Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 15553/2022.
La Corte d'Appello di Napoli rigettava il ricorso proposto da una donna avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione di una società al precetto intimatole e dichiarato insussistente il suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società, garante del concordato preventivo cui era stata ammessa in quanto creditrice anteriore in qualità di dipendente dell'imprenditore in stato di insolvenza . Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione per inapplicabilità del vincolo di obbligatorietà del concordato preventivo ai creditori ad esso anteriori, con conseguente inibizione del loro diritto di esecuzione individuale, nell'ipotesi di assunzione degli obblighi da esso derivanti da un terzo con liberazione immediata del debitore, per la quale non si applicano le disposizioni in materia di risoluzione. Il ricorso è fondato. Ricorda infatti il Collegio che «l'obbligazione del garante di un concordato preventivo venga ad esistenza solo in quanto, e a partire dal momento in cui, la proposta concordataria alla quale accede sia approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato» Cass. numero 11396/2009 . Dunque il Collegio per fare luce sulla questione ha affermato che «il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi della l. fall., articolo 184, comma 1, u.p., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato preventivo omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, così garantito avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, siccome beneficiario della garanzia che ad esso accede e originante un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo». Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Presidente e Relatore Patti Rilevato che 1. con sentenza del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello di C.A.M. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta da omissis s.p.a. al precetto intimatole il 23 maggio 2016 dalla predetta e dichiarato insussistente il suo diritto di procedere esecutivamente nei confronti della società opponente, garante del concordato preventivo cui era stata ammessa la già datrice di lavoro omissis s.r.l. con assunzione di omissis s.r.l., omologato dal Tribunale di Benevento e in corso di esecuzione, in quanto creditrice anteriore, inibita all'esercizio di esecuzione individuale, a norma della L. Fall., articolo 168 e 184 2. essa ha ribadito per nulla incisa la motivazione del Tribunale dalla censura dell'odierna appellante che si sofferma solo sulla previsione della L. Fall., articolo 168, senza tenere conto di quanto previsto dalla stessa L., articolo 184, e di quanto rilevato dal Tribunale in proposito l'obbligatorietà del decreto di omologazione del concordato fino alla sua compiuta esecuzione, per il vincolo di segregazione del patrimonio oggetto della proposta, per tutti i creditori, tra i quali la ricorrente, anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso proposto a norma della L. Fall., articolo 161 3. con atto notificato il 26 novembre 2020 la creditrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell'articolo 380bis c.p.c Considerato che 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 168,184, in combinato disposto con la L. Fall., articolo 186, per inapplicabilità del vincolo di obbligatorietà del concordato preventivo ai creditori ad esso anteriori, con conseguente inibizione del loro diritto di esecuzione individuale, nell'ipotesi di assunzione degli obblighi da esso derivanti da un terzo con liberazione immediata del debitore, per la quale non si applicano le disposizioni in materia di risoluzione unico motivo 2. esso è fondato 3. la normativa denunciata di violazione stabilisce l'obbligatorietà del concordato preventivo anche sulla base di un piano che preveda l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore L. Fall., articolo 160, comma 1, lett. b per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso proposto a norma della L. Fall., articolo 161, che tuttavia . conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso L. Fall., articolo 184, u.p. 3.1. nel caso di specie, il Tribunale di Benevento ha omologato, con decreto del 1 aprile 2014, il concordato preventivo omissis s.r.l., datrice di lavoro di C.A.M., con assunzione da parte di omissis s.r.l., garantita nell'esecuzione degli obblighi assunti da omissis s.p.a. docomma 2 del Fascicoletto per la Cassazione in allegato al ricorso, in particolare all'ultimo capoverso di pg. 7 del decreto , intimata con precetto dalla ricorrente al pagamento del proprio credito nei confronti della datrice in concordato 3.2. tale obbligazione di garanzia della società controricorrente ha un'attuale validità, per effetto a dell'accollo liberatorio tale espressamente qualificato all'ultimo capoverso di pg. 1 e al penultimo di pg. 7 del decreto , a norma dell'articolo 1273 c.c., comma 2, da parte dell'assuntrice omissis s.r.l. del le obbligazioni concordatarie assunte da omissis s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 4.500.000,00 a fronte della cessione di tutti i beni