Per la Cassazione, ai fini dell’applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 219, comma 3, l.fall. al delitto di bancarotta documentale, la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità previsto dall'articolo 219, comma 3, l.fall., in relazione al reato di bancarotta documentale. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere concessa anche per il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture, e che a tal fine la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno. Pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto «non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione non percentuale, ma globale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» Cass. penumero , numero 12087/2000 . Pertanto, ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'articolo 219, comma 3, l. numero 267/1942, «quando si versi nell'ipotesi della sola bancarotta documentale che comporti l'impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito l'operazione di individuazione del danno può essere più complessa o risultare addirittura impossibile. In tal caso, mancando parametri utili per la determinazione diretta del danno, potranno soccorrere, ove presenti, altri elementi di valutazione che sebbene non consentano di addivenire a una determinazione oggettiva del danno potrebbero comunque essere indicativi della modesta entità dello stesso». Ne consegue che anche la condotta di bancarotta documentale può incidere sull'attivo «non consentendo di ricostruire il patrimonio o di ricomporlo mediante l'esercizio delle azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, sicché anche in relazione ad essa può ravvisarsi il danno di speciale tenuità - o di rilevante gravità - a seconda dell'entità della sua incidenza sull'attivo» Cass. penumero , numero 7888/2018 .
Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 7.1.2021 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di M.D., dichiarato colpevole del reato di bancarotta semplice documentale per omessa tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione del disposto normativo di cui all' articolo 219 L. Fall., comma 3, La scelta della corte territoriale di negare all'imputato il riconoscimento dell'attenuante di cui alla norma testè indicata, poggia unicamente sul comportamento tenuto dallo stesso che si caratterizzerebbe per la marcata intensità del dolo. Di nessun ulteriore rilievo viene fatta menzione a sostegno della decisione la corta territoriale, nel rispondere alla doglianza articolata al riguardo, si limita a richiamare implicitamente un paio di episodi in fatto, peraltro già oggetto del principale motivo di appello laddove, essa, avrebbe dovuto prendere in considerazione ulteriori circostanze prima di addivenire a una pronuncia di diniego dell'attenuante in parola e ciò alla luce della giurisprudenza di legittimità di questa Corte che ha stabilito che in tema di bancarotta semplice fallimentare l'attenuante del danno di speciale tenuità previsto dall'articolo 219 L. Fall., comma 3, è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto. La valutazione rimessa al giudice non può limitarsi - si afferma in ricorso citandosi la giurisprudenza di questa Corte - alla considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato oggetto della valutazione della corte territoriale, nonostante la stessa abbia dapprima sostenuto l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio sociale e poi precisato come sussistesse un modestissimo credito pari ad Euro 17.705 vantato dalla costituita parte civile, omissis , nei confronti del M. Indi conclude che, stante l'esistenza di tale indicatore, non si possa allora, a priori, immotivatamente escludere che l'imputato abbia cagionato alla massa dei creditori un danno di lieve entità, emergendo appunto in capo al M. una situazione debitoria estremamente contenuta. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.II ricorso in buona sostanza assume che l'attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all' articolo 219 L. Fall., comma 3, non possa essere negata laddove non sia possibile ricostruire il patrimonio della società ma risultino, al contempo, comunque degli elementi oggettivi indicativi della modestia o dell'assenza del danno, come nel caso di specie in cui a situazione debitoria estremamente contenuta, unitamente ad altre circostanze, deporrebbe per la ravvisabilità dell'attenuante in parola. Tale impostazione, sebbene non consenta, di per sé, di ravvisare, l'attenuante in questione, non essendo l'entità del credito vantato dal creditore fallimentare parametro sufficiente ai fini della valutazione in argomento, comporta però la necessità di una nuova verifica, che deve essere demandata al giudice di merito, trattandosi di rimediare al vizio argomentativo in cui lo stesso è incorso nel valutare la configurabilità o meno di tale attenuante nel caso in scrutinio esso si è invero limitato, da un lato, a rilevare l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio societario a causa del mancato deposito delle scritture contabili, e, dall'altro, a rimarcare la particolare intensità del dolo al fine specifico di escludere la ricorrenza dell'ipotesi lieve di cui articolo 219 L. Fall., comma ultimo. Così operando la corte territoriale ha nella sostanza eluso l'obbligo di motivazione sulla stessa incombente. Affermare che ove non sia possibile ricostruire il patrimonio societario a causa dell'assenza delle scritture contabili non vi sia spazio per il riconoscimento dell'attenuante in parola equivale a negare tale circostanza sulla base di un presupposto che di per sé non esclude la sua sussistenza nè il riferimento all'intensità del dolo può ritenersi valido criterio valutativo al riguardo, involgendo la valutazione di tale aggravante piuttosto il profilo del danno patrimoniale e non quello soggettivo del reato. È pacifico, infatti, che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere concessa, per espressa previsione del R.D. numero 267 del 16 marzo 1942, articolo 219, primo e ultimo comma, anche per il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture e che a tal fine la valutazione del danno deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato e in relazione alla consistenza oggettiva del danno. 2. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui articolo 219 L. Fall., comma ultimo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, che nel procedere alla conseguente valutazione sul punto terrà conto dei seguenti principi di diritto. La regolamentazione delle spese seguirà quindi all'esito di tale giudizio. 2.1. Innanzitutto, va chiarito che erra il ricorrente nella parte in cui cerca, in qualche modo, di giustificare l'applicazione della circostanza attenuante di cui alla Legge fallimentare, articolo 219, comma 3, in considerazione dell'ammontare del credito vantato dalla parte civile, la cui entità, tuttavia, ai fini della determinazione del danno arrecato dal reato di bancarotta, rilevante per il riconoscimento sia della circostanza aggravante di cui all'articolo 219, comma 1, L. Fall. sia della circostanza attenuante di cui si discute, non costituisce parametro di per sé sufficiente. Secondo questa Corte, invero, non rileva, a tal fine, neppure il dato dell'ammontare del passivo, assumendo, invece, valore decisivo la diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta e, con particolare riferimento alla bancarotta documentale, la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato cfr. Sez. 5, del 13.2.1986, numero 8244, Pilon, rv. 173567 Sez. 5, del 28.1.1977, numero 6522, Spreti, rv. 135980. Conf. mass. n 170645 conf. mass. n 166981 . Ed ancora, si è affermato che in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'articolo 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento Sez. 5, numero 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, nè a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, non percentuale, ma globale , che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti Sez. 1, Sentenza numero 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403 . Nell'affermare tale principio con riguardo alla circostanza attenuante di cui al comma 3 del citato articolo, questa Corte ha precisato che l'entità dell'attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l'incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto. Sicché, secondo questo Collegio, deve concludersi che ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui alla L. numero 267 del 16 marzo 1942, articolo 219, comma 3- applicabile in relazione a tutti i fatti di bancarotta oltre che a quello di cui all'articolo 218 L. Fall. - mentre allorquando si versi nell'ipotesi della bancarotta distrattiva viene in rilievo l'importo stesso della distrazione e la sua incidenza sulla massa attiva da ripartire tra i creditori con la conseguenza che in tale caso è immediata ed agevole la determinazione del danno, quando si versi invece nell'ipotesi della sola bancarotta documentale che comporti - come nel caso di specie - l'impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito l'operazione di individuazione del danno può essere più complessa o risultare addirittura impossibile. In tal caso, mancando i parametri utili per la determinazione diretta del danno, potranno soccorrere, ove presenti, altri elementi di valutazione che sebbene non consentano di addivenire a una determinazione oggettiva del danno potrebbero comunque essere indicativi della modesta entità dello stesso. In tal senso, si è già espressa questa Sezione con la pronuncia numero 7888 del 03/12/2018 Ud. dep. 21/02/2019 Rv. 275345, così massimata In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'articolo 219, comma 3, L. Fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. In motivazione, questa Corte ha altresì osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto. Sicché la valutazione rimessa al giudice, in tal caso, potrà tener conto delle dimensioni dell'impresa, del movimento degli affari, dell'ammontare dell'attivo e del passivo e di quant'altro utile al fine di comprendere se vi è stato un danno e se esso possa qualificarsi di speciale tenuità tali elementi, ovviamente, se possono condurre, in relazione al caso concreto, a una valutazione presuntiva in ordine alla speciale tenuità del danno, non possono però allo stesso modo essere utilizzati con riferimento al danno di rilevante gravità la cui sussistenza può essere affermata solo ove lo si accerti mediante parametri certi, quali quelli sopra indicati . Si è altresì affermato - sempre in assonanza con quanto sopra indicato - che in tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'articolo 219, comma 3, L. Fall., configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto, ia valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori Sez. 5, numero 20695 del 29/01/2016, Rv. 267147 . Nel medesimo solco si inserisce Sez. 5, numero 11725 del 10/12/2019 Ud. dep. 09/04/2020 , Rv. 279098, che, partendo sempre dalla condotta illecita integrante il reato di bancarotta, ha, in considerazione della entità della stessa, sviluppato la ricostruzione del danno anche in caso di bancarotta documentale affermando che in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'articolo 219, comma 3, L. Fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori conf., Sez. 5, numero 5707 del 1986, Rv. 173156 . In altri termini si è sempre riconosciuto che anche la condotta di bancarotta documentale possa incidere sull'attivo non consentendo di ricostruire il patrimonio o di ricomporlo mediante l'esercizio delle azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori Sez. 5, numero 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439 Sez. 5, numero 7888 del 03/12/2018 Ud. dep. 21/02/2019 Rv. 275345 , sicché anche in relazione ad essa può ravvisarsi il danno di speciale tenuità - o di rilevante gravità - a seconda dell'entità della sua incidenza sull'attivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Spese al definitivo.