontri esterni individualizzanti violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 2.1 II primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la mancata valutazione dei riscontri esterni individualizzanti a carico del R. è fondato e deve pertanto essere accolto. Secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza numero 18940 del 14/03/2017 Ud. dep. 20/04/2017 Rv. 269659 01 in motivazione la valutazione della chiamata di correità, quale idoneo elemento di prova, presuppone un doppio giudizio di attendibilità dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex articolo 192 c.p.p., comma 3. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. È vero, infatti, che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che seppur inidonea ex se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. debole costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'articolo 192 c.p.p., comma 3, attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Orbene proprio l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la mancata individuazione di riscontri esterni alla chiamata in correità formulata dall'A. nei riguardi dell'imputato R.N. premesso invero che la dichiarazione di accusa veniva effettuata da A. a distanza di oltre 8 anni dai fatti, che la stessa ricostruzione dei fatti presentava margini di imprecisione, quanto all'esatta identificazione dell'anno di effettuazione della rapina, del numero degli autori oltre che del bottino della stessa indicato dal dichiarante in oltre 2.000 Euro ed invece fissato dalla persone offesa in soli 600 Euro , era onere del giudice di merito procedere con particolare rigore alla verifica ed individuazione dei riscontri esterni di tipo individualizzante richiesti dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, per validare la chiamata di correo e farla assurgere a prova della responsabilità. Nel caso in esame, invece, i giudici di merito con valutazione sul punto conforme hanno individuato quale elemento di riscontro definendolo individualizzante la sottoposizione del R. al momento di verificazione dei fatti al regime degli arresti domiciliari, circostanza questa esattamente indicata da A. nelle sue dichiarazioni orbene un siffatto elemento è certamente indice della attendibilità intrinseca del dichiarante, proprio perché lo stesso è risultato in condizioni di riferire fatti ed elementi che poteva conoscere solo sulla base di un rapporto personale con il R. , ma in quanto privo di qualsiasi riferimento al fatto-reato di rapina è privo del carattere individualizzante che pure i giudici di merito gli hanno attribuito. Invero, la circostanza della sottoposizione del R. al regime degli arresti domiciliari in sé non ricollega l'imputato al fatto di rapina non essendo nemmeno stato specificato per quali titoli di reato lo stesso fosse sottoposto al regime detentivo domiciliare. Deve pertanto affermarsi che in tema di rapina è riscontro esterno individualizzante ad una chiamata di correità formulata con riferimento a fatti di reato avvenuti in data remota rispetto al momento della dichiarazione di accusa, solo quello che ricolleghi in qualche modo il chiamato al fatto di reato, risultando un rapporto tra imputato ed episodio delittuoso ricavato da elementi diversi rispetto alla chiamata stessa ovvero ad elementi neutri. Così a mero titolo esemplificativo possono valere come riscontri esterni individualizzanti la presenza del chiamato sul luogo di consumazione del fatto accertata tramite i tabulati telefonici, il sequestro di armi o capi di abbigliamento uguali o persino simili a quelli utilizzati per la consumazione del fatto, l'utilizzo di autovetture identiche a quelle in uso dai rapinatori, l'accertata responsabilità del chiamato per altri fatti commessi con modalità analoghe, in quanto tutti elementi proprio idonei a ricollegare il chiamato al fatto reato. Nel caso in esame alcuno dei suddetti elementi, ovvero altri pure idonei a fornire elemento di riscontro esterno o individualizzante che il giudice del merito nell'applicazione del principio del libero convincimento può ricercare ed individuare, è stato acquisito dai giudici di merito, per cui si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della formulazione di un nuovo giudizio in cui si tenga conto dei principi sopra affermati in tema di riscontri individualizzanti e reato di rapina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Napoli.