costituenti il patrimonio della omissis s.r.l obbligazione . subordinata esclusivamente alla definitiva omologa del concordato b del refficacia della garanzia prestata in suo favore da omissis s.p.a. con nota del 21.2.2012 come si legge nella trascrizione, in particolare dal penultimo capoverso di pg. 6 al primo periodo di pg. 8, del decreto di omologazione del Tribunale sub nota 2, di pg. 4 del ricorso 3.3. la garanzia patrimoniale per i creditori anteriori si è in tal modo trasferita dall'asse della debitrice in concordato preventivo al patrimonio della società terza assuntrice sicché, nei confronti della sua coobbligata garante omissis s .p.a. ogni creditore anteriore, come appunto la ricorrente, può ben esercitare il diritto singolare di esecuzione per la salvezza espressamente stabilita dalla L. Fall., articolo 184, comma 1, u.p., citato al superiore p.to 3. 4. secondo un principio di diritto consolidato in materia, l'esistenza di una garanzia personale comporta quale effetto naturale l'obbligo del soggetto ad essa tenuto di pagamento dell'intero debito garantito, anche quando il creditore possa dal debitore principale, sottoposto a concordato preventivo o a concordato fallimentare , pretendere soltanto una percentuale inferiore neppure ciò determinando dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli articolo 3 e 42 Cost., della L. Fall., articolo 184, ovvero dell'articolo 135, giacché il fideiussore, da un lato, paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare e, dall'altro, subisce in sede di rivalsa gli effetti del concordato come qualunque altro creditore Cass. 17 luglio 2003, numero 11200, p.ti 20 e 21 in motivazione Cass. 7 gennaio 2009, numero 27 4.1. nel caso di specie, la garante omissis s.p.a. si è obbligata nei limiti dell'assunzione di omissis s.r.l., avendo comunque la creditrice C.A.M. diritto al pagamento dell'intero credito, come da previsione concordataria, siccome assistito da privilegio generale ex articolo 2751bis c.c., numero 1, quale dipendente di omissis s.r.l. in c.p. con mansioni direttive 5. giova poi ribadire come l'obbligazione del garante di un concordato preventivo venga ad esistenza solo in quanto, e a partire dal momento in cui, la proposta concordataria alla quale accede sia approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato Cass. s.u. 18 maggio 2009, numero 11396, in funzione della identificazione del forum contractus, in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte da chi abbia garantito il concordato, nel luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona e ancora confermare che la garanzia offerta dall'assuntore del concordato preventivo, corrispondendo all'interesse di colui che abbia formulato la proposta, è prestata a beneficio dei creditori e origina un rapporto obbligatorio tra il garante e questi ultimi Cass. 4 novembre 2011, numero 22913, in riferimento specifico al caso in cui l'assuntore sia dichiarato fallito, comportante la spettanza della legittimazione ad agire in giudizio, per fare valere la detta garanzia prestata, ai singoli creditori, quali titolari del relativo rapporto obbligatorio e non al commissario giudiziale, incaricato della sorveglianza sull'adempimento del concordato, nè al curatore fallimentare dell'assuntore, essendo la relativa azione estranea a quelle cd. di massa 6. quanto, infine, alla prospettata subordinazione di assunzione dei debiti concordatari da parte di omissis s.r.l. alla cessione in suo favore dell'azienda da parte di omissis s.r.l. dal secondo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 13 del controricorso e ancora al primo capoverso di pg. 3 e dal primo di pg. 8 al primo di pg. 10 della memoria ai sensi dell'articolo 380bis c.p.c., di omissis s.p.a. , oltre che non corretta giuridicamente, rispetto ai suenunciati principi regolanti la responsabilità del garante nel concordato preventivo, laddove il decreto di omologazione stabilisce espressamente, nell'ipotesi di rifiuto di adempimento di omissis s.r.l, che l'obbligo di accollo liberatorio non è più irrevocabilmente legato alla efficacia del contratto di affitto di azienda , come previsto dall'originario contratto, articolo 16bis, ma è espresso e irrevocabile, senza altra specificazione se non la sottoposizione dello steso alla condizione sospensiva della definitiva del presente concordato ed entro e non oltre il temine di 120 gg. da tale evento così al penultimo capoverso di pg. 9 del decreto di omologazione del concordato 7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto il creditore anteriore ha diritto di esercitare, a propria tutela, l'azione esecutiva individuale, ai sensi della L. Fall., articolo 184, comma 1, u.p., nei confronti del garante dell'assuntore del concordato preventivo omologato del proprio debitore, per il trasferimento del suo patrimonio all'assuntore medesimo, così garantito avendone legittimazione quale titolare del relativo rapporto obbligatorio, siccome beneficiario della garanzia che ad esso accede e originante un rapporto obbligatorio tra il garante e il creditore medesimo . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.